Genitori carenti e figlia abbandonata moralmente e materialmente: l’adottabilità è la soluzione

Respinte le obiezioni proposte da madre e padre. Respinta anche l’ipotesi dell’affido alla nonna. Decisive le ripercussioni subite e quelle potenziali legate alle lacune della coppia di genitori.

Evidente lo stato di abbandono, non solo materiale ma anche morale, della figlia. Unica soluzione per tutelarla è dichiararne lo stato di adottabilità. Inutili le proteste dei genitori né il richiamo alla possibilità di un affido alla nonna Cassazione, ordinanza n. 26487/2017, Sezione Sesta Civile, depositata l’8 novembre 2017 . Incapacit à . Elemento centrale le preoccupanti condizioni psico-fisiche della minore, considerate frutto di uno stato di assoluto abbandono . Consequenziale è lo stato di adottabilità pronunciato dai giudici del Tribunale e confermato dai giudici della Corte d’appello. Significative, sia chiaro, anche la riscontrata incapacità dei genitori di prendersi cura della figlia e l’inadeguatezza della nonna materna come possibile affidataria . La linea di pensiero tracciata tra primo e secondo grado viene condivisa ora dai magistrati della Cassazione. Respinte le obiezioni proposte dalla coppia genitori, obiezioni secondo cui è stato ritenuto sussistente lo stato di abbandono sulla base di mere presunzioni, omettendo una valutazione prognostica sulle effettive possibilità di recupero delle loro capacità genitoriali , pur a fronte della volontà espressa dalla madre di essere collocata in comunità con la figlia . I giudici ritengono corrette le valutazioni compiute tra Tribunale e Corte d’appello sulla situazione di abbandono vissuta dalla minore – abbandono materiale e morale – e sulle ripercussioni da lei subite, con riferimento in particolare alle sue condizioni psico-fisiche .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 settembre – 8 novembre 2017, n. 26487 Presidente Genovese – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con sentenza del 3 febbraio 2016 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'impugnazione proposta da Di Va. An. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore Di Va. Ch Ha ritenuto la Corte territoriale di far proprio il puntuale e articolato apparato motivazionale della sentenza di primo grado, richiamando in particolare, a sostegno della dichiarazione di adottabilità, le considerazioni circa le condizioni di assoluto abbandono della minore, le sue preoccupanti condizioni psicofisiche, la riscontrata incapacità dei genitori di prendersene cura, nonché l'inadeguatezza della nonna materna, che l'appellante aveva indicato come possibile affidataria. Il Di Va. propone ricorso per cassazione basato su un unico motivo, con cui denuncia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., degli artt. 1, 2, 8, L. 184/1983 nonché omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, nr. 3 e nr. 5, in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono e alla mancata individuazione di strumenti di supporto alla genitorialità. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente lo stato di abbandono sulla base di mere presunzioni, omettendo altresì di effettuare una valutazione prognostica sulle effettive possibilità di recupero delle capacità genitoriali del ricorrente e della madre della minore, anche alla luce della volontà espressa della madre medesima di essere collocata in comunità con la figlia. La Corte avrebbe inoltre mancato di valutare adeguatamente la possibilità di affidare la minore alla nonna materna, uniformandosi in modo pedissequo alla pronuncia di primo grado. Non svolge difese l'intimata Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta. Il ricorrente non ha depositato memoria. La censura effettuata, oltre ad essere del tutto generica, si risolve nella richiesta di un nuovo accertamento di merito sui presupposti fattuali assunti dal giudice di prime e seconde cure a fondamento della dichiarazione di adottabilità, e segnatamente l'accertamento della situazione di abbandono ex art. 8, L. 184/1983. Non si ravvisano, infatti, né vizi giuridici né vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto di rigettare l'appello richiamando una serie di fattori, accertati nel procedimento di primo grado, costituenti dei fatti gravi, concreti e indicativi in modo certo della situazione di abbandono materiale e morale, idonei altresì a provocare alla minore un pregiudizio sufficientemente serio da giustificare il ricorso all'adozione, ancorché rappresenti un'extrema ratio ex multis, Cass. 15011/2006, Cass. 7391/2016 . Pertanto la valutazione di merito, in quanto adeguatamente motivata, non risulta censurabile in questa sede, essendo del tutto estraneo al giudizio di cassazione il riesame delle prove e delle valutazioni compiute dalla Corte d'appello, alla quale compete come al Tribunale l'individuazione degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono e la necessità di fare luogo alla dichiarazione dello stato di adottabilità Cass. 1837/2011 . In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.