Lui alcolizzato e violento, lei succube: adozione per salvare i figli

Respinte le obiezioni mosse dai due genitori. Inutile il richiamo al diritto del minore di crescere nella propria famiglia. Le carenze di madre e padre mettono seriamente a rischio la crescita dei figli.

Lui alcolizzato e violento, lei succube. Genitori carenti, e, soprattutto, per nulla propensi a cambiare il proprio discutibile stile di vita. A risentirne sono ovviamente i figli. Legittima, di conseguenza, la decisione di dichiararne l’adottabilità Cassazione, ordinanza n. 4492/2017, Sezione Sesta Civile, depositata il 21 febbraio 2017 . Degrado. Nonostante l’opposizione di madre e padre, è evidente, secondo i giudici, lo stato di abbandono in cui vivono i figli. Ciò mette a rischio il loro sviluppo armonico , e per questo motivo la adozione è ritenuta l’unica soluzione possibile. Per i giudici, anche in Cassazione, è inequivocabile il degrado assoluto dell’ambiente in cui vive la famiglia da un lato, l’abuso di sostanze alcoliche e le violenze da parte del padre , e dall’altro la sottomissione della madre al marito e la sua incapacità di assumere decisioni protettive per i figli . Eppure i due genitori paiono non rendersi conto della precaria situazione in cui costringono anche i figli non a caso essi hanno mostrato una clamorosa incapacità di modificare il proprio stile di vita . A rendere ancora più grave la posizione di madre e padre, poi, c’è l’assenza di rapporti significativi coi figli inseriti in una struttura di assistenza sociale e materiale, rapporti riassumibili in qualche telefonata e in pochissime visite . E ulteriore dato è quello relativo alla mancata realizzazione, a causa dei comportamenti dei genitori, dei progetti di recupero elaborati dai Servizi Sociali . A fronte di un quadro così delineato, è inutile il richiamo al principio secondo cui il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia . Confermata, di conseguenza, la adottabilità dei figli della coppia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 dicembre 2016 – 21 febbraio 2016, n. 4492 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto Il Tribunale minorile di Catanzaro, con sentenza in data 20/7/2015, dichiarava l’adottabilità dei minori, M.M.A. , G. , Gi. , A.M. e M. , che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 16/2/2016. Ricorrono per cassazione i genitori dei minori, M.M. e T.I. . Resiste con controricorso il tutore dei minori. È bensì vero che l’art. 1 L. 184 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost. e 147, 316 c.c Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011 19609 del 2011 . È appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc. , non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 S.H.- Italia che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare. Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il giudice a quo l’esistenza di una situazione di abbandono, con riferimento al degrado assoluto dell’ambiente in cui la famiglia vive e alla mancata consapevolezza di tale situazione incapacità di modificare il proprio stile di vita assenza di rapporti significativi dei genitori stessi, dopo l’inserimento dei minori in struttura, rapporti che si limitarono a qualche telefonata e a pochissime visite. Si evidenziava anche l’abuso di sostanze alcoliche e le violenze da parte del padre, nonché la sottomissione della madre al marito e la sua incapacità di assumere decisioni protettive per i figli. A differenza di quanto affermano i ricorrenti, chiarisce la Corte di merito che vi furono ripetuti progetti di recupero elaborati dai Servizi Sociali, sulla base delle prescrizioni ripetutamente impartite dal tribunale per i Minorenni, rimaste inattuate perché i genitori non fornivano alcuna collaborazione ai Servizi stessi. Ciò sulla base delle numerose relazione dei Servizi e quelle delle Case Famiglia di ricovero dei minori. È appena il caso di precisare che è ultroneo, come correttamente affermato dal giudice a quo, il riferimento all’art. 44 Lett. d Legge Adozione, che potrebbe operare soltanto in assenza di una situazione di abbandono ovvero quando non vi fosse in concreto possibilità, per mancanza di adottanti, di pervenire all’adozione piena. Va pertanto rigettato il ricorso. La natura della causa e la posizione delle parti, richiedono la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del presente giudizio tra le parti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a non la dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.