Reddito e patrimonio inchiodano il marito: assegno alla moglie

Confermato il diritto della donna a percepire 275 euro mensili a titolo di mantenimento. Decisiva la valutazione comparativa delle possibilità economiche dei due coniugi.

Inutili le proteste del marito dovrà versare l’assegno mensile di mantenimento alla moglie. Decisivo il riferimento non tanto ai redditi percepiti, quanto piuttosto alle disponibilità economiche ulteriori Corte di Cassazione, ordinanza n. 4994, sez. VI Civile, depositata il 27 febbraio 2017 . Patrimonio ingente. Lotta senza frontiera tra moglie e marito sul fronte economico connesso a quello relativo alla separazione. Per i Giudici, sia in Tribunale che in appello, la valutazione comparativa della condizione economica dei coniugi permette di riconoscere il diritto della donna a un assegno di mantenimento, quantificato in 275 euro mensili. Inutili, quindi, tutte le obiezioni proposte dall’uomo. E questa considerazione trova conferma anche in Cassazione, dove i magistrati ribadiscono il mantenimento a favore della donna. Decisivo non solo il riferimento al tenore di vita durante la convivenza , ma anche, anzi soprattutto, alla rispettiva forza economica dei due coniugi. Su questo fronte, però, vanno presi in esame, ribadiscono i Giudici, non solo i redditi ma anche i patrimoni, e in questa ottica è legittimo anche fare ricorso alle indagini di polizia tributaria .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017, n. 4994 Presidente Ragonesi – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto 1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con sentenza n. 725 depositata il 7 maggio 2013, la Cotte di appello di Firenze ha rigettato l'appello principale proposto da M. T. e quello incidentale proposto da F. M. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la loro separazione legale ponendo a carico del T. un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro 275,00 mensili che, avverso tale sentenza, M. T. ha proposto ricorso principale affidato a due motivi, resistiti da M. F. con controricorso e ricorso incidentale affidato un motivo considerato che il ricorso principale lamenta la violazione della normativa codicistica in tema di attribuzione dell'assegno di mantenimento primo motivo e carenza di motivazione in relazione alla valutazione comparativa della condizione economica dei coniugi, nonché erroneità e illogicità della motivazione che anche il ricorso incidentale lamenta la violazione dei criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento, nonché della disciplina delle presunzioni ritenuto che questa Corte ha affermato che, in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato che a tal fine il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare dovendo, in caso di specifica contestazione, effettuare i dovuti approfondimenti anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria rivolti al pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007 che la sentenza impugnata non sembra essersi discostata da tali principi, avendo motivato in maniera congrua il proprio convincimento circa l'effettivo reddito attribuibile a ciascuno dei coniugi e alla conseguente necessità di disporre un assegno di mantenimento a favore della F., condividendone la quantificazione già effettuata dal Tribunale in relazione alla natura solo presuntiva della determinazione del reddito del coniuge, sicché non appaiono cogliere nel segno le censure bine et inde proposte con riferimento alla violazione dei canoni di legge nella materia che inammissibili appaiano i motivi di censura proposti con riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c, laddove contestano la motivazione in tema di valutazione dell'importo dell'assegno inammissibili in ragione della preclusione posta dall'articolo 348 ter, comma quinto cod.proc.civ. alla deduzione di un vizio di motivazione della sentenza d'appello peraltro nella specie inammissibilmente prospettato in termini di erroneità della valutazione nel caso -qui ricorrente di conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d'appello che pertanto i ricorsi possano essere riuniti e trattati in camera di consiglio a norma dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettati.” 2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in ordine alla inammissibilità, da intendersi riferite tanto al ricorso principale quanto all'incidentale, si che la relativa declaratoria si impone per entrambi. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Dà inoltre atto, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.