Freddezza in camera da letto e la coppia scoppia...

Definitiva la rottura coniugale. Respinta ogni ipotesi di addebito. Irrilevante sia il tradimento di lui che l’atteggiamento di lei. A causare la crisi è stata l’assoluta mancanza di rapporti intimi.

Zero rapporti in camera da letto tra i coniugi. Il successivo tradimento perpetrato dall’uomo è secondario, e quindi non decisivo per la rottura della coppia Cassazione, ordinanza n. 21017, sez. VI Civile, depositata l’8 settembre 2017 . Crisi. Ufficiale la separazione giudiziale della coppia. Esclusa ogni ipotesi di addebito della crisi coniugale, viene sancito l’obbligo dell’uomo di versare un assegno di mantenimento di 1.500 euro alla moglie. Ma oltre alla questione economica i due litiganti si concentrano soprattutto sulle cause della crisi familiare. La donna richiama la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, mentre l’uomo si sofferma sul distacco verso i suoi parenti manifestato dalla consorte. Per i magistrati della Cassazione, però, ci si trova di fronte a elementi assolutamente inutili, poiché, come sancito in Appello, è stato appurato che il matrimonio era in crisi da tempo, precisamente da quando i coniugi avevano cessato di avere rapporti intimi . La freddezza in camera da letto, quindi, è considerata la causa della crisi. Mentre il tradimento di lui e l’atteggiamento di lei sono, secondo i giudici, solo delle conseguenze.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 maggio – 8 settembre 2017, n. 21017 Presidente Dogliotti – Relatore Cristiano Rilevato che La Corte d'appello di Ancona ha rigettato gli appelli, l'uno principale e l'altro incidentale, proposti dai coniugi Lo. Ma. e Gi. Mo. contro la sentenza del Tribunale di Macerata che, pronunciata la loro separazione giudiziale, aveva respinto le reciproche domande di addebito ed aveva disposto a carico del marito ed in favore della moglie un assegno di mantenimento di Euro 1500 mensili. La corte territoriale, rilevato che il matrimonio era in crisi sin dal 2004/2005, quando i coniugi avevano cessato di avere rapporti intimi, ha escluso che l'intollerabilità della convivenza fosse derivata dalla relazione che nel 2008 Mo. aveva intrecciato con un'altra donna o dal distacco mostrato da Ma. nei confronti dei parenti del resistente, costituente anch'esso manifestazione della crisi coniugale già in atto ha inoltre ritenuta congrua la misura dell'assegno di mantenimento fissata dal primo giudice, tenuto conto della maggiore capacità reddituale e patrimoniale del marito. La sentenza, pubblicata il 26.3.015, è stata impugnata da Lo. Ma. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Gi. Mo. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo. Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all'art. 380 bis c.p.c. Mo. ha depositato memoria. Considerato che 1 Con il primo ed il secondo motivo, che denunciano violazione degli artt. 115, 151 c.p.c. e 2697 c.p.c, la ricorrente -premesso di aver provato il fatto posto a fondamento della domanda di addebito ovvero la relazione adulterina intrattenuta dal marito a partire dal 2008 lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto assolto l'onere di Mo. di provare, a sua volta, il fondamento della propria eccezione ovvero l'insussistenza di un nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del rapporto, all'epoca già verificatasi , sulla scorta di dichiarazioni testimoniali de relato, prive di per sé stesse di valenza probatoria, non suffragate da ulteriori circostanze atte a confortarne l'attendibilità. I motivi sono inammissibili, in quanto non contestano specificamente il contrario accertamento del giudice a quo, secondo cui i testi indotti da Mo. avevano riferito anche di fatti caduti sotto la loro diretta percezione pienamente indicatili dell'esistenza di una perdurante crisi matrimoniale fra i coniugi, manifestatasi fra il 2004 ed il 2005 e, per il resto, si risolvono nella richiesta di una valutazione delle risultanze istruttorie difforme da quella operata dalla corte territoriale. 2 I successivi due motivi, che denunciano entrambi violazione degli artt. 156 c.c., 112 e 115 c.p.c, nonché omesso esame di un fatto decisivo, investono il capo della sentenza d'appello che ha ritenuto congrua la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico di Mo La ricorrente imputa alla corte territoriale di non essersi attenuta ai principi enunciati in materia da questa Corte, ed, in particolare i di aver omesso di valutare il rapporto della G.d.F. acquisito agli atti, dal quale emergeva la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei redditi del coniuge medico ospedaliero esercente anche la libera professione, titolare di tre diversi conti correnti e proprietario sia della villa di pregio in cui risiedeva la famiglia, rimasta nella sua piena ed esclusiva disponibilità, sia di una seconda villa acquistata nel 2011 ii di avere, per contro, sovrastimato il reddito che ella ricava dalla gestione del complesso agrituristico di cui è usufruttuaria, nonché il valore commerciale dell'appartamento di cui è proprietaria iii di aver, inoltre, omesso di considerare le numerose circostanze istruttorie che documentavano l'elevato reddito goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio. Anche questi motivi che, pur lamentando l'astratta violazione di principi di diritto, sono volti unicamente a contestare il ragionamento probatorio sul quale si fonda la statuizione impugnata, appaiono inammissibili, ai sensi del novellato art. 360 I comma, n. 5 c.p.c. La mancata, specifica ricognizione di ogni singolo elemento istruttorio non integra, infatti, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, se tale fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice del merito Cass. S.U. 19881/014 tanto è accaduto nel caso di specie, atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la corte del merito ha tenuto conto di tutti i fatti di cui Ma. lamenta l'omesso esame, ricavandone, tuttavia, una valutazione difforme da quella pretesa dalla ricorrente, che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. Stante l'inammissibilità del ricorso principale, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato di Gi. Mo Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17. comma, della L. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.