Anche il genitore meno abbiente è obbligato al mantenimento dei figli

Nel caso di maggiore capacità economica di uno dei due genitori, vi è comunque l’obbligo per entrambi di contribuire al mantenimento dei figli. Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento si deve avere riguardo all’esigenze dei figli e al tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8633/17 depositata il 3 aprile. Il caso. Il Tribunale di Sassari imponeva al padre un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 complessivi in favore dei due figli minori di età. Egli impugnava il decreto in via principale chiedendo la revoca dell’assegno che gli aveva causato un grave deterioramento delle condizioni economiche . La Corte territoriale, non solo respingeva tale appello, accoglieva parzialmente quello incidentale proposto dalla madre, riqualificando l’assegno in € 420,00 mensili. Il padre ricorre per cassazione. L’obbligo per entrambi i genitori di contribuire al mantenimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e ritiene che il Giudice d’appello abbia correttamente rilevato la costante giurisprudenza che afferma l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, anche nel caso di maggiore capacità economica di uno dei due. Inoltre, anche la quantificazione dell’assegno risulta essere corretta e soprattutto rispondente alle esigenze dei figli di 10 e 7 anni e al tenore di vita goduto nel periodo di convivenza dei genitori. Pertanto, la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 febbraio – 3 aprile 2017, n. 8633 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale di Sassari, con decreto dell’8 gennaio 2015, ha imposto a E.F. un assegno mensile di mantenimento di 300 Euro complessivi a favore dei due figli minori di età nati dalla relazione con A.C. . 2. Il decreto è stato impugnato in via principale dall’E. , che ha dedotto il grave deterioramento delle sue condizioni economiche e ha chiesto di revocare l’assegno e, in via incidentale, dalla A. che ha dedotto l’insufficienza dell’ammontare dell’assegno e ne ha chiesto l’aumento. 3. La Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con decreto del 20/24 marzo 2015, ha respinto l’appello principale e accolto parzialmente quello incidentale riquantificando in 420 Euro mensili l’assegno. Ha compensato le spese del grado. 4. Ricorre per cassazione E.F. che si affida a un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione di norme di diritto applicabili alla fattispecie. ricorrente censura il decreto della Corte di appello sia in relazione alla errata applicazione e omessa rilevanza dell’art. 337 ter c.c. sia in relazione alla errata e/o illogica interpretazione del medesimo articolo, smentita peraltro dalle risultanze riportate e trascritte, sia pure in forma dubitativa nel decreto oggetto del ricorso. 5. Si difende con controricorso A.C. . Ritenuto che 6. Il ricorso appare inammissibile quanto alla censura di illogicità o erronea motivazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e manifestamente infondato quanto alla censura di violazione o errata applicazione dell’art. 337 c.c. dato che la Corte di appello è pervenuta alla nuova quantificazione dell’assegno all’esito dell’esame delle circostanze previste dalla norma citata. In particolare la Corte distrettuale, dopo aver citato la giurisprudenza che afferma l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, anche nel caso di maggiore capacità economica di uno dei due, ha rimarcato come la misura di 420 Euro dell’assegno sia rispondente alle verosimili esigenze di due ragazzi di 10 e 7 anni, anche in relazione al tenore di vita goduto nel periodo di convivenza dei genitori, sia sostenibile dall’E. che svolge attività di agente immobiliare, sia proporzionato alla valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da entrambi i genitori, infine tenga conto adeguatamente del tempo di permanenza dei minori presso il padre. Valutazioni che il ricorrente censura senza addurre alcun omesso esame di fatti decisivi e senza indicare in cosa la decisione si dimostrerebbe contrastante con la disposizione invocata. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.500 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.