Se il matrimonio dura 3 anni niente delibazione di nullità

La Cassazione richiama il principio secondo il quale la convivenza come coniugi costituisce un elemento essenziale del matrimonio rapporto , per cui se si protrae per più di 3 anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20524/17, depositata il 29 agosto. Il caso. La Corte d’Appello accoglieva la domanda proposta dall’ex coniuge al fine di vedere dichiarata, nel territorio della Repubblica Italiana, l’efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico con la quale si dichiarava la nullità del matrimonio concordatario del ricorrente. Nel caso di specie gli ex coniugi avevano convissuto nel corso del matrimonio celebrato nel 1989 ed avevano avuto una figlia. Avverso la decisione della Corte d’Appello, l’ex moglie ricorreva in Cassazione. La delibazione della sentenza. Nel caso di specie, la Corte ritiene errate le valutazioni svolte in Appello e richiama l’applicazione del consolidato principio secondo il quale la convivenza come coniugi costituisce un elemento essenziale del matrimonio rapporto , per cui se si protrae per più di 3 anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano. Pertanto, essendo tale situazione di inderogabile tutela, dovrà ritenersi non pronunciabile una dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto . Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la domanda di delibazione della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 giugno – 29 agosto 2017, n. 20524 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 103/2015 ha accolto la domanda proposta da P.G.G. e per l’effetto ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Regionale Ecclesiastico Abbruzzese Molisano del 21 settembre 2010, ratificata dal Tribunale Beneventano di Appello in data 20 luglio 2011 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 13 maggio 2013, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato in omissis tra P.G.G. e C.C.L. trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roccavivara al n. 41, parte II, serie A, anno 1989. Ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di procedere alle prescritte annotazioni e ha condannato la C. al pagamento delle spese del giudizio. 2. La Corte di appello ha ritenuto pacifica ma irrilevante la convivenza dei coniugi nel corso del matrimonio così come la nascita di una figlia nel in considerazione della causa di nullità accertata dal Tribunale ecclesiastico che attiene all’espressione del consenso al matrimonio sotto il profilo della capacità di contrarlo validamente e di assumerne gli oneri e atteso che, nella specie, il difetto di discrezione di giudizio da parte della C. , preesistente al matrimonio e durato almeno sino alla sua fine, ha inficiato l’intero rapporto matrimoniale a prescindere dalla sua durata. La Corte distrettuale ha anche ritenuto che la sentenza delibanda non contiene disposizioni, finalità e presupposti diversi o contrari all’ordine pubblico italiano. 3. Contro la decisione della Corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione C.C.L. deducendo a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla legge n. 121 del 1985, art. 8, all’art. 123 c.c. e all’art. 29 della Costituzione. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. b violazione ed errata applicazione di norme di diritto artt. 91 e 92 c.p.c. per la sussistenza di giusti motivi per l’accoglimento della richiesta di compensazione delle spese legali. 4. Non svolge difese P.G.G. . 5. I due motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che a partire dalla sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014 delle Sezioni Unite civili ha ripetutamente affermato cfr. fra le altre Cass. civ. sez. I, n. 1494 del 27 gennaio 2015 che la convivenza come coniugi , quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto , ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano , la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto . 6. La giurisprudenza citata che ha preceduto, sia pure a breve distanza di tempo, la pronuncia della Corte di appello di Campobasso giustificava la richiesta compensazione delle spese del giudizio di merito e giustifica quella del giudizio di cassazione in relazione al comportamento processuale del P. nel presente giudizio. 7. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con decisione nel merito di rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di delibazione della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico di Chieti il 21 settembre 2010. Compensa le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.