La recisione del legame biologico costituisce una extrema ratio

Non è adottabile il minore se non è stata assicurata l’assunzione preventiva di tutte le misure volte a favorire il suo ricongiungimento con i genitori biologici e la tutela del suo superiore interesse a crescere in seno alla propria famiglia di origine.

La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima soltanto nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare. Spetta al giudice del merito verificare se possa essere fornito utilmente un intervento di sostegno volto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare. Il caso. Nell’agosto 2016 la Sezione Minorenni della Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, impugnata, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina, nata nel 2013. Il giudice di secondo grado aveva evidenziato la condizione di inadeguatezza genitoriale della madre e dello stato di abbandono in cui versava la figlia della signora, inserita, dal dicembre 2015, in una famiglia avente i requisiti previsti dall’adozione. La signora – riferiva la Corte si era allontanata dalla comunità presso la quale era stato disposto il suo inserimento da parte dei Servizi sociali, contravvenendo agli obblighi connessi, non presentandosi agli incontri con esperti o adducendo giustificazioni non credibili. Il giudice territoriale evidenziava come il vissuto della donna ne avesse compromesso lo sviluppo affettivo e la capacità genitoriale e avesse creato delle forti criticità nella sua personalità. Il sostegno che la donna aveva avuto dalla comunità e dai Servizi sociali aveva dato buoni risultati nei riguardi della sua seconda figlia mentre, con riguardo alla prima bambina, il riavvicinamento della stessa alla madre era stato considerato dagli esperti come negativo e tale da poterne compromettere la crescita. Avverso la sentenza della Corte territoriale la mamma delle bambine proponeva ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi. Si opponeva il curatore speciale della minore. Termine per la comparizione non congruo? I Supremi Giudici hanno ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la donna lamentava la nullità della sentenza impugnata per non essere stata sentita nel primo grado del giudizio, avendo il Tribunale di Torino anticipato la data dell’udienza per la sua audizione, con l’effetto che il termine per la comparizione non era stato congruo e non era stata fissata una nuova audizione sebbene richiesta. Abbandono morale e materiale? La donna, evidenziando che il suo principale problema era quello della precarietà abitativa ed economica, che si era allontanata dalla casa nella quale viveva insieme alla suocera e al marito – dal quale si era separata per l’ambiente malsano che si respirava e dichiarandosi pentita del suo allontanamento dalla comunità, con il secondo motivo, in sintesi, riteneva che la Corte di appello di Torino avesse dichiarato lo stato di adottabilità della prima figlia senza aver accertato fatti gravi, indicativi, in modo certo, della situazione di abbandono sia morale che materiale. Equilibrio. Ad avviso della donna il giudice territoriale non aveva valutato l’evoluzione positiva del percorso personale intrapreso la stessa riferiva che i rapporti con la figlia si erano interrotti a causa di una sua malattia, ritenendo inoltre indimostrata l’affermazione secondo la quale il riavvicinamento della bambina alla madre costituisse un fattore perturbante dell’equilibrio di entrambe e della seconda figlia. Non bisogna pregiudicare lo sviluppo e l’equilibrio psico fisico del minore in maniera grave e non transitoria. I Supremi Giudici premettono che il diritto del minore a crescere nell’ambito della famiglia di origine assume carattere prioritario e può essere sacrificato soltanto quando si è in presenza di una situazione di assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare lo sviluppo e l’equilibrio psico fisico del minore in maniera grave e non transitoria. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si puntualizza che il recupero della famiglia di origine, considerata come ambiente naturale, è il mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del bambino. Pertanto, costituendo l’adozione una misura di carattere eccezionale, occorre garantire che vengano adottate tutte le misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi, evitando per quanto possibile l’adozione. Ad avviso della Suprema Corte, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, è necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli, considerando altresì la volontà positiva del genitore a recuperare il rapporto con essi. Conclusione. I giudici della legittimità, con la sentenza n. 12393, rigettano il primo motivo del ricorso, accolgono il secondo e il terzo. Cassano la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviano alla Corte di appello di Torino, Sez. Minorenni, in diversa composizione, anche per le spese.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 marzo – 17 maggio 2017, n. 12393 Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese Fatti di causa 1.- La Corte d’appello di Torino, sez. minorenni, con sentenza 2 agosto 2016, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di B.J.E. , nata il 24 agosto 2013. 2.- La Corte ha riferito della condizione di inadeguatezza genitoriale della madre, D.D.M. , e dello stato di abbandono in cui versava la figlia J. , attualmente inserita dal dicembre 2015 in una famiglia con i requisiti dell’adozione ha narrato che la D.D. si era allontanata dalla comunità presso la quale i Servizi sociali avevano disposto il suo inserimento e aveva contravvenuto ai relativi obblighi, non presentandosi agli incontri con gli esperti o adducendo giustificazioni non credibili che la sua personalità presentava importanti criticità derivanti dal suo vissuto, che ne avevano compromesso lo sviluppo affettivo e le capacità genitoriali che la D.D. aveva avuto una seconda figlia, N. , la cui nascita in assenza di un concreto progetto di vita e di un partner confermava le riscontrate carenze della sua personalità che il sostegno profuso dalla comunità e dai servizi sociali aveva dato buoni risultati nei confronti di N. , mentre diversa era la condizione di J. , il cui riavvicinamento alla madre era considerato dagli esperti come negativo e avrebbe potuto compromettere la crescita della bambina, nonostante la disponibilità manifestata dalla madre, tenuto conto che i tempi di maturazione di un adulto sono molto più lenti. 3.- Avverso questa sentenza la D.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta l’avv. Z.A.M. , curatore speciale della minore J. il ricorso è stato notificato anche a B.G. , il quale non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente D.D.M. , madre di J. , ha dedotto la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per non essere stata sentita nel primo grado di giudizio, avendo il Tribunale, con decreto in data 12 marzo 2015 comunicato lo stesso giorno , anticipato al 18 marzo 2015 la data dell’udienza fissata il 1 aprile per la sua audizione, con l’effetto che il termine per la comparizione non era stato congruo e non era stata rifissata l’audizione sebbene richiesta. 1.1.- Il motivo è infondato. Il termine di sei giorni per la comparizione dinanzi al Tribunale non può dirsi incongruo, a norma dell’art. 12, comma 1, della legge n. 184/1983 inoltre, la ricorrente - che è stata sentita nel giudizio di appello - non ha precisato nel motivo di avere indicato, a sostegno dell’eccezione di nullità sollevata nell’atto di appello, gli eventuali elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati che il Tribunale avrebbe potuto ricavare dalla sua audizione, al fine di determinare una decisione in senso diverso. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184/1983 e 30 Cost., per avere la sentenza impugnata dichiarato lo stato di adottabilità di J. sulla base di un giudizio astratto e ipotetico e senza avere accertato fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato abbandono, morale e materiale. La D.D. ha evidenziato che il suo problema era la precarietà abitativa ed economica, della quale aveva informato i servizi sociali, ai quali si era rivolta, come risultava dalla relazione dei servizi sociali del 23 gennaio 2014 che la sua condizione di precarietà economica ed abitativa non giustificava il provvedimento adottato dal Tribunale che si era allontanata dalla casa dove viveva, con la suocera e con il marito B.G. dal quale si era separata, a causa dell’ambiente malsano che si era sempre presa cura della figlia e del suo benessere psicofisico, come risultava dalle positive relazioni dei servizi sociali del 23 gennaio, 1 aprile e 7 novembre 2014 e dalle dichiarazioni delle educatrici professionali all’udienza dinanzi alla Corte d’appello del 7 giugno 2016, che attestavano lo stato di sostanziale benessere della bambina e l’attenzione e l’amore nei suoi confronti che si era pentita di essersi allontanata insieme alla figlia dalla Comunità di XXXXXXX che i giudici di merito non avevano valutato i positivi esiti del percorso introspettivo intrapreso per comprendere gli errori commessi e che le sue difficoltà, dovute anche alla sua giovane età, erano transitorie e reversibili. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato il mancato esame di punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., concernenti la valutazione delle sue condizioni e la positiva evoluzione del percorso personale da essa intrapreso ha riferito di essere stata costretta a sospendere gli incontri con la figlia a causa di una malattia che l’aveva colpita e di avere successivamente chiesto vanamente di riprendere gli incontri che era indimostrata l’affermazione secondo cui il riavvicinamento di J. alla madre costituiva un fattore perturbante dell’equilibrio attuale di entrambe e dell’altra figlia N. che non erano stati valutati i suoi miglioramenti nell’acquisizione delle capacità genitoriali, avendo essa dimostrato di essere idonea a occuparsi dell’altra figlia, rispetto alla quale non era stato aperto alcun procedimento di adottabilità. 2.1.- È necessaria una premessa di carattere generale. La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere l’insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita del minore Cass. 29 marzo 2011, n. 7115 28 giugno 2006, n. 15011 14 aprile 2006, n. 8877 . Questa Corte ha evidenziato il carattere prioritario del diritto del minore di crescere nell’ambito della famiglia di origine, previsto dall’art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso Cass. 28 giugno 2006, n. 15011 . Ciò perché - si deve ribadire - nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, è il mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del bambino Cass. 10 luglio 2014, n. 15861 . La legge n. 184 del 1983, art. 8, pone, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, la situazione di abbandono causata dall’essere il minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Nel sistema della legge, in definitiva, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico del minore, così da fare considerare la rottura del legame familiare come strumento necessario per evitare più gravi pregiudizi Cass. 29 marzo 2011, n. 7115 26 gennaio 2011, n. 1838 31 marzo 2010, n. 7959 1 febbraio 2005, n. 1996 7 febbraio 2002, n. 1674 . Situazione da accertarsi, da parte del giudice del merito, in base a riscontri obbiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria Cass. 28 giugno 2006, n. 15011 12 maggio 2006, n. 11019 . La richiamata valorizzazione del legame naturale - nella logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge n. 184 del 1983, secondo la prospettiva, comune alle Convenzioni internazionali, che assegna all’istituto dell’adozione il carattere di estremo rimedio - rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, finalizzata esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi interessi Cass. 14 maggio 2005, n. 10126 14 aprile 2006, n. 8877 e più di recente Cass. 22 novembre 2013, n. 26204 14 aprile 2016, n. 7391 . La legge n. 184 del 1983 ha imposto allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine art. 1 . Questa Corte ha ribadito, anche recentemente, che è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare, poiché la dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima solo nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare Cass. 26 marzo 2015, n. 6137 . È questa una indicazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo la quale l’interesse di un genitore e di suo figlio a stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare, sicché le misure che portano a una rottura dei legami tra il minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali Corte Edu, 1 luglio 2004, Couillard Maugery c. Francia, ric. n. 64796/01 , dal momento che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici principio ribadito, da ultimo, da Corte Edu, 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, ric. n. 52557/14 . La medesima Corte ha puntualizzato che, costituendo l’adozione una misura eccezionale, gli Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo hanno l’obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l’adozione Corte Edu, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, ric. n. 33773/01 . Infatti, il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità nazionali è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra l’altro, sui mezzi per superare i loro problemi e, nel caso in cui i genitori siano persone vulnerabili , le autorità devono dare prova di un’attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela v., da ultimo, Corte Edu, 13 ottobre 2015, cit. . Quest’ultima pronuncia ha ritenuto che il legame tra la madre, che si trovava in condizione di vulnerabilità, e i figli non fosse stato preso in debita considerazione dalle autorità nazionali, le quali avevano adottato la misura eccessiva della rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni, al fine di salvaguardare sia l’interesse dei minori sia il diritto del genitore di vivere con loro. 2.2.- Entrambi i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini, ritenendo il Collegio che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente giustificato il giudizio riguardante lo stato di abbandono della minore J. . 2.2.1.- La Corte d’appello ha evidenziato la inadeguatezza genitoriale della D.D. , la sua fragilità emotiva, le importanti criticità derivanti dal suo vissuto che ne hanno influenzato negativamente lo sviluppo affettivo e compromesso la capacità genitoriali nella sentenza di primo grado si parla di labilità e instabilità emotiva , immaturità , tendenza all’impulsività , disturbo borderline di personalità e la indisponibilità manifestata verso il programma di sostegno predisposto dai servizi sociali, come dimostrato dalle assenze e dai ritardi agli incontri fissati in comunità la Corte ha tratto argomenti negativi a carico della D.D. dalla sua seconda gravidanza sortita in assenza di un concreto progetto di vita e di un partner con cui condividere l’esperienza di un figlio e dalle versioni discordanti sulla paternità ha ritenuto irrilevante che la D.D. abbia manifestato invece una buona capacità genitoriale nei confronti dell’altra figlia N. ed ha considerato elemento perturbante l’eventuale riavvicinamento di J. alla madre che pregiudicherebbe l’equilibrio raggiunto dalla D.D. con l’altra figlia in conclusione, ha osservato che i tempi di recupero della madre risultano tardivi e inadeguati alle esigenze di J. e che i tempi di crescita di una bambina sono molto più veloci rispetto a quelli di maturazione di un adulto . 2.5.- Nel ragionamento della Corte d’appello, il giudizio di irrecuperabile incapacità genitoriale della D.D. risulta essere una diretta conseguenza della constatata fragilità della sua personalità considerata dalla sentenza di primo grado come patologia psichica , del suo allontanamento dalla comunità e della negativa valutazione della seconda gravidanza. Tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte, è costante il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà del genitore di recuperare il rapporto con essi Cass. n. 7391/2016 cit. 22 novembre 2013, n. 26204 e 29 ottobre 2012, n. 18563 . E la compromissione della capacità di allevare ed educare i figli è ravvisabile solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto e di cui il giudice di merito deve specificamente dare conto, senza possibilità di dare ingresso - come invece è avvenuto nella specie - a giudizi sommari, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio Cass. n. 7391/2016 cit. . Quella concernente la seconda gravidanza è una valutazione, non solo, poco pertinente rispetto allo scopo di dimostrare la incapacità genitoriale della D.D. , ma è anche contraddetta dal contestuale accertamento della idoneità genitoriale della stessa D.D. rispetto alla seconda figlia, N. , non avendo la Corte di merito offerto concreta e adeguata spiegazione né delle ragioni per le quali essa sarebbe una buona madre per una figlia e non per l’altra né, in definitiva, del giudizio negativo circa una eventuale riunificazione del gruppo familiare. Inoltre, se è vero che l’esigenza di accertare l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole deve certamente tener conto della veloce crescita dei minori, sì che l’attesa di tale esito va esclusa ove incompatibile con i tempi di compiuto ed armonico sviluppo dei minori stessi, tuttavia, si deve pur sempre considerare che l’evoluzione del bambino di oggi in un adolescente e poi in una definitiva personalità adulta dovrà necessariamente fare i conti con la gravità della irreversibile recisione del legame biologico Cass. n. 15861/2014 cit. che, secondo i principi sopra esposti, deve costituire una extrema ratio . Nella specie si è preferito interrompere in modo definitivo il legame della figlia con la madre, anziché porre in campo tutte le misure di sostegno necessarie a ripristinare il proficuo esercizio della funzione genitoriale e a tutelare il prioritario interesse del minore a recuperare la relazione con il genitore biologico, tanto più che la positiva volontà del genitore di ovviare alla mancanza di assistenza morale e materiale è un elemento importante da prendere in considerazione v. Cass. n. 7391/2016 cit. , come risulta anche dall’art. 15, lett. b , della legge n. 1984/1983. La sentenza impugnata non ha valutato la possibilità di desumere questa positiva volontà dal fatto che la D.D. si era rivolta volontariamente ai servizi sociali per chiedere sostegno alla genitorialità per altro verso, nel valutare l’allontanamento dalla comunità, non ha preso in considerazione le giustificazioni rese dalla D.D. , né ha considerato che la dichiarazione dello stato di adottabilità non costituisce mai una sanzione da applicare automaticamente in caso di violazione delle prescrizioni per l’attuazione del programma di recupero, essendo pur sempre necessaria la prova della irrecuperabilità delle capacità genitoriali arg. ex art. 15, lett. c, della legge n. 184 del 1983 . 3.- Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, sez. minorenni, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso, attenendosi ai principi sopra indicati. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo e terzo motivo cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.