Genitori divorziati: l’accordo sulle spese straordinarie non è una condizione del tutto potestativa

La Cassazione è interrogata in merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 1359 c.c. relativo alla finzione di avveramento della condizione. Nella fattispecie i genitori, nella sentenza di divorzio, avevano stabilito che le spese straordinarie per il mantenimento del figlio sarebbero state ripartite previo accordo, condizione che secondo la Corte non è del tutto potestativa.

Sul tema la Suprema Corte, con ordinanza n. 25698/17, depositata il 27 ottobre. Il caso. In una sentenza di divorzio veniva stabilito che le spese straordinarie di importo superiore a 500 €, necessarie per il mantenimento del figlio minore delle parti, sarebbero state decise previo accordo tra i genitori divorziati. Successivamente la madre, non riuscendo ad accordarsi con l’ex marito ricorreva davanti al Giudice di Pace, il quale con decreto ingiuntivo stabiliva l’importo dovuto dal padre per le spese straordinarie affrontate al fine del mantenimento del figlio minore. Il Tribunale, adito in riforma della sentenza di primo grado, riduceva la somma dovuta dal padre per il mantenimento del figlio. I Giudici di merito avevano dedotto che l’ex marito aveva impedito la formazione dell’accordo e per questo motivo fossero integrati i presupposti per ricondurre il caso di specie alla finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso in Cassazione il padre del minore. La condizione del previo accordo”. Il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 1349 c.c., ritenendo che la finzione di avveramento della condizione non può essere applicata al mancato accordo tra i genitori in ordine alle spese straordinarie, in quanto si tratta di una norma dettata in materia di contratti. La Cassazione ha rilevato, in primo luogo, che la condizione di previo accordo” non è del tutto potestativa in quanto in caso di non raggiungimento dell’accordo tra i genitori è sempre ammissibile il ricorso al giudice. Si tratta, secondo la Corte, invece, di una condizione potestativa semplice o impropria ossia quella che consiste nell’avveramento di un fatto che, pur essendo volontariamente riferito ad una delle parti, non è rimesso al mero arbitrio di questa, in ragione della indifferenza di adottare oppure omettere un determinato comportamento, costituendo l’esito di un apprezzamento discrezionale di un complesso di motivi ed interessi . A ragione di ciò la S.C. ha ritenuto che l’art. 1359 c.c. relativo alla finzione di avveramento della condizione sia inestendibile alla condizione protestativa semplice o impropria sottostante l’obbligo familiare oggetto della fattispecie. In particolare, nel caso di specie, a fronte della reiterata mancata disponibilità del marito a concordare la ripartizione delle spese per il figlio minore doveva seguire la valutazione discrezionale del giudice circa la quantificazione delle spese straordinarie e non l’applicazione dell’art 1359 c.c Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso con rinvio della causa dinnanzi al Tribunale per la valutazione discrezionale circa la quantificazione delle spese straordinarie per il minore.

Corte di Cassazione , sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 giugno – 27 ottobre 2017, n. 25698 Presidente Dogliotti – Relatore De Chiara Rilevato - che il ricorrente ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 6 maggio 2015 la quale, in accoglimento parziale dell’appello, ha ridotto alla minore somma di Euro 3.324,41 quella di 3.390,60 portata dal decreto ingiuntivo del giudice di pace, già concesso su ricorso di D.S. , dovuta a titolo di contributo per la metà delle spese straordinarie affrontate dalla predetta, al fine del mantenimento del figlio della coppia - che la sentenza impugnata, preso atto della subordinazione, nella sentenza di divorzio, al previo accordo tra le parti quanto all’obbligo del marito di pagare le spese straordinarie affrontate dalla moglie per il minore, ha ritenuto integrati i presupposti per la finzione di avveramento della condizione, di cui all’art. 1359 c.c., avendo il marito volutamente impedito la formazione dell’accordo, posto il mancato ritiro delle raccomandate e i plurimi rifiuti opposti agli incontri sollecitati dalla D. , senza giustificato motivo, attesa la distanza di appena 40 km. fra le rispettive residenze ha, pertanto, concluso per la debenza della somma, da cui ha dettano solo l’importo di Euro 66,15, trattandosi di spesa già rimborsata dalla compagnia assicurativa - che l’intimata resiste con controricorso - che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Considerato 1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1359 c.c., perché la sentenza impugnata ha applicato la finzione di avveramento della condizione al mancato accordo dell’altro genitore in ordine alle spese straordinarie, norma, tuttavia, dettata in materia di contratti e non applicabile nella specie in realtà, a fronte del mancato accordo, era onere di controparte investire il tribunale per dirimere il contrasto. Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 147, 148, 316, 317, 2697, 2909 c.c. e 6 l. n. 898 del 1970, in quanto il titolo giudiziale divorzile imponeva l’accordo per le spese superiori ad Euro 500,00, in ogni caso. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 147, 148, 316, 317, 2697, 2909 c.c. e 6 l. n. 898 del 1970, in quanto il titolo giudiziale divorzile imponeva, altresì, la previa informazione del marito con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per il figlio, comportanti costi superiori ad Euro 500,00. 2. - I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono manifestamente fondati. Risulta dal ricorso che la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Venezia il 31 gennaio 2012 stabili, fra le altre disposizioni, che il ricorrente dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore mediche extra s.s.n., odontoiatriche, scolastiche, ricreative e culturali previa idonea documentazione e previo accordo per quelle di importo superiore ad Euro 500,00, fatta eccezione per quelle mediche . La condizione del previo accordo non è meramente potestativa in presenza di simili statuizioni, invero, il carattere meramente potestativo della condizione è escluso dal rilievo che, in caso di non raggiungimento dell’accordo tra i genitori, resta salvo il ricorso al giudice così, in motivazione, Cass. 28 gennaio 2009, n. 2182 , come prevedeva, all’epoca dei fatti, l’art. 155 c.c Si tratta, invece, di una condizione potestativa semplice o impropria, ossia quella che consiste nell’avveramento di un fatto che, pur essendo volontariamente riferito ad una delle parti, non è rimesso al mero arbitrio di questa, nella libera autodeterminazione che è consentita alla parte in tema di condizione potestativa semplice. Ti ricorso fondatamente postula come inestensibile all’obbligo familiare de quo l’art. 1359 c.c., norma che difatti, per consolidata giurisprudenza, non si applica alla condizione potestativa semplice o impropria, ossia quella che consiste nell’avveramento di un fatto che, pur essendo volontariamente riferito ad una delle parti, non è rimesso al mero arbitrio di questa, in ragione della indifferenza di adottare oppure omettere un determinato comportamento, costituendo l’esito di un apprezzamento discrezionale di un complesso di motivi ed interessi cfr. Cass. 11 agosto 1999, n. 8584, in motivazione . Che la condizione potestativa semplice o impropria sia incompatibile con la finzione di avveramento di cui all’art. 1359 c.c. -norma reputata applicabile, invece, alla condizione casuale ed alla potestativa mista - costituisce principio consolidato Cass. 4 aprile 2013, n. 8172 5 giugno 1996 n. 5243 25 gennaio 1983 n. 702 26 aprile 1982 n. 2583 . In particolare, a fronte della reiterata mancata disponibilità del marito a concordare le attività, con in relativi costi, per la figlia minore, la valutazione relativa era rimessa al giudice, adito nella specie per la condanna del medesimo al pagamento della metà delle predette spese straordinarie affrontate dalla moglie. Ciò, in ragione del meccanismo predisposto dal legislatore, secondo cui, in presenza di disaccordo, i coniugi sono tenuti a ricorrere al giudice. Onde, nella specie, il giudice della causa di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto, in luogo che considerare senz’altro esistente l’accordo per fictio iuris , in virtù della non consentita applicazione dell’art. 1359 c.c., provvedere, invece, ad esercitare la sua discrezionale e prudente valutazione circa la rispondenza e necessità di quelle spese con riguardo all’interesse del figlio. Ne deriva che la cassazione della sentenza impugnata si impone, con rinvio al giudice del merito, perché, fatta applicazione degli esposti principi, provveda alla valutazione predetta. 3. - La liquidazione delle spese di legittimità si demanda al giudice del merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.