La riduzione dell’assegno di mantenimento decorre dalla data di pubblicazione della sentenza

In tema di separazione personale dei coniugi la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 25166/17, depositata il 24 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello modificava le condizioni di affido condiviso dei figli in capo al padre, ex coniuge, riducendo l’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie. Avverso tale provvedimento la donna ricorre in Cassazione, lamentando che la sentenza impugnata avesse disposto la riduzione dell’assegno con decorrenza dal settembre 2011, anziché dalla data di efficacia della sentenza, nonostante l’irripetibilità del contributo per la sua natura alimentare. La riduzione dell’assegno. La Cassazione afferma che al caso di specie sia da applicarsi il consolidato orientamento secondo il quale in tema di separazione personale dei coniugi la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non potendosi ritenere rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento. Nel caso di specie, quindi la Corte statuisce che la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento dovrà essere fissato dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, per cui dal 18 maggio 2015. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 settembre – 24 ottobre 2017, n. 25166 Presidente/Relatore Scaldaferri Fatto e diritto rilevato che B.N. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Roma, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, ha modificato le condizioni di affido condiviso dei figli avuti dal matrimonio contratto con G.L.L. , riducendo la misura dell’assegno di mantenimento della prole dovuto alla odierna ricorrente che l’intimato G.L.L. non ha svolto difese considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444, 445 e 447 cod.civ., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha fissato la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento a lei dovuto dal padre dei figli avuti in costanza di matrimonio dal settembre 2011, anziché dalla data di efficacia della sentenza, nonostante l’irripetibilità del contributo per la natura alimentare ad esso attribuibile che con il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva posto per i 2/3 a carico di essa ricorrente le spese del giudizio di appello, allorquando sussistevano giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese stante il complessivo esito del giudizio ritenuto che il primo motivo di ricorso va accolto, avendo questa Corte più volte affermato che, in tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15186 del 20/07/2015 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016 che il secondo motivo è assorbito, tenuto conto del disposto dell’art. 336 cod.proc.civ. che pertanto si impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto che può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, statuendo che la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli va fissata al 18/05/2015, data di pubblicazione della sentenza impugnata che la natura della causa e il suo complessivo esito che vede entrambe le parti soccombenti consentono la compensazione delle spese di entrambi i giudizi di merito che, in assenza di attività difensiva dell’intimato, non si provvede sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, fissa al 18 maggio 2015 la decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto dal G. alla B. per il mantenimento dei figli compensa tra le parti le spese di entrambi i giudizi di merito. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.