Nuovo compagno per l’ex moglie: addio all’assegno divorzile

In forza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, l’obbligo di solidarietà che caratterizza il rapporto tra ex coniugi dopo il divorzio viene meno laddove il coniuge più debole abbia instaurato una stabile convivenza con un terzo soggetto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12879/17 depositata il 22 maggio. Il caso. La Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi sulla controversia avente ad oggetto il diritto della convenuta a percepire l’assegno divorzile. L’ex marito ricorrente afferma infatti che la Corte d’appello avrebbe errato nel disporre l’assegno a favore dell’ex moglie sul presupposto che ella non sia nella possibilità di ricevere assistenza materiale dal nuovo compagno. Sarebbe stata in tal modo contraddetta la più recente interpretazione dell’art. 5 l. n. 898/1970, dovendosi al contrario ritenere che la nuova convivenza more uxorio elide ogni possibile connessione con il modello di vita precedente, facendo venir meno i presupposti per l’assegno divorzile. Cambiamento giurisprudenziale. Il Collegio ritiene la doglianza fondata in virtù dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con l’instaurazione di una stabile convivenza da parte dell’ex coniuge con un terzo soggetto, relazione caratterizzata dalla relazione affettiva tra i conviventi, deve ritenersi cessata l’obbligazione di cui all’art. 5 l. n. 898/1970 in conseguenza della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti tra ex coniugi dopo il divorzio. Il ricorso trova dunque accoglimento con decisione nel merito che porta al rigetto della domanda di assegno divorzile presentata dalla donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 aprile – 22 maggio 2017, n. 12879 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. La controversia ha ad oggetto il diritto della N. a percepire l’assegno divorzile di 250 Euro mensili. Ritiene infatti il ricorrente che è illogica e contrastante con la giurisprudenza l’affermazione della Corte di appello che, nel disporre la corresponsione dell’assegno a carico del B. , ha rilevato che la possibilità per la N. di ricevere assistenza materiale dal compagno P.R. è resa difficile dalla sua dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Savona nel maggio 2013. Ritiene infatti il ricorrente che, secondo una corretta e aggiornata interpretazione dell’art. 5 L. n. 898/1970, deve ritenersi che l’instaurazione di una convivenza more uxorio elide ogni possibile connessione con il modello di vita precedente e fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Rileva inoltre il ricorrente che la sentenza della Corte di appello è censurabile anche sotto il profilo della ricognizione dei presupposti di cui all’art. 5 citato ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno come pure per ciò che concerne la regolamentazione delle spese processuali compensate per metà quanto ai due gradi del giudizio di merito e poste a carico dell’odierno ricorrente per la quota residua. 2. Si difende con controricorso N.M 3. Il ricorrente deposita memoria difensiva. Ritenuto che 4. Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte Cass. civ. sez. I n. 6885/2015 e sez. VI-1 n. 2466/2016 che ritiene cessata con l’instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi la obbligazione di cui all’art. 5 per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio. 5. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo relativo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Alla cassazione della sentenza della Corte di appello può seguire la decisione nel merito di rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla N 6. Va invece respinto il terzo motivo di ricorso essendo la decisione sulle spese del giudizio di merito basata sulla parziale soccombenza del B. quanto alle domande relative al riconoscimento e alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli. 7. In relazione all’esito del giudizio e al recente mutamento della giurisprudenza di legittimità quanto alla questione controversa che ha costituito l’oggetto del primo motivo si ritiene di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, e respinge il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da N.M. . Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.