Il minore dimora da anni in Italia: la giurisdizione nell’affidamento è del giudice italiano

Ove il minore, alla data della domanda, si trovava in Italia a seguito di provvedimenti, per quanto provvisori, dell’autorità giudiziaria italiana, e dunque lecitamente, la sua dimora deve ritenersi fissata in Italia con conseguente giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di affidamento del figlio ad uno dei genitori non conviventi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto una questione di giurisdizione in materia di affidamento di minore nato da un matrimonio religioso contratto tra un cittadino italiano ed una cittadina italo svizzera. Il fatto. Un cittadino italiano ed una cittadina italo svizzera, che avevano contratto tra loro matrimonio religioso, intraprendevano un contenzioso avente ad oggetto l’affidamento del figlio minore della coppia. La donna chiedeva che il Giudice riconoscesse l’efficacia, in Italia, della decisione assunta dalla competente autorità svizzera con cui le era stato affidato nuovamente il figlio dopo che l’Autorità italiana aveva impedito il rientro del minore in Svizzera presso la madre affidataria. Il Tribunale dei minori aveva emesso due distinti provvedimenti, il primo di rigetto del riconoscimento del provvedimento dell’autorità svizzera, stante il contrasto della decisione con gli interessi del minore. Con il secondo provvedimento il minore era stato affidato ai servizi sociali. Tale ultimo decreto era stato seguito dalla decisione definitiva con cui il Giudice italiano dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’autorità svizzera. Il padre reclamava la pronuncia dinanzi alla Corte di Appello che rigettava il reclamo. I giudici affermavano che i provvedimenti emessi dall’autorità italiana avevano efficacia circoscritta ai limiti della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 333 c.c Escludevano, inoltre, la sussistenza di un legittimo trasferimento della residenza del minore dalla Svizzera, ove risiedeva con la madre, all’Italia. Tale decisione era assunta anche sulla scorta della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione resa nel 2011 n. 16864, tra le medesime parti, con cui era stato statuito che il trasferimento del minore andasse disposto o su base volontaristica ovvero in caso d’inerzia, ipotesi quest’ultima insussistente nel caso di specie. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dal padre soccombente. La competenza del giudice italiano. I Giudici di nomofilachia premettevano che la competenza in materia di affidamento dei minori ad uno dei genitori non conviventi spettasse al Giudice del luogo ove il minore aveva la propria residenza abituale, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione dell’Aia del 1961. Parimenti le Sezioni Unite richiamavano la decisione resa nel 2011 sostenendo che provvedimenti interinali emessi per ragioni di urgenza, come quelli resi dall’autorità italiana, non potessero acquisire efficacia di giudicato. In tale quadro giuridico la Cassazione evidenziava che la decisione relativa al decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, con cui era stato negato il riconoscimento in Italia della decisione dell’autorità svizzera che aveva ristabilito l’affidamento del minore alla madre, a causa del comportamento violento della madre, era passata in giudicato. A parere della Cassazione in tale cornice giuridica prendeva rilievo l’opposizione della madre al trasferimento della residenza del minore in Italia, nonché la circostanza della costante presenza del minore in Italia, all’esito dell’emanazione di provvedimenti provvisori, con conseguente radicata dimora del bambino in Italia al momento del proponimento della domanda. Tali ragioni portavano la Cassazione a dichiarare la giurisdizione del giudice italiano con conseguente cassazione del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 marzo – 13 luglio 2017, n. 17326 Presidente Rordorf Relatore De Chiara Fatti di causa Tra il sig. Gi. Ra., cittadino italiano, e la sig.ra Gi. Gu., cittadina italiana e svizzera, legati da matrimonio solo religioso, insorse un articolato contenzioso riguardante, tra l'altro, l'affidamento del loro figlio minore Al. Ra. Gu., nato a omissis . Nell'ambito di tale contenzioso la sig.ra Gu. chiese, con ricorso del 23 febbraio 2011, il riconoscimento in Italia della decisione della competente autorità svizzera la Commissione tutoria di Agno -in data 23 luglio 2009, che le affidava nuovamente il figlio dopo che dal giugno 2006 era stato impedito, su provvedimenti dell'autorità italiana, il rientro dello stesso in Svizzera presso di lei, che ne era già affidataria. L'adito Tribunale per i minorenni di Bologna decise con due distinti decreti in data 15 settembre 2011 il primo, definitivo, di rigetto della richiesta di riconoscimento della indicata decisione dell'autorità svizzera, sul rilievo che il rimpatrio era in contrasto con l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. b , della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 resa esecutiva in Italia con L. 15 gennaio 1994, n. 64 il secondo, provvisorio, con cui provvedette, su sollecitazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 333 cod. civ., all'affidamento del minore ai servizi sociali. Il secondo decreto fu poi seguito dalla decisione definitiva, assunta dal Tribunale per i minorenni con decreto del 14 gennaio 2014, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità svizzera. La Corte d'appello, nel rigettare il reclamo del sig. Ra. avverso quest'ultimo decreto, ha affermato la persistenza dell'affidamento del minore alla sig.ra Gu., negando la rilevanza del passaggio in giudicato del decreto di rigetto della richiesta di riconoscimento in Italia del relativo provvedimento della Commissione tutoria di Agno del 23 luglio 2009, ed ha escluso la sussistenza di un legittimo trasferimento della residenza abituale del minore parametro in base al quale va determinata la giurisdizione transfrontaliera dalla Svizzera, ove risiedeva con la madre, in Italia, considerato che, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. U. 02/08/2011, n. 16864, emessa proprio in un diverso procedimento tra le medesime parti, il trasferimento del minore va disposto sulla base di un dato volontaristico o in alternativa dell'inerzia, nella specie insussistente dei soggetti deputati a curarne gli interessi, come il genitore affidatario, e l'autorità italiana non aveva emesso alcun provvedimento definitivo di affidamento del minore al padre, ma soltanto provvedimenti ai sensi dell'art. 333 cod. civ. limitativi della responsabilità genitoriale. Il sig. Ra. ha impugnato il decreto della Corte d'appello con ricorso per cassazione, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. L'intimata sig.ra Gu. non si è difesa. Ragioni della decisione Va premesso che la giurisdizione sulla domanda di affidamento del figlio minore a uno dei genitori non conviventi spetta alle autorità dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale art. 1 della Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742 . Come chiarito da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 16864 del 2011, richiamata nel provvedimento impugnato, il trasferimento della residenza abituale del minore è lecito ed efficace ove disposto sulla base di un dato volontaristico riconducibile ai soggetti deputati a curarne gli interessi , onde analoghi effetti non possono essere riconosciuti a provvedimenti giudiziari emessi in via interinale, per ragioni di urgenza , come quelli adottati nella specie dall'autorità giudiziaria italiana. Fermo restando il principio di diritto sopra enunciato, va tuttavia considerato che, per effetto della sentenza della Prima Sezione civile di questa Corte 20 settembre 2013, n. 21601 successiva alla richiamata decisione di queste Sezioni Unite pronunciata, come detto, tra le medesime parti in un diverso , giudizio , si è verificato il passaggio in giudicato del decreto con cui, [ come anticipato in narrativa, il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva negato il riconoscimento in Italia del provvedimento della Commissione tutoria di Agno del 23 luglio 2009, che ristabiliva l'affidamento del minore alla madre, ostandovi l'interesse del minore stesso a causa dell'accertato comportamento violento della sig.ra Gu In tale contesto giuridico perde rilievo l'opposizione di quest'ultima in sé considerata al trasferimento della residenza del figlio in Italia, e non può che prendersi atto della circostanza che il minore, alla data della domanda, si trovava in Italia da anni a seguito di provvedimenti, per quanto provvisori, dell'autorità giudiziaria italiana, e dunque lecitamente, sicché la sua dimora abituale era in Italia. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato con rinvio, ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., al Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale per i minorenni di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2017