Parto anonimo: il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ha un unico e insuperabile limite

Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini trova il suo unico limite nella volontà della madre ogni qual volta essa esprima il diniego a svelare la sua identità.

Così la questione affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14162/17 depositata il 7 giugno. Il caso. Il Tribunale per i minorenni rigettava con decreto la richiesta avanzata dall’interessato, nato da parto anonimo, volta ad ottenere l’autorizzazione ad accedere alle informazioni relative alle sue origini. La Corte d’appello, respingendo il reclamo, confermava il provvedimento reso dal Giudice di prime cure. A sostegno di tale decisione, rilevava un arresto della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 278/2013, sanciva l’illegittimità dell’art. 28, comma 7, l. n. 184/1983 laddove prevedeva la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che aveva dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca della dichiarazione. Nella medesima sentenza la Corte Costituzionale sollecitava un intervento del legislatore volto ad introdurre disposizioni circa le modalità idonee a realizzare il contemperamento tra il diritto del figlio di conoscere le proprie origini e il diritto della madre di rimanere anonima. L’istante ricorre per cassazione. Le parole delle Sezioni Unite. Nel frattempo, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, n. 1946/2017 ha stabilito che in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale di cui sopra e nell’attesa di un intervento del legislatore, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata tenendo conto, però, tutte le modalità procedimentali idonee ad assicurare la massima riservatezza e l’assoluto rispetto della dignità della donna. In tal senso, il diritto del figlio trova un limite insuperabile nella volontà della madre, qualora persista il suo diniego a svelare l’identità. L’incostituzionalità dell’art. 28, comma 7, l. n. 184/1983. Tuttavia, tornando alla sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale, questa, essendo una pronuncia di illegittimità costituzionale, ha prodotto l’effetto di far cessare l’efficacia della norma in questione. Pertanto, la Cassazione afferma che il giudice non può negare in senso assoluto al figlio l’accesso alle informazioni sulle proprie origini poiché la circostanza che la pronuncia di incostituzionalità de qua si indirizzi espressamente al legislatore non esonera gli organi giurisdizionali dall’applicazione diretta del principio in essa espresso, attraverso il reperimento dal sistema delle regole più idonee a tutelare la riservatezza della madre . Contemperamento dei diritti figlio vs madre. In virtù di quanto detto, la Suprema Corte ha qui l’occasione di affermare il principio di diritto secondo cui il tribunale per i minorenni, in quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare il diritto a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, è tenuto ad interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità . La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 7 giugno 2017, n. 14162 Presidente Dogliotti – Relatore Acierno Fatti di causa Con decreto del 6 ottobre 2015 il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna ha rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 28, comma 5, L. 184/1983, da D.S.S. , nato il omissis da parto anonimo, al fine di ottenere l’autorizzazione ad accedere alle informazioni concernenti le proprie origini, previo interpello riservato della madre e verifica della sua eventuale volontà di revocare l’anonimato. La Corte d’appello di Bologna con decreto del 7 aprile 2016 ha respinto il reclamo proposto dal D.S. e per l’effetto confermava integralmente il provvedimento impugnato. A sostegno del rigetto la Corte territoriale ha rilevato che la Corte Costituzionale, dichiarando con sentenza 278 del 2013 l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 184/1983 nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione , ha espressamente sollecitato il legislatore a introdurre apposite disposizioni di carattere procedimentale volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre di non voler essere nominata ed a cautelare, nello stesso tempo, il suo diritto all’anonimato, non potendosi rimettere alla discrezionalità del giudice, in assenza di una specifica disciplina legislativa, la scelta delle modalità per realizzare il contemperamento tra il diritto del figlio di conoscere le proprie origini e il diritto della madre di rimanere anonima. Peraltro, se a seguito dell’interpello la donna avesse deciso di persistere nell’anonimato, l’esigenza di assicurare l’assoluta segretezza degli atti relativi alle attività processuali compiute avrebbe generato un contrasto con i diritti costituzionali di difesa del figlio. Avverso il decreto della Corte d’appello D.S.S. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., accompagnato da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 28, comma 7, L. 184/1983, come sostituito dall’art. 177, comma 2, d.lgs. 196/2003, alla luce della sentenza 278/2013 della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto il diritto del figlio nato da parto anonimo di proporre al giudice istanza volta a interpellare, attraverso una procedura riservata, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.p.r. 396/2000, al fine di verificare se la donna intenda o meno mantenere l’anonimato. La sentenza costituzionale in questione, pur avendo natura di additiva di principio , non si è limitata a sollecitare un intervento del legislatore, ma ha individuato con chiarezza sia il soggetto preposto ad interpellare la madre il giudice che le caratteristiche fondamentali del procedimento d’interpello. Il provvedimento della Corte d’appello è quindi viziato per non aver applicato la normativa in esame secondo i dettami della Corte costituzionale e i principi sanciti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa Godelli c. Italia, frustrando in tal modo il diritto del ricorrente. Nella memoria illustrativa si evidenzia che medio tempore le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con la sentenza 1946/2017 proprio in relazione alla materia oggetto del presente giudizio. Il ricorso merita accoglimento alla luce della recente sentenza nr. 1946 del 2017 pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte su ricorso proposto nell’interesse della legge dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363, 1 comma, c.p.c. In questa occasione le Sezioni Unite hanno risposto al medesimo interrogativo che risulta essere oggetto del presente giudizio, ovvero se la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, L. 184/1983 rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento legislativo, con la conseguenza che il tribunale per i minorenni, su istanza del figlio interessato a conoscere le proprie origini, non potrebbe procedere a contattare la madre per verificare se ella intenda revocare l’anonimato a suo tempo espresso o se, al contrario, tale pronuncia costituzionale richieda che medio tempore il giudice comune, in attesa dell’introduzione di una disciplina legislativa, dia attuazione al principio in essa espresso attraverso il ricorso a regole sussidiariamente tratte dal sistema che assicurino alla donna la massima riservatezza. Nell’aderire a questa seconda soluzione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto, che si riporta integralmente In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte cost. n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità . Si possono quindi ripercorrere sinteticamente le argomentazioni alla base della pronuncia in oggetto, che questo Collegio ritiene di condividere interamente. La Corte costituzionale, con una decisione di accoglimento c.d. additiva di principio sulla cui natura si vedano, in generale, Corte cost. 295/1991 e 74/1996 , ha censurato l’eccessiva rigidità della normativa prevista dall’art. 28, comma 7, L. 184/1983. Tale disposizione, prefigurando una sorta di cristallizzazione e immobilizzazione del diritto all’anonimato della madre, andava a comprimere in maniera assoluta e insuperabile il contrapposto diritto del figlio a conoscere le proprie origini, escludendo che egli potesse agire in giudizio al fine di attivare un procedimento, improntato alla massima tutela della riservatezza della donna, finalizzato a verificare la sua perdurante volontà di mantenere l’anonimato. Ciò comportava, peraltro, che la dichiarazione di non voler essere nominata espressa al momento della nascita si traduceva in un vincolo assoluto e immodificabile, indisponibile alla volontà stessa della donna di revocarla. Trattandosi di una pronuncia di illegittimità costituzionale, la sentenza 278/2013 produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 30, 3 comma, L. 87/1953, con la conseguenza che la norma dichiarata illegittima viene espunta dall’ordinamento e cessa di avere efficacia . Pertanto, il giudice non può negare in senso assoluto al figlio l’accesso alle informazioni sulle proprie origini, perché la circostanza che la pronuncia di incostituzionalità de qua si indirizzi espressamente al legislatore non esonera gli organi giurisdizionali dall’applicazione diretta del principio in essa espresso, attraverso il reperimento dal sistema delle regole più idonee per tutelare la riservatezza della madre. Se, al contrario, si aderisse alla posizione assunta dalla Corte d’appello di Bologna nella sentenza oggi impugnata, si manterrebbe nel nostro ordinamento, da un lato, il vulnus recato dall’art. 28, comma 7, agli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale dall’altro, la situazione di violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo accertata dalla Corte EDU nella causa Godelli contro Italia sentenza del 25/09/2012 . D’altra parte, non osta all’immediata applicabilità della sentenza 278/2013 l’impossibilità concreta per il giudice di reperire nell’ordinamento le norme necessarie ad operare un corretto bilanciamento tra il diritto del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e quello della madre a perdurare nell’anonimato. In questo senso la sentenza 1946/2017 richiama come utile parametro normativo di riferimento i commi 5 e 6 dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983 e la disciplina in materia di procedimenti in camera di consiglio. Invero, già alcuni Tribunali per i minorenni hanno ritenuto di dare corso all’istanza del figlio di interpello della madre naturale, integrando la normativa di riferimento con le indicazioni e i criteri-guida enunciati dalla stessa Corte costituzionale. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto il tribunale per i minorenni, in quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare il diritto a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, è tenuto ad interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.