Morte del convivente proprietario dell’immobile: occupazione sine titulo del superstite

La Corte di Cassazione ha stabilito in questa recente sentenza che la convivenza more uxorio” determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il progetto di vita comune una detenzione qualificata dell’unità abitativa del convivente non proprietario che lo legittima anche alla tutela possessoria qualora venga estromesso violentemente o clandestinamente da terzi, finanche dal convivente proprietario.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 10377/17 depositata il 27 aprile. La sentenza precisa tuttavia che tale situazione giuridica non immuta al regime legale della detenzione del bene e detta tutela, riconducibile ad un diritto personale di godimento derivante alla convivenza e comunanza di vita, è esercitabile ed opponibile ai terzi sin tanto che permane il titolo da cui deriva e cioè sino a quanto perdura la convivenza more uxorio”. Ne consegue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, salvo diverse espresse disposizioni di legge applicabili alla fattispecie. Occupazione sine titulo della convivente. Diritto di abitazione. La Corte di Cassazione confermava la sentenza di appello nella parte in cui condannava la convivente a rilasciare l’immobile del compagno defunto, caduto in successione legittima alla figlia e al coniuge separato, poiché detenuto dalla superstite sine titulo ”. Il Giudice di appello aveva infatti ritenuto che il prolungato rapporto di convivenza more uxorio ” non attribuiva alla superstite nessun titolo idoneo a possedere o detenere il bene oltre il perdurare della convivenza in quanto al convivente non è riconoscibile né il diritto di abitazione ex artt. 540, comma 2 e 1022 c.c., riservati al legittimario e al coniuge, né, in detta fattispecie, il diritto di abitazione temporanea di cui all’art. 1, comma 43, della legge del 2016 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, poiché non applicabile ratione temporis . La Corte di Cassazione chiariva che la convivenza more uxorio ”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il progetto di vita comune, un potere di fatto basato su di un interesse del convivente che è ben diverso da quello derivante dalla mera ospitalità e che assume i connotati di una detenzione qualificata il cui titolo risiede nel negozio giuridico di tipo familiare. Da ciò ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi o dal convivente proprietario in danno al convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria e all’azione di spoglio. La detenzione qualificata. Tuttavia la Corte Suprema ha anche ben precisato che l’anzidetta situazione giuridica, ovvero la detenzione qualificata del bene da parte del convivente non proprietario, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento strettamente connesso e dipendente dal titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata mediante la coabitazione dei conviventi, non muta al regime legale della detenzione del bene e perciò la cd. detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore è esercitabile ed opponibile ai terzi sin tanto che permane il titolo da cui deriva e quindi fino a quando sussiste la convivenza more uxorio ”. Pertanto, una volta venuto meno il titolo per cessazione della convivenza, sia per libera scelta dei conviventi o per decesso del convivente proprietario – possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile e l’occupazione diviene sine titulo , salva diversa espressa disposizione di legge o accordo tra le parti. Infatti, secondo la Cassazione, la rilevanza sociale e giuridica della convivenza di fatto non incide sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, salvo, come detto, diversa espressa disposizione di legge legge equo canone e l’art. 1, comma 43, della legge del 2016 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze non applicabile però alla fattispecie de quo ratione temporis né può attribuire al convivente superstite alcun diritto di abitazione ex art. 540 c.c. poiché quest’ultimo è attribuito al coniuge in ragione della vocazione all’eredità e alla sua qualità di erede e non in ragione della coabitazione al connesso bisogno di un alloggio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 giugno 2016 – 27 aprile 2017, n. 10377 Presidente Ambrosio – Relatore Olivieri Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di prime cure, con sentenza 2.12.2013 n. 6505, ha rigettato l’appello proposto da C.M.A. che era stata condannata al rilascio dell’immobile detenuto sine titulo e di proprietà, in virtù di successione legittima, di M.G. e T.L. , rispettivamente figlia e coniuge separato, di M.U., nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Il Giudice di appello riteneva che il prolungato rapporto di convivenza more uxorio tra la C. ed il M. non attribuisse alla prima alcun titolo idoneo a possedere o detenere l’immobile, né il diritto di abitazione ex art. 540 co 2 e 1022 c.c. riservato al coniuge avendo la Corte costituzionale n. 310/1989 ritenuto la esclusione del convivente more uxorio compatibile con gli artt. 2 e 3 che l’accordo transattivo stipulato inter partes a verbale di udienza 13.8.2007, a definizione del giudizio per reintegrazione nel possesso promosso dalle proprietarie, concerneva esclusivamente il riconoscimento del compossesso di queste ultime e l’assunzione da parte della C. degli oneri economici di mantenimento dell’immobile, senza attribuire a quest’ultima alcun titolo legittimo di detenzione che le domande riconvenzionali andavano entrambe rigettate in quanto il legittimo esercizio in giudizio dei diritti spettanti alle proprietarie escludeva una loro responsabilità da illecito per danni alla salute lamentati dalla C. , mentre difettavano i presupposti per l’azione ex art. 2041 c.c., in quanto le cure prestate dalla C. al M. fino al decesso integravano adempimento di obblighi morali nascenti dal rapporto di convivenza, ed inoltre risultava che quest’ultimo avesse provveduto con proprie risorse finanziare alle proprie spese mediche e di assistenza. La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dalla C. con tre motivi inerenti violazione di norme di diritto e vizi di motivazione. Resiste M.G. in proprio e n.q. di erede di T.L. , con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo con il quale impugna il capo di sentenza relativo alle spese di lite. La ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa. Motivi della decisione § A Esame del ricorso principale proposto da C.M.A. . Primo motivo violazione di norme di diritto artt. 1321, 1372, 1374, 1376, 1021, 1022, 1140-1142, 1144, 1146, 1168 c.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co1 n. 5 c.p.c La ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che l’accordo transattivo costituisse in capo alla C. un legittimo titolo di detenzione, avendo erroneamente fatto riferimento la Corte territoriale al fine di interpretare la volontà delle parti espressa nell’accordo ad elementi estranei all’accordo nella specie al verbale di udienza 13.8.2007 nel quale il legale della T. e della M. dava atto che l’accordo era volto a definire la controversia possessoria impregiudicate le loro rispettive pretese di altra natura . Il motivo è inammissibile. Quanto alla dedotta violazione delle norme di diritto, osserva il Collegio che il motivo non è dotato della specificità prescritta dall’art. 366co1 n. 4 c.p.c. ed infatti il ricorrente nella formulazione del motivo è tenuto ad evidenziare puntualmente quale sia la statuizione impugnata, nonché l’errore in jure contestato, secondo che si tratti di vizio di individuazione od interpretazione della norma applicata, ovvero di vizio di sussunzione della fattispecie concreta - correttamente rilevata - nella fattispecie normativa astratta, o ancora di vizio attinente alla errata applicazione della norma di diritto in relazione agli effetti giuridici che il Giudice ha inteso derivare dalla regula juris tale onere di specificità non può ritenersi assolto con la mera indicazione in rubrica di una pluralità di norme di diritto la cui violazione viene denunciata ma non esplicata in argomenti giuridici a supporto. L’assunto difensivo per cui il Giudice di appello avrebbe violato la norma secondo cui l’accordo contrattuale ha forza di legge tra le parti, non sostenuto dalla indicazione degli elementi ricognitivi della volontà negoziale deponenti per la costituzione di un titolo detentivo dell’immobile a favore della C. , si risolve in un mero postulato astratto, privo di contenuto esplicativo della dimostrazione critica conducente alla verifica della violazione della norma di diritto. Il motivo è inoltre inammissibile - non rispondendo al requisito di completezza prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., in quanto dalla esposizione del motivo emerge che la intera critica viene rivolta all’apprezzamento da parte del Giudice di merito del contenuto dell’atto transattivo, ma la parte ricorrente ha omesso del tutto di trascrivere tale atto che sembrerebbe comporsi di 4 clausole pag. 12 ricorso delle quali ne vengono richiamate, peraltro in sintesi, soltanto 3 pag. 11 - per omessa individuazione del fatto storico, provato in giudizio, decisivo per pervenire ad una differente decisione della controversia, come esplicitamente richiesto dall’art. 360 co1 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dal DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 applicabile ratione temporis - per errata individuazione del parametro normativo del sindacato di legittimità, laddove viene censurato - peraltro in difetto del requisito di autosufficienza - attraverso il vizio di motivazione ed il vizio di error juris, il ricorso ad elementi extratestuali dichiarazioni delle parti rese a verbale di udienza 13.8.2007 , da parte del Giudice di appello, per interpretare l’esatto significato della volontà espressa dalle parti nell’accordo transattivo che sembra essere stato stipulato in atto separato , che avrebbe invece dovuto essere censurato a attraverso la denuncia della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale con conseguente puntuale individuazione del criterio normativo non applicato o ritenuto inesattamente applicato ex artt. 1362 ss c.c. b e non mediante la mera contrapposizione del risultato interpretativo auspicato dalla ricorrente l’accordo transattivo doveva interpretarsi nel senso di ritenere incontestato, da parte delle proprietarie, il possesso o la detenzione dell’immobile da parte della C. , a quello diverso cui è pervenuto invece il Giudice di appello il quale dopo aver rilevato che le parti avevano inteso definire il giudizio promosso dalle proprietarie per la reintegrazione nel possesso ritenuto leso dal cambio della serratura dell’immobile, ha ritenuto - con soluzione non manifestamente illogica - alla stregua della lettura delle clausole dell’accordo e delle dichiarazioni rese dalle parti a verbale di udienza, che la definizione conciliativa risoltasi con la consegna di copia delle chiavi alle proprietarie - avesse ad oggetto esclusivamente tale unico petitum del ricorso introduttivo , non avendo accesso alla verifica di legittimità la censura volta esclusivamente ad ottenere la revisione e sostituzione delle valutazioni di merito compiute dal Giudice di secondo grado cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007 id. Sez. L, Sentenza n. 10203 del 18/04/2008 . Secondo motivo omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c La ricorrente sostiene che la evoluzione del sistema sociale e la preminenza assunta nell’ordinamento dalle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. hanno portato la giurisprudenza costituzionale e della Corte di legittimità a qualificare come interesse meritevole di tutela l’affectio derivante dal rapporto di convivenza more uxorio ove caratterizzato da apprezzabile stabilità, riconoscendo al convivente non titolare di diritti reali o relativi sull’immobile destinato ad abitazione della coppia, la titolarità di una relazione con il bene qualificata come detenzione autonoma, tale da legittimare il godimento del bene anche dopo il decesso del convivente. Il motivo è infondato. Come statuito da questa Corte la convivenza more uxorio , quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013 id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014 . Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi, sicché, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza more uxorio Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente già detentore qualificato superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base a alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di disposizione testamentaria b alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario. La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge come nel caso dell’art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data 7.4.1988 n. 404 sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma dell’art. 1, comma 42, della legge 20 maggio 2016 n. 76 che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo non oltre i cinque anni modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all’ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa Corte Cass. n. n. 7214/2013, cit., in motivazione, punto 2.5 . Né appare configurabile una lesione del principio di pari trattamento di situazioni identiche nella omessa estensione anche al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso previsto dall’art. 540 c.c., avendo ritenuto il Giudice delle leggi infondata la questione in considerazione del differente presupposto della successione mortis causa cui si ricollega l’applicazione di tale norma i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall’art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione a titolo universale a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un’appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell’art. 540, secondo comma, non è il bisogno dell’alloggio che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale , ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l’altro, dell’art. 1022 cod. civ., che regola l’ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell’abitatore . cfr. Corte costituzionale, sentenza 26.5.1989 n. 310 . Terzo motivo violazione degli artt. 2242 e ss. c.c., 2697, 2729 e 2041 c.c. nullità della sentenza e dell’intero giudizio. Sostiene la ricorrente di aver depositato in giudizio dettagliati conteggi della retribuzione spettante ad una badante , e che il valore patrimoniale di tali prestazioni, effettuate begli ultimi due anni dalla C. a favore del convivente poi deceduto, aveva determinato un arricchimento della figlia del M. . Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha escluso i presupposti dell’art. 2041 c.c. in quanto - la assistenza e la cura prestate dalla C. al convivente fino al decesso dovevano ricomprendersi tra gli obblighi morali derivanti dal rapporto more uxorio , come tali non riconducibili a causa di scambio connotata da nessi di corrispettività e commutatività tra le reciproche prestazioni - il de cuius era percettore di pensione ed aveva sostenuto con le proprie risorse economiche tutte le spese di assistenza e cura. L’assunto difensivo secondo cui non sussiste gratuità nelle prestazioni rese tra conviventi in ambito more uxorio , oltre a confliggere con la ricostruzione della convivenza di fatto come formazione sociale volta costituire una comunità familiare, nella quale l’apporto collaborativo economico e morale di ciascun convivente va riguardato non come adempimento di una serie di prestazioni autonomamente valutabili, ma come spontaneo contributo di ciascun convivente al perseguimento del benessere materiale e spirituale della comunità, si pone in evidente contrasto con la tesi in precedenza affermata dalla stessa ricorrente secondo cui la rilevanza giuridica della convivenza more uxorio doveva rinvenirsi nella affectio della coppia - non quindi nello scambio di reciproche attribuzioni patrimoniali tra i conviventi -, sicché avuto riguardo alla lunga durata della convivenza quarantasette anni come emerge dalla comparsa di risposta C. in primo grado, trascritta a pag. 40 del controricorso appare del tutto implausibile una sorta di interversione della affectio in un rapporto di lavoro subordinato, come pretenderebbe la ricorrente. Le sentenze della Corte richiamate dalla ricorrente, non avvalorano affatto la tesi sostenuta, atteso che escludono la configurabilità di un rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive nel rapporto more uxorio, salvo il caso - che non ricorre nella fattispecie e che comunque non viene allegato né dimostrato dalla C. - che al rapporto sentimentale, affettivo e sessuale non si accompagni anche una compartecipazione dei conviventi alle scelte inerenti la disponibilità e l’impiego delle risorse economiche. Inoltre anche seguendo la tesi della ricorrente difetterebbe nella specie il nesso di corrispondenza tra impoverimento - della C. , per la mancata remunerazione delle prestazioni di assistenza - e l’arricchimento - dell’erede - richiesto dall’art. 2041 c.c., atteso che della prestazione resa si è avvantaggiato direttamente ed esclusivamente il convivente deceduto e non la figlia. Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato. § B Esame del ricorso incidentale proposto da M.G. in proprio e n.q. di erede di T.L. . Con l’unico motivo del ricorso incidentale violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del DM n. 140/2012 , la sentenza di appello viene censurata in punto di liquidazione delle spese del grado determinate dalla Corte territoriale, a carico dell’appellante soccombente, in complessivi Euro 2.700,00 oltre accessori di legge, in misura inferiore al minimo tabellare di Euro 6.540,00 previsto per i compensi nelle cause ricomprese nello scaglione di valore tra Euro 100.001,00 ed Euro 500.000,00 nel quale doveva essere ricondotta la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. proposta dalla C. o che aveva richiesto un indennizzo pari ad Euro 400.000,00 cfr. sentenza di appello, in motivazione, pag. 3 e 4 . Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha definito il giudizio con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2013 n. 6505, pertanto le prestazioni professionali del difensore debbono essere liquidate in base ai criteri tariffari previsti dal DM 20.7.2012 n. 140 con riferimento allo scaglione indicato dalla parte ricorrente dovendo determinarsi il valore della causa alla stregua dell’art. 10 c.p.c. cui rinvia l’art. 5 del DM n. 140/2012 , trattandosi di causa di valore non inferiore ad Euro 400.000,00 pari all’importo risarcitorio ed indennitario richiesto in domanda come emerge dalla stessa sentenza di appello. Ne segue che tenendo conto che gli importi minimi tariffari calcolati per il giudizio di appello con riferimento alla base di computo determinata nel valore medio tabellare previsto per il giudizio avanti il Tribunale aumentato del 20% il compenso liquidabile al difensore della resistente non poteva essere inferiore a fase studio Euro 1.950,00 fase introduttiva Euro 990 fase istruttoria Euro 1.170,00 fase decisoria Euro 2.430,00. L’importo liquidato dal Giudice di appello per complessivi Euro 2.700,00 viola pertanto il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, a norma dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 la sentenza impugnata va, dunque, cassata in parte qua, in accoglimento del ricorso incidentale, e la Corte, non occorrendo procedere ad accertamenti in fatto, può decidere nel merito ex art. 384 co 2 c.p.c., riconoscendo al difensore il complessivo importo di Euro 6.450,00 a titolo di compensi, conforme al minimo tariffario, in tale limite soltanto essendo sindacabile avanti questa Corte l’errore in cui è incorso il Giudice di merito cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 . In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato il ricorso incidentale deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e decidendo la causa nel merito la parte resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese relative al grado di appello, come sopra liquidate, nonché alle spese relative al giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso principale accoglie il ricorso incidentale cassa la sentenza in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna C.M.A. al pagamento delle spese del giudizio di grado di appello in favore di M.G. in proprio e n.q. di erede liquidate nell’importo di Euro 6.450,00 a titolo compensi oltre accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore de la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 seimila per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.