Marito fedifrago ma la coppia non convive più: separazione slegata dal tradimento

Respinte le obiezioni proposte dalla donna. Per i giudici è decisivo il fatto che la relazione extraconiugale si sia concretizzata quando moglie e marito non vivevano sotto lo stesso tetto.

Marito fedifrago nessun dubbio sulla relazione extraconiugale da lui avuta con una donna. Ciò nonostante, non è addebitabile a lui la separazione dalla moglie. Significativo per i giudici il fatto che il tradimento si sia concretizzato quando i due coniugi già non convivevano più sotto lo stesso tetto Cassazione, ordinanza n. 21859, sez. VI Civile, depositata oggi . Tempo. Passaggio decisivo in Appello lì i giudici, accogliendo le obiezioni mosse dal marito, respingono l’ipotesi avanzata dalla moglie, e cioè che all’uomo sia addebitabile la separazione . Questa decisione viene maldigerita dalla donna, che sceglie di proporre ricorso in Cassazione, ponendo in evidenza il tradimento subito ad opera del coniuge. Questo dato, assolutamente incontestabile, non è sufficiente però, secondo i magistrati del Palazzaccio, per modificare la visione adottata dalla Corte d’appello. In sostanza, prendendo in esame il tradimento subito dalla donna, è emerso che la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito va collocata in un periodo in cui i due coniugi non convivevano più da tempo sotto lo stesso tetto. Di conseguenza, si può dedurre che l’infedeltà si è concretizzata quando era già acclarata la crisi del matrimonio . E quindi è impossibile, concludono i giudici della Cassazione, sostenere che al tradimento sia collegabile la rottura della coppia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 luglio – 20 settembre 2017, n. 21859 Presidente Genovese – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15 febbraio 2016, nel giudizio di separazione personale tra i coniugi Lo. Mi. e An. Im., in accoglimento del gravame incidentale del Mi., ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta dalla Im. nei confronti del Mi. ha rigettato il gravame principale della Im. per l'assegnazione a suo favore della casa coniugale e l'attribuzione di un contributo di mantenimento della figlia maggiorenne Ve. nata nel omissis . Avverso questa sentenza la Im. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi il Mi. si è difesa con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso la Im. ha imputato alla Corte di merito di avere valutato nel merito l'appello incidentale del Mi. - eliminando l'addebito della separazione personale - che era invece inammissibile. Il motivo è infondato l'appello incidentale era specifico e quindi ammissibile, come si evince dalla lettura degli atti cui questa Corte ha accesso, essendo denunciato un error in procedendo. Il secondo motivo, concernente sempre l'addebito, è inammissibile perché non censura specificamente la ratio decidendi con la quale il giudice di merito ha ritenuto si provata l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito, ma in un periodo in cui i due coniugi non convivevano più da tempo e in cui, quindi, la crisi del matrimonio si era già manifestata, tanto da condurre alla cessazione della convivenza nel senso che la violazione dell'obbligo di fedeltà, per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, tra le tante v. Cass. n. 18074/2014 . Inoltre, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio Cass., sez. un., n. 16598/2016 n. 11892/2016 . Il terzo motivo, che deduce vizio motivazionale per la mancata attribuzione dell'assegno di mantenimento della figlia dai giudici di merito ritenuta economicamente indipendente , è inammissibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa - e non è questo il caso -e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014 . Il quarto motivo è inammissibile, limitandosi a denunciare genericamente l'ingiustizia della condanna alle spese di lite, senza specifiche censure in diritto alla statuizione impugnata. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate, in considerazione della dimensione sostanziale della vicenda, decisa in senso diverso nei gradi di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del presente giudizio. Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Roma, 7 luglio 2017.