Negoziazione assistita: conseguenze della violazione dell’obbligo informativo da parte degli avvocati

Quali sono le conseguenze dell’omissione dell’obbligo informativo ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 avente ad oggetto l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori?

Lo ha chiarito il Tribunale di Torino con decreto del 30 maggio 2017. Il caso. Ritenendo violato l’obbligo informativo posto a carico degli avvocati ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 avente ad oggetto l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori , il PM ha negato l’autorizzazione all’accordo di negoziazione assistita raggiunto dai coniugi e ha trasmesso gli atti al Presidente della sezione VII Civile del Tribunale di Torino. Omissione obbligo informativo ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 quali conseguenze? Secondo il Presidente, nel caso in esame, l’omissione dell’informativa di legge ha in concreto influito sugli accordi che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario . Tale conclusione trova ulteriore conferma nell’audizione personale dei coniugi che hanno riferito di avere la possibilità di attenersi a giorni e orari di visita da parte del padre più ampi rispetto a quelli previsti. Condividendo il dissenso del PM, pertanto, il Presidente non autorizza l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in quanto l’omesso avviso alle parti ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, pur non comportando ex lege una sanzione di nullità della negoziazione, ha in concreto determinato la predisposizione di un calendario di visite contrastante con l’interesse del minore a conservare una relazione continuativa con il padre. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Torino, sez. VII Civile Famiglia, decreto 29 maggio 2017 Giudice Castellani Premesso che il 13.4.2017, ritualmente difese, le parti depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale , dato atto di aver contratto matrimonio concordatario in in data , dichiaravano di volersi separare e di aver individuato soluzioni condivise sia in merito all’affidamento dei figli minori Y n. il e Y n. il e all’esercizio della responsabilità genitoriale, sia in ordine ai profili economici ed abitativi che in data 19.4.2017 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda rilevato che non si dà atto nell’accordo che i genitori sono stati informati dell’importanza che ciascun figlio trascorra tempo adeguato con entrambi i genitori e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione in conformità alla Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica sottoscritta il 28 gennaio 2015 per quanto di competenza che all’udienza 8.5.2017, fissata ex art. 6 D.L. 132/2014, le parti sono comparse con i rispettivi legali e hanno fornito chiarimenti in merito alla portata dell’accordo a seguito di negoziazione assistita Considerato che l’interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, e, in particolare, l’individuazione del più corretto iter processuale nei casi, quale quello in oggetto, in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare l’accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua stante l’estrema sinteticità del dato normativo che, nondimeno, a seguito dell’apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito Pres. Tribunale Torino 15.1.2015 Pres. Tribunale Termini Imerese 24.3.2015 Pres. Tribunale Torino 20.4.2015 Pres. Tribunale di Udine 29.1.2016, in Avvocati di Famiglia, n. 1/2016, p. 9 , può ritenersi, sulla scorta delle ragioni evidenziate nella motivazione dei menzionati provvedimenti agevolmente consultabili su Internet , che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e che al giudicante debba riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire , in ordine ai punti di dissenso del P.M., comparendo personalmente in udienza osservato che, nel caso dei coniugi A.-S., il parere negativo del P.M. è stato motivato con riguardo alla violazione dell’obbligo informativo nella procedura di negoziazione assistita posto a carico degli avvocati ai sensi del citato art. 6, comma 3, avente ad oggetto l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e che la censura appare fondata, in quanto dalla lettura dell’Accordo emerge non esservi alcun accenno all’avviso alle parti che, dovendosi a questo punto stabilire quali siano le conseguenze di siffatta omissione, posto che nel testo di legge ad essa non è ricollegata alcuna nullità , giova segnalare che il P.M. è legittimato a rifiutare l’autorizzazione quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli , in ciò consistendo, dunque, l’aspetto qualificante la mancata autorizzazione ritenuto che nel caso in esame, in cui la dimora prevalente dei figli è stata dalle parti fissata presso la madre, sia pertanto doveroso considerare il regime di visita dell’altro genitore rilevandosi, in proposito, come i rapporti si presentino in effetti assai limitati sabato e domenica a settimane alterne e un solo pomeriggio durante la settimana, senza pernottamento 3 che, alla luce di tale considerazione, emerge come l’omissione dell’informativa di legge abbia in concreto influito su accordi che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario che tale conclusione ha trovato ulteriore conferma nell’audizione personale dei coniugi, i quali hanno riferito di avere possibilità di attenersi a giorni ed orari di visita paterni più ampi di quelli risultanti dall’accordo, soprattutto per quanto concerne la permanenza nel weekend che, conclusivamente, il dissenso da parte del Pubblico Ministero viene in questa sede condiviso in quanto l’omesso avviso alle parti ex art. 6, pur non presidiato da una sanzione di nullità della negoziazione, ha concretamente comportato la determinazione di un calendario di visita che contrasta con l’interesse dei minori a conservare una relazione continuativa con il padre nel rispetto del principio di bigenitorialità. P.Q.M. Visto l’art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162, non autorizza , nel senso di cui in motivazione, l’Accordo 6.4.2017 raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati a norma del citato art. 6 D.L. 132/2014 tra A. S. e S. M. manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.