Convivenza non idilliaca: il dato temporale è sufficiente per negare l’annullamento del matrimonio

Respinta la richiesta di un marito, che voleva vedere riconosciuta dallo Stato italiano la sentenza ecclesiastica con cui era stato annullato il vincolo con l’attuale moglie. Decisivo il riferimento alla durata della convivenza post matrimonio. Irrilevante, invece, la qualità dei rapporti tra i coniugi.

Irrilevante la qualità della convivenza tra i coniugi. Decisiva, invece, la quantità, ossia la durata temporale. Questo dato, difatti, legittima il ‘no’ alla richiesta finalizzata a vedere riconosciuto dallo Stato italiano l’annullamento del matrimonio sancito dai giudici ecclesiastici Cassazione, ordinanza n. 13120/2017, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Rapporti. A trascinare la questione fino in Cassazione è il marito, che punta a vedere riconosciuta la sentenza ecclesiastico di annullamento del matrimonio da lui contratto con quella che è ancora la moglie. A fronte della risposta negativa della Corte d’appello, l’uomo ribadisce la richiesta. Egli contesta il dato considerato decisivo dai giudici, cioè il fatto che moglie e marito avevano vissuto per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio , e sostiene che meriti di essere presa in esame anche la qualità dei rapporti coniugali, caratterizzati, a suo dire, da contrasti e incomprensioni . L’obiezione è però respinta in modo netto dai magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, la convivenza tra i coniugi non è necessariamente collegata a un buon matrimonio, ma a un matrimonio comunque celebrato . A modificare questa visione, aggiungono, può solo la dimostrazione – non avvenuta in questa vicenda – che moglie e marito si trovino in una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale o sessuale . Per chiudere il cerchio, infine, i giudici del ‘Palazzaccio’ chiariscono anche che eventuali contrasti e incomprensioni nella coppia, e finanche violenze , non possono avere alcuna rilevanza , una volta preso atto della lunga convivenza della coppia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 marzo – 24 maggio 2017, n. 13120 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio tra SE. FR. e OG. AN., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 12/6/2014, ha rigettato la domanda, considerando che le parti avevano convissuto per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio. Come questa Corte a S.U. ha avuto modo di precisare Cass. S.U. n. 16379 del 2014 la convivenza tra coniugi non è necessariamente collegata ad un buon matrimonio/fondato su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato, salvo che i coniugi ma ciò non è stato provato né si è chiesto di provarlo si trovassero in una condizione di totale estraneità , pur coabitando, senza alcun rapporto personale o sessusale i coniugi ebbero due figli . Che vi fossero contrasti ed incomprensioni, e magari violenze, non riveste dunque rilevanza alcuna. Senza contare che nell'unico motivo di ricorso, si richiama l'art. 360 n. 5 c.c., ma non si indica un fatto specifico e circostanziato, decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti dovendosi indicare dove e come tale discussione si era svolta nel procedimento , fatto che sarebbe stato omesso dall'esame del giudice . In tal senso il ricorso presenta pure alcuni profili di inammissibilità. Va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro, 3.100,00,comprensive di Euro. 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Omettere generalità atti identificativi delle parti, ai sensi della normativa sulla privacy. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.