Non è sempre necessario indicare i limiti entro cui è stata lesa la quota di legittima

L’atto di citazione non deve necessariamente indicare i limiti entro i quali sarebbe stata lesa la quota di legittima, soprattutto quando questa, in assenza di donazioni ad opera del de cuius, risulta di chiara individuazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5458/17 depositata il 3 marzo. Il caso. Un soggetto adiva il Tribunale di Taranto per far dichiarare l’annullamento del testamento olografo e l’invalidità relativamente alla violazione del diritto alla quota di legittima. Solo quest’ultima domanda veniva accolta. Il giudice, quindi, accoglieva l’azione di riduzione e il prosieguo della divisione successoria, avendo il de cuius attribuito tutti i beni relitti in favore di soli due figli, escludendo l’attore. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione della sentenza di primo grado. E, avverso questa pronuncia, proponevano ricorso in Cassazione i due figli soccombenti. La lesione della quota di legittima e l’atto di citazione. I ricorrenti denunciano la disattesa eccezione di nullità dell’atto di citazione, in quanto privo delle necessarie indicazioni in vista della proposizione dell’azione di riduzione, e precisamente dei limiti entro i quali era stata lesa la quota di riserva . Ma, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie la lesione della quota era riscontrabile esclusivamente sui beni relitti, in assenza di preesistenti donazioni poste in essere dal de cuius , ed in presenza di un testamento che aveva del tutto pretermesso il resistente. Inoltre, essa era di manifesta determinabilità, in misura percentuale, corrispondendo alla quota riservata per legge ai due legittimari agenti in riduzione. Quindi, l’atto di citazione sarebbe stato inutilmente appesantito nel contenuto, senza che la menzione dei limiti voluto dai ricorrenti potesse in qualunque modo influire sulla necessità di fissare la lesione in una quota del relictum percentualmente corrispondente alla quota di riserva individuata a monte dal legislatore . Per questo motivo il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 19 settembre 2016 – 3 marzo 2017, n. 5458 Presidente Petitti – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione La Corte d’Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto ha rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto con la quale, previo rigetto della domanda di annullamento del testamento olografo di S.L. per incapacità di intendere e di volere, era stata invece accolta la domanda di invalidità relativamente alla violazione del diritto alla quota di legittima degli attori S.V.P. e B.M.F. . Infatti, il giudice di prime cure aveva ritenuto che il testamento in oggetto, nella parte in cui aveva attribuito tutti i beni relitti in favore dei soli figli C. e D. , ledeva i diritti dell’altro figlio Luigi, del quale l’attore era erede, e del coniuge B.M.F. , accogliendo per l’effetto l’azione di riduzione, e disponendo per il prosieguo della divisione. Per quanto ancora rileva in questa sede, con l’atto di appello i soccombenti si dolevano del mancato rilievo della nullità della domanda proposta, in quanto carente dell’indicazione dei limiti entro i quali risultava lesa la quota di legittima, del valore della massa ereditaria e del valore delle quote di legittima spettanti agli attori. Secondo la Corte distrettuale la doglianza non aveva fondamento, atteso che, oltre a non essere stata formulata in comparsa di risposta, in ogni caso, le carenze non attenevano alla nullità della citazione e comunque non inficiavano la validità della domanda, in considerazione della qualità di soggetti totalmente pretermessi assunta dagli istanti. Avverso questa sentenza S.C. e D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, S.V.P. e B.M.F. . Ad avviso del Collegio il ricorso si palesa come manifestamente in fondato. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione delle questioni interessate, denunziano la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di successione necessaria artt. 553, 554, 556, 558 c.c. e degli artt. 112, 113, 156, 157 e 164 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, in quanto privo delle necessarie indicazioni in vista della proposizione dell’azione di riduzione, e precisamente dei limiti entro i quali era stata lesa la quota di riserva, del valore della massa ereditaria e del valore della quota di legittima violata. A tal fine si richiamano alcuni precedenti di questa Corte Cass. n. 14473/2011 Cass. n. 13310/2002 Cass. n. 3661/1975 che avrebbero ribadito l’onere della parte attrice in riduzione di allegare tali elementi. Reputa il Collegio che il principio invocato non possa ritenersi disconosciuto dalla sentenza in impugnata, occorrendo a tal riguardo avere presente la situazione giuridica che era sottoposta all’esame del giudice di merito, costituita da un’ipotesi in cui, in assenza di preesistenti donazioni poste in essere dal de cuius, ed in presenza di un testamento che aveva del tutto pretermesso il dante causa dell’attore ed il coniuge del de cuius, l’esistenza della lesione, riscontrata esclusivamente sui beni relitti e senza quindi dover tenere conto delle liberalità eventualmente fatte in vita dal defunto, anche in favore del legittimario agente in riduzione, liberalità che indubbiamente avrebbero potuto incidere sulla concreta sussistenza della lesione lamentata sia nell’an che nel quantum si manifestava con evidenza anche per quanto attiene alla sua misura, posto che andava necessariamente determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge ai due legittimari agenti in riduzione. Emerge quindi che nella fattispecie, il valore della massa ereditaria corrisponde al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell’azione di riduzione nulla essendo stato attribuito agli attori né con atto inter vivos né a titolo successorio , potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa, da applicare in questo caso unicamente sul relictum. L’assenza di donazioni, con le evidenti complicazioni che sarebbero potute sorgere per la necessità di doverne tenere conto sia ai fini della riunione fittizia che dell’eventuale imputazione alla quota dei legittimari, rende quindi evidente che l’onere di allegazione di cui ai precedenti richiamati da parte ricorrente, sia del tutto superfluo, concretandosi in un inutile appesantimento del contenuto dell’atto di citazione, e senza che lo stesso potesse in ogni caso influire sulla necessità di fissare la lesione in una quota del relictum percentualmente corrispondente alla quota di riserva individuata a monte dal legislatore. Tali considerazioni, specificamente riferite al primo motivo di ricorso, danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo, con il quale si contesta la circostanza che gli stessi attori non avrebbero contestato l’esistenza di un onere di allegazione a loro carico e che le indicazioni contenute in citazione non avrebbero soddisfatto il medesimo onere. Ed, invero, anche a voler soprassedere circa la pretesa possibilità di estendere il principio di non contestazione anche alle tesi giuridiche delle parti, e non ai soli fatti, come invece previsto dall’art. 115 c.p.c., la dedotta violazione delle norme processuali è impedita a monte dall’avere escluso che le parti, a fronte della prospettazione delle modalità con le quali era stato pregiudicato il loro diritto di riserva, non avevano alcun altro onere deduttivo potendo al più la puntuale indicazione degli elementi del patrimonio ereditario incidere ai fini del distinto, sebbene collegato giudizio di divisione . Del pari manifestamente infondato si palesa il terzo motivo con il quale i ricorrenti si dolgono del rigetto della loro richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., motivata dal giudice di appello in ragione della mancata acquisizione, alla data della pronuncia da parte del Collegio, della copia degli atti del giudizio di primo grado. In primo luogo preme rilevare che, come sottolineato dai controricorrenti, il rigetto della istanza di sospensione dell’esecuzione o comunque della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, è stato giustificato, oltre che per la assenza delle copie degli atti del giudizio di primo grado, anche in ragione della assenza di esecutorietà dei capi investiti dall’appello, attesa la loro natura di pronunzia di mero accertamento, evidenziandosi poi che il capo relativo alle spese era di entità trascurabile, tale da non giustificare la richiesta di sospensione. Ma ancor più rilevante è la considerazione che trattasi di doglianza che investe in realtà un provvedimento diverso dalla sentenza oggetto di ricorso, e precisamente l’ordinanza di rigetto della richiesta di inibitoria, provvedimento che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è insuscettibile di ricorso in cassazione cfr. Cass. n. 13774/2015 Cass. n. 19708/2015 , trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi 4.200,00 di cui Euro, 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.