Il pregiudizio per i figli non fa spostare la competenza dal tribunale ordinario a quello per i minorenni

In coerenza con il principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario nell’ambito di conflitti tra genitori, la controversia relativa alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, nel quale sia stato chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17190/17 depositata il 12 luglio. Il caso. Nell’ambito del giudizio di separazione pendente fra i due coniugi dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, il padre chiedeva al Tribunale per i minorenni di emettere nei confronti della moglie provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, lamentando l’esistenza di pregiudizi nei confronti della figlia. La moglie sollevava eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale ordinario. Eccezione che veniva rigettata in primo grado. Proposto, però, reclamo dinanzi la Corte territoriale, quest’ultima affermava l’incompetenza del Tribunale per i minorenni in favore di quello ordinario. Il padre ricorre in Cassazione. Tribunale ordinario. Relativamente al profilo della competenza, il Collegio di legittimità afferma che la giurisprudenza ha ormai da tempo stabilito che la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni . Tale orientamento, prosegue la Corte, è coerente con il principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario in presenza di conflitti tra i genitori. Nella specie, gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 maggio – 12 luglio 2017, n. 17190 Presidente Nappi – Relatore Lamorgese Fatti di causa C.G.M., pendente il giudizio di separazione personale dal coniuge M.R. dinanzi al tribunale ordinario di Catania, chiedeva al tribunale per i minorenni della stessa città di emettere nei confronti della moglie provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, lamentando suoi comportamenti inadeguati e pregiudizievoli verso la figlia minore M. nata nel . Il tribunale adito rigettava l’eccezione di incompetenza sollevata dalla M. , in favore del tribunale ordinario, rilevando che il giudizio di separazione si era concluso con sentenza definitiva del 9 febbraio 2007 e che il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio non era stato ancora avviato nel merito rigettava la domanda, escludendo l’esistenza di pregiudizi per la figlia. Il reclamo della M. era accolto dalla Corte d’appello di Catania, con decreto in data 1 dicembre 2016, che affermava l’incompetenza del tribunale per i minorenni a decidere sul ricorso del C. , essendo competente il tribunale ordinario, e lo condannava alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi la M. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione Preliminarmente, dev’essere esaminata l’istanza di revoca del decreto in data 1 marzo 2017, ex art. 380 bis c.p.c., di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente lamentando di non essere stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della proposta del relatore e quindi di esercitare la difesa. L’istanza è infondata. Il citato art. 380 bis prevede che il suddetto decreto debba soltanto indicare se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza . Ciò è quanto avvenuto nella specie, avendo il decreto indicato l’infondatezza del primo motivo il decreto impugnato resiste alle censure e l’inammissibilità del secondo. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 38, terzo comma, disp. att. c.c., per avere erroneamente affermato la competenza del tribunale ordinario sul ricorso da lui proposto per la limitazione della responsabilità genitoriale del coniuge M. , mentre il giudizio di separazione si era concluso con sentenza passata in giudicato e il giudizio di divorzio non era stato introdotto. Il motivo è infondato. La Corte d’appello di Catania ha osservato che la richiesta del C. di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti della M. , comportando una modifica delle statuizioni adottate dal tribunale ordinario sulla separazione, era da qualificare come richiesta di modifica delle condizioni della separazione e, quindi, di competenza di quest’ultimo e non del tribunale per i minorenni. La decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo affermato il principio secondo cui la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni Cass. n. 20352/2011 . Quest’orientamento si è consolidato anche dopo la modifica dell’art. 38, primo comma, disp. att. c.c. a seguito dell’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013 , interpretato nel senso che quando sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio, e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sono di competenza del tribunale ordinario, se sia pendente il giudizio di primo grado, e alla corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato proposto appello Cass. n. 1349/2015, n. 432/2016 . Il tribunale ordinario, in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, è competente a decidere, non solo, sull’affidamento dei figli minori, ma anche sulle modalità attuative di esso, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra il genitore non affidatario o non collocatario e i figli. Questa conclusione è coerente con il principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario in presenza di conflitti tra i genitori Cass. n. 432/2016, n. 8362/2007 e non è scalfita dalle obiezioni secondo cui, nella specie, il giudizio di separazione si era concluso e il giudizio di divorzio non era stato ancora introdotto alla data, del 30 marzo 2015, in cui era stato depositato il ricorso al tribunale per i minorenni. Infatti, essendo pendente il giudizio di divorzio iscritto a ruolo il 9 novembre 2015 nel quale il C. ha riproposto le medesime domande, i giudici di merito, ai quali è riservata l’interpretazione della domanda, hanno plausibilmente ritenuto che il ricorso ex art. 333 c.c. fosse qualificabile come richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole, all’esito della cessazione del rapporto coniugale. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 92 c.p.c., in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite. Il motivo è inammissibile, rientrando la facoltà di compensare le spese tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione Cass., sez. un., n. 14989/2005 . Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.