Marito violento, moglie fedifraga: separazione non addebitabile a nessuno dei due

Respinte le richieste avanzate da entrambi i componenti della coppia. Anche grazie alle dichiarazioni di alcuni parenti è emerso che il rapporto coniugale era in crisi da tempo.

Lui aggressivo, lei traditrice. Marito e moglie hanno entrambi errori da riconoscere. Così, alla fine, per i giudici è un ‘pari e patta’ in merito all’addebito della separazione Cassazione, ordinanza n. 894/2017, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Crisi. Rottura definitiva tra i coniugi. A certificarne l’ufficialità è il Tribunale. Tra uomo e donna, però, rimane aperto lo scontro relativo all’ addebito della separazione . Lui sottolinea il tradimento realizzato dalla moglie, e lei richiama i comportamenti aggressivi e prevaricatori tenuti dal marito. Per i giudici, però, non ci sono elementi per considerare un elemento decisivo per la crisi della coppia. A questo proposito sono state considerate anche le dichiarazioni di due testimoni , cioè la madre e la sorella della donna, da cui è emerso che il matrimonio era in crisi già da tempo. E questo ragionamento vale, in sostanza, anche per quanto concerne i comportamenti aggressivi dell’uomo posti in evidenza dalla donna e considerati da lei come la causa principale della rottura dell’ affectio coniugalis .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 ottobre 2016 – 16 gennaioo 2017, n. 894 Presidente Ragonesi – Relatore Cristiano Fatto e diritto E' stata depositata la seguente relazione 1 Il Tribunale di Monza dichiarò la separazione giudiziale dei coniugi A. R. e M. B. accolse la domanda del R. di addebito della separazione alla moglie, respingendo quella svolta da quest'ultima contro il manto dispose l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi dei due figli minori, collocandoli presso il padre pose a carico della B. un assegno di Euro 200 mensili per il loro mantenimento. La sentenza, appellata dalla B., è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano che, per ciò che in questa sede ancora rileva, ha escluso che la crisi del matrimonio fosse stata determinata dalla relazione extraconiugale dell'appellante e, collocata la sola figlia minore C. presso la madre, ha disposto che il padre contribuisca al suo mantenimento con un assegno di Euro 800 mensili. 2 La sentenza, pubblicata il 18.12.014, è stata impugnata da A. R. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, M. B. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per tre motivi, cui il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso. 3 Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, che denunciano entrambi violazione degli artt. 143 e segg. e 151 cc. e vizio di motivazione, investono, sotto contrapposti profili, il capo della sentenza impugnata che ha escluso che la separazione potesse essere addebitata ad uno dei due coniugi. 3.1 Il R. sostiene che la corte del merito avrebbe sottovalutato la gravità e la rilevanza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie ed avrebbe affermato che il tradimento si era consumato quando il matrimonio era già in crisi sulla scorta di un'interpretazione eccessiva e fuorviarne delle generiche dichiarazioni di due delle testi escusse l'una madre e l'altra sorella della B. , non corroborate da alcun dato storico e/o documentale. 3.2 La B., dal suo canto, assume che il giudice a quo avrebbe sottovalutato la rilevanza dei numerosi elementi istruttori che deponevano per una rottura dell'affectio coniugalis determinata dai comportamenti aggressivi e prevaricatori del marito. 4 Il secondo motivo del ricorso principale lamenta, esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, l'eccessiva misura dell'assegno dovuto dal R. per il mantenimento della figlia, che sarebbe stato stabilito dalla corte distrettuale senza compiere il doveroso accertamento in ordine alla concreta situazione reddituale dei coniugi, sull'errata presunzione della maggiore, ma in realtà insussistente, capacità economica del marito. 5 Con il secondo e con il terzo mezzo di censura la ricorrente incidentale si duole del rigetto del motivo d'appello con il quale aveva chiesto la collocazione presso di sé anche dell'altro figlio assume al riguardo che la decisione sarebbe stata assunta in contrasto con le risultanze probatorie dalle quali emergeva che ella era senz'altro il genitore maggiormente idoneo a ridurre al massimo i traumi derivati al minore dalla separazione e ad assicurargli il migliore sviluppo della personalità e senza tener conto né della volontà espressa dallo stesso figlio e dalla sorella né del ruolo preminente da lei svolto nell'accudimento della prole anteriormente alla separazione. Ad avviso di questa relatrice tutti i motivi, sia del ricorso principale sia di quello incidentale, sono inammissibili. I motivi, anche laddove denunciano violazione di articoli del codice civile, imputano infatti alla corte territoriale di aver fatto errata applicazione delle norme codicistiche richiamate solo in ragione dell'errata valutazione delle risultanze processuali e dunque risultano comunque volti a censurare la sentenza sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione. Ricondotte tutte le doglianze a tale, corretto, profilo, è agevole rilevare che né quelle illustrate dal R. né quelle prospettate dalla B. specificano secondo quanto richiesto dall'art. 360 1 comma n. 5 c.p.c. novellato quale sia il fatto storico decisivo, oggetto eli contraddittorio fra le parti, che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare le censure di entrambi i ricorrenti, che sembrano aver dimenticato che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di mento, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di un'integrale riesame degli clementi istruttori al fine di ottenerne un'interpretazione diversa da quella operata dalla corte territoriale. Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. A. P. R. ha depositato memoria. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dal R. nella memoria depositata, nella quale non si tiene conto che, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c, il vizio di motivazione consiste esclusivamente nell'omesso esame di un fatto storico decisivo, che sia stato oggetto di contraddittorio fra le parti, mentre, come emerge già dalla rubrica del 2. motivo del ricorso, il ricorrente si è limitato a dolersi della contraddittoria e insufficiente motivazione del capo della sentenza che ha stabilito la misura dell'assegno da lui dovuto per il mantenimento della figlia. In definitiva, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D .P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17 comma, della L. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.