La stanchezza per la vita matrimoniale non giustifica l’amante

Confermato l’addebito alla donna per la separazione dal marito. Ella ha intrapreso una relazione extraconiugale e ha abbandonato la casa familiare.

Stanca della vita coniugale, sceglie un amante come diversivo. Addebitabile a lei, ovviamente, la rottura definitiva col marito Cassazione, ordinanza n. 15079/2017, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Rapporto. Inequivocabile la condotta della donna, che non solo ha intrattenuto una relazione extraconiugale ma ha anche abbandonato la residenza familiare senza il consenso del coniuge. Ciò è sufficiente, secondo i Giudici d’appello, per ritenerla responsabile della separazione personale dal marito. E su questa posizione si assestano anche i magistrati della Cassazione. Respinta, difatti, l’ipotesi di una pregressa intollerabilità della convivenza tra le mura domestiche. Piuttosto si può parlare, spiegano i giudici, di una certa stanchezza della moglie verso la vita coniugale . Ma questo dato non è sufficiente, in sostanza, per considerare impossibile la prosecuzione del rapporto. Di conseguenza, è evidente, sempre secondo i giudici, come sia stata la donna a far implodere la vita coniugale, prima violando l’obbligo di fedeltà e poi abbandonando la residenza familiare .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 marzo – 19 giungo 2017, n. 15079 Presidente Dogliotti – Relatore Lamorgese Ragioni della decisione La. Fr. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'impugnata sentenza che le aveva addebitato la separazione personale dal coniuge Ro. De., per avere intrattenuto una relazione extraconiugale e abbandonato la residenza familiare senza il consenso di lui, non essendovi prova - ad avviso della Corte di merito - della pregressa intollerabilità della convivenza, ma solo di una certa stanchezza della moglie verso la vita coniugale. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato senza il consenso dell'altro coniuge, a meno che sia avvenuto per giusta causa, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale che dà luogo necessariamente a cessazione della convivenza ed è conseguentemente causa di addebito della separazione Cass. n. 25663/2014 l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza Cass. n. 2059/2012 , prova che può essere data anche in via presuntiva. A quest'ultimo riguardo, l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione adeguata v. Cass. n. 18074/2014 . Inoltre, la critica circa la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'addebito della separazione è preclusa, alla luce del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. Cass., sez. un., n. 8053/2014 . Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi. Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.