L’affidamento dei figli nel rispetto della persistenza del legame tra i fratelli

Spetta al giudice il compito di adottare la decisione che si appalesa più giusta per la tutela dei diritti della prole e questa deve essere tesa a tutelare il supremo interesse dei minori tenendo conto della necessità di riconoscere le loro esigenze affettive, di perseverare la loro continuità nelle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, della necessità di garantire la persistenza del legame tra i fratelli, il tutto al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa tra i genitori o del lasso di tempo trascorso dall’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in sede di separazione.

Questi i principi ribaditi dalla Corte d’appello di Bari con il decreto del 16 dicembre 2016. Una pioggia di reclami e istanze di decadenza di potestà genitoriale affidamento esclusivo secondo l’interesse della prole. La vicenda appare particolarmente intricata e densa di una conflittualità giuridica esplosa tra i genitori che si sono scontrati in Tribunale a suon di ricorsi, reclami, istanze di decadenza della responsabilità/potestà genitoriale che hanno addirittura reso necessario l’intervento di un curatore speciali della prole tutti infine riuniti in un unico procedimento. Nonostante quanto sopra, il nocciolo della questione verte sulla necessità di garantire ai figli non solo il loro diritto alla bigenitorialità ma anche il rispetto delle loro esigenze affettive, della trama familiare e il loro diritto a preservare i legami tra fratelli, indipendentemente dai tentativi di rivalsa, veritieri o meno, attuati tra i genitori e del tempo trascorso dall’assunzione dei provvedimenti provvisori presidenziali. Nel caso di specie, infatti, i tre figli erano stati separati” dal provvedimento presidenziale in sede di separazione coniugale e mentre i due figli maschi, prossimi alla maggiore età, erano stati affidati in via esclusiva al padre, la figlia minore era stata affidata in via esclusiva alla madre. Il Tribunale aveva ritenuto che, mentre per i due figli quasi maggiorenni il provvedimento di affidamento appariva del tutto inattuale, per la minore era necessario, tra le altre, recuperare il rapporto con la madre e perciò la affidava a quest’ultima nonostante la preferenza accordata dalla bambina alla vita condivisa con i fratelli e il padre. Invero tutti i figli erano stati ascoltati nel procedimento che li riguardava e tutti avevano espresso il loro desiderio di continuare a risiedere con il padre il quale, a torto o a ragione, appariva come il punto saldo della trama familiare e come loro unico centro di riferimento. Medesimo desiderio aveva quindi espresso anche la figlia più piccola che però, a differenza dei fratelli, come sopra detto, era stata ciò nonostante affidata in via esclusiva alla madre la quale, nei suoi scritti difensivi, aveva in particolar modo insistito sulla demonizzazione della sua figura fatta dal padre in preda ad un desiderio di rivalsa contro il genitore fedifrago. La Corte d’appello, invece, ripercorrendo la CTU, disattendendola in parte, ovvero nella misura in cui il consulente proponeva un affidamento etero familiare della piccola, ha dato invece maggiore considerazione alla preferenza espressa dalla minore, alla sua necessità di preservare i punti di riferimento e, onde evitarle ulteriori traumi o smarrimenti morali, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, adottava la decisione che riteneva maggiormente corrispondente all’interesse della bambina disponendo l’affidamento al padre in via esclusiva con diritto alla madre di visitarla presso una struttura indicata dal giudicante. Quanto sopra in ragione della necessità primaria di rispettare e riconoscere le esigenze affettive della bambina, di preservare la continuità delle sue relazioni parentali e della trama familiare a lei consolidata, di tutelare la sua abitudine di vivere con i fratelli e il padre considerato dalla bambina come unico punto di riferimento familiare al di là delle egoistiche considerazioni di rivalsa dei genitori. La Corte ha precisato però anche che, quanto da ultimo detto non potrà comunque comportare il sacrificio del diritto dei tre ragazzi alla bigenitorialità, che deve essere intesa come una stabile presenza affettiva e relazionale di entrambi i genitori nella loro vita pertanto nonostante la separazione e le criticità della crisi, i coniugi hanno il dovere di collaborare per la cura, assistenza, educazione e istruzione dei figli, che dovranno essere tenuti fuori dalla situazione conflittuale dei genitori.

Corte d’appello di Bari, sez. Famiglia Civile, decreto 16 dicembre 2016 Presidente Pecoriello – Relatore Dinisi Con l'ordinanza reclamata il Tribunale di Trani, all'esito del procedimento ex art. 330 c.c., promosso da F. C. ed ivi iscritto al n. R.G. 7689/14, così provvedeva rigetta l'istanza di decadenza dalla potestà genitoriale, proposta da F. C. nei confronti di C. S. con ricorso del 22 dicembre 2014 conferma l'affidamento esclusivo al padre dei figli A. e P., così come disposto dal Presidente dei Tribunale mi provvedimento del 20 - 23 dicembre 2014 dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia F., con diritto di visita del padre presso il Consultorio Familiare di Andria, nei tempi e con le modalità la concordarsi con il Consultorio medesimo, per non meno di due volte a settimana e per un tempo di due ore ciascuna pone a carico del C. un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di Euro 250,00 al mese, a decorrere dalla presente pronuncia, oltre aggiornamenti ISTAT ed oltre alle spese straordinarie al 50% compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico del C spese che si quantificano per l'intero in Euro 2.277.00, di cui Euro 2.250,00 per compensi ed Euro 27,00 per esborsi, oltre iva e cap e rimborso forfetario come per legge, oltre alle spese di CTU come da separato provvedimento e poste nella misura di 1/3 a carico della ricorrente e di 2/3 a carico del resistente . Avverso tale ordinanza proponeva reclamo F. C., censurando l'ingiusto rigetto dell'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale del C. S., perché adottata in contraddizione con quanto riportato nella parte motiva dell'ordinanza de qua e in parziale dissenso dalle conclusioni alle quali era pervenuto il C.T.U. E invero, secondo le prospettazioni della reclamante, il rifiuto manifestato dai tre minori nei confronti della madre, sarebbe stato indotto dal colpevole atteggiamento del C. di guisa che, in conseguenza dell'intervenuto affidamento esclusivo al padre dei figli A. e P. e dell'affidamento esclusivo alla madre della piccola F., sarebbe stata pregiudicata nei primi due la possibilità di ricostruire un rapporto con la F. In secondo luogo, l'affidamento così come disposto, avrebbe comportato la cristallizzazione della condizione di A. e P. i quali, senza un adeguato supporto psicologico, si sarebbero alienati dalla genitrice, vedendo definitivamente pregiudicato il loro diritto alla bigenilorialità. Peraltro, l'invocato provvedimento decadenziale non avrebbe assunto finalità punitiva in danno del C., né premiale nei confronti della F., ma sarebbe stato finalizzato a rimuovere il rifiuto manifestato dai ragazzi nei confronti di quest'ultima, particolarmente accentuato nei due figli maggiori e derivante dalla negativa influenza del padre, gemmata dalle ragioni da cui era scaturita la separazione coniugale. Pertanto, la F. concludeva affinché questa Corte, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, dichiarasse C. S. decaduto dalla responsabilità genitoriale, con collocamento dei tre minori presso di sé le affidasse in via esclusiva i minori A. e P., secondo le modalità e i tempi indicati dalla C.T.U. disposta in prime cure prescrivesse un percorso di riavvicinamento tra la madre e i figli e, in ogni caso, un percorso di sostegno psicologico all'intero nucleo familiare con la supervisione degli operatori dei Servizi Sociali e del Consultorio del Comune di Andria, disponendo lo svolgimento - in maniera protetta - degli incontri tra padre e figli, con consequenziale adozione degli opportuni provvedimenti e ciò anche in prospettiva dell'esecuzione dell'ordinanza reclamata riguardo al disposto affido esclusivo alla F. della piccola F. il tutto, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con comparsa del 5.12.2016 il C. si costituiva in giudizio, evidenziando di aver proposto altro reclamo avverso la ridetta ordinanza, iscritto al n. 889/2016 R.G.V.G., di aver formulato istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, accolta con decreto del 10 - 14.06.2016, emesso - inaudita altera parte - dal Presidente di questa Sezione, con contestuale fissazione dell'udienza collegiale per la trattazione del merito del reclamo, oltre che per la conferma, revoca o modifica del provvedimento inibitorio. Deduceva che l'atteggiamento di rifiuto della madre era stato determinato dalla scoperta - da parte dei figli maggiori - di una relazione extraconiugale che sarebbe stata intrapresa dalla F. oltre che da alcuni suoi atteggiamenti, ritenuti sconvenienti. Conseguentemente i tre ragazzi, a seguito dell'allontanamento della madre dall'abitazione coniugale e di un periodo di convivenza con quest'ultima, durante il quale avrebbe mostrato disattenzione nei loro confronti, si sarebbero determinati a trasferirsi presso l'alloggio preso in locazione dal C., senza più far ritorno dalla madre che, pertanto, proponeva ricorso per separazione giudiziale, con richiesta di addebito a carico del marito. E dunque, il C. censurava le determinazioni adottate dal Tribunale di Trani, che aveva reputato inattendibili le dichiarazioni rese dai minori in sede di C.T.U., miranti a confermare le allegazioni fattuali paterne e ritenute demolitone della figura materna. Deduceva che il rifiuto manifestato dai ragazzi nei confronti della madre nel corso dei colloqui con la C.T.U., sarebbe dipeso dagli eventi accaduti durante la permanenza con costei, e non da un suo atteggiamento manipolativo. In ogni caso, il reclamato si doleva delle valutazioni effettuate dalla C.T.U. nei suoi confronti, atteso che la diagnosi di disturbo di personalità narcisistico formulatagli, difetterebbe di supporto scientifico e di diti oggettivi, oltre che inammissibile idem per le ulteriori valutazioni in merito alla sua capacità genitoriale. Si doleva altresì delle indicazioni date dalla C.T.U. e dal C.T.P. nominato dal Curatore speciale dei minori, recepite dalla ricorrente nel reclamo, secondo cui sarebbe stato opportuno inserire temporaneamente i tre minori presso qualificate famiglie affidatarie, prima di ritornare a vivere con la madre, e adottare il mantenimento in carico di A. C. fino al compimento di 21 anni. Tale suggerimento veniva respinto perché riferibile all'art. 25 della L. n. 888/1956, inapplicabile al caso di specie giacché regolante il procedimento rivolto ad adolescenti in esiti di devianza, considerato anche il raggiungimento della maggiore eà, coincidente col compimento di 18 anni. Da ultimo, si opponeva all'avversa richiesta di emissione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e di affidamento temporaneo dei minori A. e P. ad idonee strutture, sia pure accompagnato da adeguato supporto psicologico, stante il rischio di alienazione definitiva dei ragazzi dalla madre, allegandola contraddittorietà delle avverse difese, giacché il richiamo alla cogenitorialità risulterebbe in contrasto, non solo con l'affido esclusivo, ma addirittura con l'affidamento etera familiare. Il C. concludeva affinché questa Corte rigettasse l'avverso reclamo, con vittoria di spese e competenze deie due fasi del giudizio. Si costituiva anche l'Avv. I.G.M., quale Curatore speciale dei tre minori, nominato per la rilevata esistenza di un conflitto d'interesse tra i genitori ed i minori, giusta provvedimento del 27.08.2015, Cron. n. 8301/20 5 emesso dal Tribunale di Trani, il quale si riportava a tutte le deduzioni e richieste di cui alla comparsa depositata nel procedimento sub n. 889/16 R.G.V.G., pendente dinanzi a questa Corte, chiedendo preliminarmente la riunione del primo al procedimento n. 886/2016 R.G.V.G., per connessione oggettiva e soggettiva. Con parere del 9.11.2016 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha chiesto il rigetto del reclamo proposto dalla F. C. Il C. S. proponeva altro reclamo avverso il ridetto provvedimento, iscritto innanzi a questa Corte col n. 889/2016 R.G.V.G., deducendo l'erroneità ed illogicità dello stesso, la contrarietà delle decisioni assunte rispetto ai principi cardine del diritto di famiglia e l'intervenuta modifica - con esso - dei provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale di Trani nell'ambito del pendente procedimento di separazione coniugale. In diritto, censurava detto provvedimento per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c. e degli art. 330 e ss. c.c., giacché il Tribunale di Trani aveva ritenuto di essere competente per tale procedimento de potestate, quantunque fosse pendente il procedimento di separazione coniugale innanzi al G.I. designato. E dunque, competente ad emettere un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, in virtù della modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., così come disposta dall'art. 3 della l. 219 del 10/12/2012, e del principio delle concentrazione delle tutele, sarebbe stato il giudice del conflitto familiare, vertendosi in ipotesi di connessione con la causa di separazione o divorzio. Il C. si doleva altresì del contrasto scaturente dall'impugnata ordinanza con gli artt. 330 e ss. c.c. e con l'art. 709 ter c.p.c., considerato che il Tribunale di Trani aveva modificato i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente nel procedimento di separazione coniugale, con conseguente inammissibilità dei rimedi di cui all'art. 708 co. 4 c.p.c. e all'art. 709 u.co. c.p.c. Deduceva altresì che, in ossequio alla formulazione dell'art. 709 ter c.p.c., la competenza ad adottare i provvedimenti di cui agli art. 330 e 333 c.c. sarebbe stata proprio del G.I., di guisa che il Tribunale di Trani avrebbe dovuto adottare ogni consequenziale decisione su tale questione preliminare e pregiudiziale. In secondo luogo, il C. censurava l'ordinanza de qua per il richiamo alle conclusioni alla quali era giunto il C.T.U., la cui indagine era da ritenersi viziata per errori scientifici e metodologici, oltre che giuridici. Ed invero, l'indagine peritale sarebbe stata finalizzata alla sola dimostrazione dell'intervenuta strumentalizzazione dei minori da parte del padre, la cui condotta veniva definita affatto collaborativa, senza contenere compiuta risposta ai quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico. In particolare, quanto al quesito sub e , avrebbe dovuto verificare, nell'ambito dell'affido condiviso, quale sarebbe stato il migliore collocamento dei minori, individuare un percorso per sostenere entrambi i coniugi nel momento della crisi familiare ed elaborare un programma d'incontri tra madre e figli. A fronte di ciò, il C.T.U. è pervenuto a suggerire al Tribunale di disporre una fase di affidamento etero familiare dei Ire minori, prima di procedere al passaggio dall'affido condiviso a quello esclusivo in favore della madre, attesa l'attribuzione al C. della responsabilità per il comportamento refrattario dei figli. E tanto, in conseguenza della diagnosticata sindrome di alienazione parentale, di cui il C, contestava il fondamento scientifico. Riguardo alle carenze metodologiche, il reclamante si doleva della mancata somministrazione alle parti di test scientifici, sicché il Consulente era giunto alle sue conclusioni sulla scorta delle sole osservazioni e sui colloqui con le parti e con i minori, peraltro ignorando i compendi probatori documentali in atti. Si doleva dell'intervenuta separazione della piccola F. dai due fratelli maggiori, disposta in spregio delle volontà dalla stessa manifestata e del principio dell'unitarietà della famiglia, oltre che dell'erronea e parziale valutazione delle allegazioni fattuali e delle prove fornite a supporlo pertanto, formulava a questa Corte richiesta di ascolto dei minori, chiedendo ammettersi le richieste istruttorie formulate in atti e disporsi la rinnovazione della C.T.U. Concludeva affinché questa Corte, previa sospensione dell'ordinanza in parola, accogliesse il reclamo e, per l'effetto, in riforma della stessa, dichiarasse l'inammissibilità delle domande di modifica del provvedimento del Tribunale di Trani del 20 - 23.12.2015 o, in via subordinata, disponesse l'affidamento esclusivo al padre dei tre minori, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Si costituiva nel procedimento n. 889/2016 R.G.V.G. F. C. la quale, dopo aver riepilogato tutte le vicissitudini occorse per l'esecuzione in parte qua del provvedimento reclamato, onde suffragare l'incapacità del C. di distinguere il ruolo di padre da quello di marito, eccepiva l'infondatezza e la tardività dell'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Trani, così come formulata dal C., richiamando le stesse motivazioni all'uopo espresse da detto collegio in secondo luogo, asseriva che le censure formulate dal reclamante sul punto fossero prive di fondamento, perché afferenti alle ordinarie ripartizioni delle funzioni all'interno del medesimo Ufficio giudiziario, più che alla competenza funzionale vera e propria, tenuto conto che il Tribunale di Trani era stato investito di un procedimento ex art. 709 u. co. c.p.c., più volte rinviato su concorde richiesta delle parti ed in attesa del deposito della C.T.U. della Dott.ssa A., quasi a voler significare un'implicita rinuncia a detta eccezione, da ritenersi comunque infondata. Deduceva altresì l'infondatezza delle censure sostanziali e metodologiche mosse alla C.T.U., evidenziando come il C., a differenza della F., nel corso delle operazioni peritali avesse costantemente assunto un atteggiamento collaborativo non autentico, ponendo in essere comportamenti mistificanti. In secondo luogo, i minori non si erano sottoporsi ai test, di guisa che ogni doglianza di parte avversa sul punto era da ritenersi priva di pregio e comunque, tale mancanza non avrebbe potuto inficiare le risultanze peritali. Si opponeva dunque alle richieste istruttorie formulate ex adverso, e chiedeva ammettersi prova per testi su tutte le circostanze capitolate in comparsa, concludendo affinché questa Corte confermasse il reclamato provvedimento, con l'adozione dei chiesti provvedimenti di sostegno della minore F. C. e di accompagnamento della stessa negli incontri protetti col padre. Si costituiva anche la Curatrice speciale dei minori, Avv. I.G.M., la quale eccepiva l'inammissibilità del reclamo proposto dal C. per violazione del principio di sinteticità degli atti, l'illegittimità del provvedimento di sospensione del 10 - 14.06.2016, per la non assoggettabilità ad inibitoria dei provvedimenti reclamatali ex art. 739 c.p.c., l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora a supporto dell'istanza all'uopo formulata dal C., l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza funzionale del Tribunale nei procedimenti de potestate e della sollevata eccezione d'illegittima modifica del regime di affidamento dei minori, così come disposto dal Presidente del Tribunale di Trani in sede di separazione. Infine, si doleva delle censure formulate dal C. riguardo al metodo seguito dal C.T.U. ed alle conclusioni alle quali era pervenuto, recepite solo in parte dal Tribunale di Trani, e si opponeva all'ammissione delle richieste istruttorie del reclamante, concludendo affinché, preliminarmente, venisse dichiarata l'inammissibilità del reclamo, da dichiararsi comunque infondato nel merito, revocato il provvedimento di sospensione con relativo rigetto dell'istanza d'inibitoria, con conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza n. cron. 5149/2016, e con condanna del C. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. In via subordinata, chiedeva che la Corte adottasse i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei mi non, con condanna del C. al pagamento delle spese della fase di reclamo. Con nota dell'8.11.2016, il Sostituto Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha concluso per l'accoglimento del reclamo. All'udienza del 16.12.2016, il procedimento iscritto al n. 889/2016 R.G.V.G. veniva riunito a quello contraddistinto col n. 886/2016 R.G.V.G. Orbene, con riferimento all'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Trani per la trattazione del procedimento ex art. 330 e ss. c.c. sollevata dal C., non v'è dubbio alcuno che l'oscura formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 3 della L. 219/2012, dia luogo a dubbi ermeneutici, dibattiti dottrinali e divergenti decisioni, al punto d'aver indotto diversi Tribunali a sollevare questioni di legittimità costituzionale, riguardo alla ripartizione delle competenze fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, ovvero alla contemporanea pendenza di un procedimento de potestate c di altro ex art. 709 ter c.p.c. E tuttavia, tale eccezione deve essere disattesa, per le seguenti ragioni. Correttamente il Tribunale per i Minorenni di Bari, all'esito del procedimento ivi iscritto col n. 689/14 V.G., ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di adozione di un provvedimento ablativo della responsabilità geni tori al e formulata dalla Procura della Repubblica, trattandosi di procedimento da incardinarsi innanzi al Tribunale di Trani. Ed invero, la nuova formulazione dell'indicata norma, da applicarsi ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013, come nella specie, attribuisce in generale al Tribunale per i Minorenni la competenza per i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. In deroga a tale attribuzione di competenza, ove sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., anche in pendenza dei termini perle impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio ingiudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo delle parti così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare Tribunale ordinario o Corte di Appello, cfr. Cass. Civ. Sez. VI, Old. n. 432 del 14.01.2016, Cass. Civ. Sez. n. 18093 del 14.09.2016 . L'identità delle parti nei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del P.M cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 26.01.2015, n. 1349 . Nel caso di specie, pendente un procedimento ex art. 709 ult. co. c.p.c., la F. ha depositato il ricorso ex art. 330 c.c. innanzi al Tribunale di Trani. iscritto al n. 7689/2014 R.G, trattato con rito camerale e deciso collegialmente. E, in mancanza di una norma che attribuisca al G.I. - designato per la causa di separazione o divorzio - la competenza a trattare il sub procedimento de potestate, oltre che di precedenti giurisprudenziali sul punto, detto Tribunale ha correttamente adottato il provvedimento reclamato, né sussistono elementi per cui il rito seguito e la composizione del Tribunale abbiano potuto - in qualche modo - pregiudicare la decisione. Quanto alle censure di merito, le stesse devono essere trattate congiuntamente, al fine di evitare inutili ripetizioni. E' di palmare evidenza che, nell'ambito dei procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., i minori abbiano un interesse conflittuale con i genitori della cui responsabilità di discute. Pertanto, la nomina del curatore speciale per i tre minori è stata correttamente effettuata dal Tribunale di Trani. Quanto all'ascolto dei minori, è opportuno evidenziare quanto segue 1 l'audizione de qua, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo ratificata con la L. 77/ 2003, nonché degli arti 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c. . Ne consegue che l'ascolto del minore ultradodicenne, o anche di età minore, se ritenuto capace di discernimento, ovverosia di elaborare autonomamente idee e concetti, di avere opinioni proprie e di comprendere gli eventi, costituisce una modalità, fra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, quantunque ciò non sia vincolante perle decisioni adottande cfr. Cass. Civ. Sez. I 26.03.2015 n. 6129 . Ebbene, i tre germani C. sono inevitabilmente coinvolti in una dinamica fortemente conflittuale fra i genitori, peraltro evolutasi in tal senso dopo una serena convivenza familiare durata più di tre lustri non vi sono in atti allegazioni di segno contrario . In conseguenza di ciò, l'approccio al momento dell'audizione, specie riguardo alla piccola F., deve essere valutato con grande scrupolo atteso che, a differenza di quanto accade nel privato, laddove sussiste la triade genitori - figlio, c quest'ultimo saprà adattarsi per conservare un rapporto adeguato con ciascuno di essi, nel relazionarsi con soggetti terzi, il minore, sia pure a livello inconscio, subirà un'evidente tensione emotiva. Fermi ed impregiudicati tali principi, il Tribunale di Trani ha di fatto eseguito l'ascolto dei tre minori, al fine di verificare quale fosse l'assetto familiare confacente alla salvaguardia dei loro bisogni affettivi e materiali, sia pure in maniera indiretta, ovvero per il tramite dell'ausiliario incaricato che, come emerge dall'elaborato peritale in atti, avvalendosi delle sue specifiche competenze scientifiche, ha interloquito con i tre ragazzi, li ha osservati nell'interazione con i genitori, sia pure nell'impossibilità di sottoporli ai test valutativi, stante il rifiuto dagli stessi manifestato. Ciononostante, con tutti i limiti dovuti anche all'atteggiamento solo formalmente collaborativo del C., è stata concretizzata la miglior forma possibile dell'ascolto dei minori, tenuto conto che, per interagire con essi ed evitare di correre il rischio d'influenzarli, anche involontariamente, è necessaria una specifica preparazione, frutto di uno studio apposito che, come noto, non rientra nella formazione giuridica cfr. Cass. Civ. Sez. I 12.05.2026 n. 978Q, Trib. Milano Sez. XI Famiglia, Ord. 26.02.2014 e Ord. 20.03.2014 . Le operazioni del consulente, peraltro, sono state condotte alla presenza delle parti, dei loro consulenti di fiducia e dei loro difensori, nel pieno rispetto del contraddittorio e delle guarentigie defensionali. Sta di fatto che, nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali, alla valutazione informale, con approfondimento delle motivazioni dei contendenti e dei figli, dei loro atteggiamenti, delle loro emozioni e intenzioni, non ha fatto seguito la valutazione formale, per l'incolpevole mancata somministrazione dei test, si da comprometterne la rilevanza scientifica. Posto ciò, questa Corte reputa condivisibile il rigetto della formulata domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al C., giacché oggi egli è - a torto o a ragione - l'unico punto di riferimento certo per i ragazzi, sebbene sia responsabile di aver incluso i figli in un conflitto teso ad isolare la moglie, con rischio di nocumento nei ragazzi. Tuttavia, è compilo del Giudice adottare la decisione che si appalesa più giusta, ossia tesa a contemperare il supremo interesse dei minori, tenuto conto della necessità di riconoscere le loro esigenze affettive, di preservare loro la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull'altro genitore, del lasso di tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in sede di separazione, della consolidata abitudine dei tre ragazzi di vivere col padre e della necessità di garantire la persistenza del legame tra fratelli. Nella specie, A. C. è prossimo al raggiungimento della maggiore età, sicché ogni decisione di segno contrario, rispetto a quella assunta dal Presidente del Tribunale di Trani all'esito della comparizione dei coniugi, si appalesa superflua, se non proprio inattuale. Anche per il secondogenito P. valgono le medesime considerazioni, considerato che egli è adolescente ed ha sicuramente mostrato grande attaccamento al padre ed al fratello maggiore, oltre ad aver manifestato l'aspettativa di essere affidato al padre nel corso dell'audizione innanzi al Presidente del Tribunale di Trani e durante il colloquio col CTU. La piccola F. ha espresso altresì il desiderio di continuare a vivere col padre e con i fratelli maggiori di guisa che, tenuto conto della necessità di preservarle tali punti di riferimento e di evitarle ulteriori traumi sono, all'uopo, da stigmatizzarsi le vicissitudini nelle quali, suo malgrado, si è trovata coinvolta nel tentativo della F. di portare ad esecuzione, in parte qua, il reclamato provvedimento è opportuno che, a parziale modifica della decisione adottata dal Tribunale di Trani, anche la stessa vada affidata in via esclusiva al C. S., con diritto di visita della madre e con revoca delle statuizioni di natura economica adottate per il mantenimento della minore, a far data dall'adozione del provvedimento reclamato. Anche il suggerimento della CTU di disporre una fase intermedia di affidamento etero familiare in casa protetta è da respingersi con decisione, atteso che porterebbe i tre minori ad un ulteriore smarrimento, considerato che il giudizio prognostico, lo si ribadisce, deve essere effettuato nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, coinvolta nella disgregazione dell'unione familiare. Ciò, comunque, non potrà - né dovrà - comportare il sacrificio del diritto dei tre ragazzi alla bigenitorialità, che deve essere inteso come una stabile presenza affettivo - relazionale di entrambi i genitori nella loro vita, i coniugi F. e C. hanno dunque il dovere di collaborare per la cura, assistenza, educazione e istruzione dei figli, che dovranno essere tenuti fuori dalla situazione altamente conflittuale in atto cfr. Cass. Civ. n. 6919/2016 . Quanto al diritto di visita della F. alla figlia F., si dispone che lo stesso venga espletato presso il Consultorio Familiare di Andria, nei tempi e con le modalità da concordarsi col consultorio medesimo, per non meno di tre volte la settimana e per un tempo di due ore ciascuna. Le altre ragioni del reclamo della F. vanno invece rigettate, perché infondate da rigettarsi sono altresì le conclusioni formulate dal curatore speciale dei minori e le ulteriori doglianze del C. S. Va da sé che il provvedimento inibitorio del 31.07.2016, cron. n. 645/2016, emesso dal Presidente di questa sezione, per effetto della decisione adottata, è da ritenersi immediatamente privo di efficacia. Quanto alle sole spese legali, tenuto conto degli esiti dei reclami, dei rapporti fra le parti e della delicatezza delle questioni di diritto trattate, si ritiene equo, a parziale modifica del provvedimento reclamato, dispone la totale compensazione fra le parti. Idem per le spese dei due procedimenti di reclamo, di cui è stata disposta la riunione. Nulla, invece, per le spese di CTU, la cui ripartizione fra le parti, così come disposta dal Tribunale di Trani, dovrà rimanere immutata. P.Q.M. Letto l'art. 739 c.p.c. 1 accoglie per quanto di ragione il reclamo promosso da C. S. ed iscritto al n. R.G.V.G. 889/2016, e, per l'effetto, a parziale modifica dell'ordinanza cron. 5149/2016 del 2.05.2016, emessa dal Tribunale di Trani all'esito del procedimento ivi iscritto al n. R.G. 7689/2014, affida in via esclusiva la minore F. C. al padre C. S. 2 Per l'effetto, revoca l'assegno per il mantenimento della minore, posto a carico del C. ed in favore della F., con tutte le relative ed ulteriori statuizioni economiche, a far data dall'adozione del provvedimento reclamato. 3 Dispone il diritto di visita della madre alla figlia F., presso il Consultorio Familiare di Andria, nei tempie nelle modalità da concordarsi con il Consultorio medesimo, per non meno di tre volte la settimana e per un tempo di due ore ciascuna. 4 Rigetta il reclamo promosso da F. C. ed iscritto al n. R.G.V.G. 886/2016 e le istanze formulate dal Curatore speciale dei minori in comparsa di costituzione. 5 A parziale modifica del provvedimento impugnato, compensa interamente fra le parti le sole spese legali liquidate nella prima fase del procedimento, confermando l'ordinanza de qua riguardo alla ripartizione fra le partì delle spese di CTU. 6 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali per i due procedimenti di reclamo. 7 Conferma nel resto l'ordinanza reclamata.