Problema fisico per la donna: cresce l’assegno divorzile a carico dell’ex marito

Decisivi i certificati medici da lei prodotti in giudizio. Evidenti le ripercussioni della patologia lamentata sulla propria capacità lavorativa.

Accolta la richiesta avanzata dall’uomo di ottenere il divorzio. Egli, però, dovrà sobbarcarsi l’onere mensile di versare un assegno adeguato all’ex consorte. Decisivi i problemi fisici lamentati dalla donna Cassazione, ordinanza n. 7153/2017, Sezione Sesta Civile, depositata il 20 marzo 2017 . Certificati. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, cioè vedere ufficializzato lo scioglimento del matrimonio , l’uomo può essere soddisfatto anche per il relativo peso economico dell’assegno sancito dai giudici a favore dell’ex moglie. Egli dovrà versarle 350 euro ogni mese. La prospettiva cambia, però, in Appello, dove i giudici aggravano l’onere a carico dell’uomo, sancendo che egli dovrà versare alla ex coniuge 500 euro mensili . Su questo fronte concordano anche i magistrati della Cassazione, ritenendo legittima la visione adottata in Appello e centrata su un dato non contestabile, cioè una patologia che condiziona la capacità lavorativa della donna. Decisivi, in particolare, i certificati medici prodotti in giudizio. A fare da contraltare alle difficoltà dell’ex moglie, poi, c’è il reddito dell’uomo, certificato in base ai Cud e in base agli estratti conto bancari .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 dicembre 2016 – 20 marzo 2017, n. 7153 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi Fatto e diritto Il relatore Cons. R., letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue. Il Tribunale di Roma con sentenza del 10.23.12 ha accolto la richiesta presentata del S. di scioglimento del matrimonio contratto con D. P. R. ponendogli a carico l'ammontare di 350,00 Euro a titolo di assegno mensile di divorzio. La D. P. ha proposto appello contro la sentenza di prime cure lamentando che non era stata ritenuta provata la sussistenza della patologia di cui era affetta che ne condizionava la capacità lavorativa. La Corte d'Appello con sentenza n. 7030/14 ,in parziale accoglimento del gravame, ha determinato in Euro 500,00 mensili l'ammontare dell'assegno di divorzio in favore della D. P Ricorre per cassazione il Sperato contestando la decisione assunta dalla Corte d'Appello. Con l'unico motivo di ricorso il Sperato si duole per aver la Corte d'Appello attribuito a certificazione medica privata capacità e validità probatoria ponendo tali documenti a fondamento della decisione assunta e lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata indicazione degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento. Sotto diverso profilo contesta la valutazione del suo reddito in base alla quale è stato aumentato l'assegno. Lamenta inoltre la condanna alla spese di giudizio. La D. P. ha resistito con controricorso. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla valutazione delle prove la Corte si è basata sui certificati medici prodotti e trattasi di valutazione sulla attendibilità degli stessi non soggetta a scrutinio in sede di legittimità. Le ulteriori censure rese dallo S. a sostegno del suo ricorso sono che delle affermazioni apodittiche che tendono a fornire una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella effettuata dal giudice di merito e come tali non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. In particolare il reddito dello stesso risulta accertato dalla Corte d'appello in base ai CUD che agli estratti conto bancari. Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede. Per quanto concerne la compensazione delle spese, trattasi di valutazione discrezionale del giudice di merito anch'essa non sindacabile in sede di legittimità. Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio. P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma 11.07.2016 Il Cons. relatore Vista la memoria del resistente Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge. Sussistono le condizioni per l'applicazione del doppio del contributo. Si dispone l'oscuramento dati personali in caso di pubblicazione