Irrilevante l’attitudine al lavoro, confermato l’assegno di mantenimento per la moglie disoccupata

Respinte le obiezioni mosse dal marito. Egli dovrà continuare a versare alla consorte 650 euro al mese. Evidente, secondo i Giudici, la disparità economica tra i coniugi.

Dodici mesi senza un’occupazione. Situazione difficile per la donna. Confermato il suo diritto ad ottenere il mantenimento dal marito. Irrilevante l’astratta attitudine della moglie al lavoro Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17971/17, depositata oggi . Redditi. In appello viene sancito l’obbligo dell’uomo di versare alla moglie un assegno mensile da 650 euro, comprensivo della rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale . Decisiva per i Giudici è la consistente disparità economica tra i coniugi. Su questo fronte, in particolare, viene evidenziato che la signora non aveva più svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo , mentre, chiariscono i Giudici, non può rilevare la sua astratta attitudine al lavoro proficuo, difettando comunque qualunque concreta capacità di guadagno . Dall’altro lato, invece, è stato appurato che il marito poteva contare su una fonte di reddito stabile e continuativa, esercitando la professione di promotore finanziario . E la dichiarazione dei redditi da lui prodotta, e da cui emerge un reddito mensile netto di neanche 1.500 euro, è smentita, ribattono i Giudici, dalla logica, poiché quella cifra non è certo sufficiente a far fronte agli esborsi mensili sostenuti dall’uomo, cioè il pagamento dell’assegno di 837,60 euro per le due figlie e altre spese fisse le rate del mutuo ipotecario, pari a 550 euro i canoni di locazione di 430 euro e di 110 euro, rispettivamente per l’abitazione e l’ufficio . Ulteriore elemento significativo è l’accordo stipulato dai coniugi all’epoca della separazione il marito si era impegnato a versare alla moglie, per il mantenimento di lei e delle figlie, la somma di 1.500 euro mensili, comprensiva della rata di mutuo e delle spese per le utenze domestiche . Questo quadro viene ritenuto corretto anche dalla Cassazione, che conferma l’assegno di mantenimento a favore della donna. Irrilevante è la sua teorica attitudine al lavoro , poiché, concludono i Magistrati, è mancato ogni riscontro sulla effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 maggio – 20 luglio 2017, n. 17971 Presidente Genovese – Relatore De Chiara Premesso 1. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova sulla separazione dei coniugi sig. Ma. Ni. e sig.ra Si. Sc., ha determinato in Euro 650,00, comprensivi della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, l'assegno mensile dovuto dal marito in favore della moglie, e ha condannato l'appellato alle spese processuali in considerazione della sua prevalente soccombenza. Accertato che la sig.ra Sc. era disoccupata, la Corte ha valutato che sussisteva tra i coniugi una consistente disparità economica. In particolare, quanto al primo profilo, ha chiarito che la signora, a partire dall'8 agosto 2014, non aveva più svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo, e che quindi non rilevava la sua astratta attitudine al lavoro proficuo, difettando comunque qualunque concreta capacità di guadagno quanto, poi, al profilo della disparità economica tra i coniugi, ha evidenziato che, a differenza della moglie, il sig. Ni. poteva contare su una fonte di reddito stabile e continuativa, esercitando la professione di promotore finanziario, ed ha disatteso le dichiarazioni dei redditi da lui prodotte, tra cui quella del 2014, dalla quale risultava un reddito mensile nello di Euro 1.375,08. Tale somma, infatti, non era neppure sufficiente a far fronte agli esborsi mensili accertati, quali il pagamento dell'assegno di Euro 837,60 per le due figlie e altre spese fisse su di lui gravanti le rate del mutuo ipotecario pari a Euro 550,00 i canoni di locazione di Euro 430,00 e di Euro 110,00 rispettivamente per l'abitazione e l'ufficio e gli ulteriori costi di quest'ultimo. In mancanza di elementi attendibili per la ricostruzione delle effettive disponibilità economiche dell'obbligato, per determinare l'entità dell'assegno la Corte si è quindi basata sull'accordo stipulato dai coniugi il 16 febbraio 2010, con il quale il marito si era impegnato a versare alla moglie, per il mantenimento di lei e delle figlie, la somma di Euro 1.500,00 mensili, comprensiva della rata di mutuo e delle spese per utenze domestiche. 2. Il sig. Ni. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l'intimata ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche presentato memoria. Il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte. Considerato 1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente censura le statuizioni relative all'an e al quantum dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie. 1.1. La censura riguardante la capacità lavorativa della sig.ra Sc. è infondata, poiché l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche Cass. 3502/2013, 18547/2006, 6427/2016 . Per il resto le censure sono inammissibili in quanto, a dispetto della loro rubrica, si sostanziano in critiche di merito. 2. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura la condanna del ricorrente alle spese processuali, contestando la valutazione di sua prevalente soccombenza. 2.1. Il motivo è inammissibile perché la valutazione in questione è tipicamente di merito, dunque è censurabile soltanto ai sensi del n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., mediante indicazione - nella specie del tutto mancante - di un fatto decisivo di cui si sia discusso in causa e del quale il giudice abbia omesso l'esame. 3. Il ricorso va in conclusione rigettato. Quanto alle spese processuali, data l'ammissione della controricorrente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare il ricorrente soccombente a versare il relativo importo, sia per il giudizio di legittimità che per quello di merito art. 385, comma secondo, cod. proc. civ. , all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 113 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012 , individuato nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato cfr. Cass. 23007/2010 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi a cura della Corte d'appello di Venezia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.