Scontro sul riconoscimento della figlia: lei raggiunge i 14 anni e può chiudere la vicenda

La richiesta del padre biologico viene contestata dalla madre della ragazzina. Il lungo procedimento giudiziario si conclude grazie all’età raggiunta dalla figlia dei due genitori.

Scontro per il riconoscimento della figlia minorenne. La lunga battaglia giudiziaria, cominciata nel 2012, si chiude proprio grazie alla ragazzina, che, raggiunti i 14 anni di età, può pronunciare l’ultima parola sull’intera vicenda Cassazione, sentenza n. 781/2017, Sezione Prima Civile, depositata oggi . Audizione. Prima in Tribunale e poi in Appello l’uomo, presunto padre biologico, viene autorizzato a procedere al riconoscimento della minore , nonostante il rifiuto opposto dalla madre della ragazza. A tenere aperta la questione sono i giudici della Cassazione, richiedendo, con una decisione del 2014, l’ audizione della minore, di età prossima agli 11 anni . Questa lacuna viene colmata nel nuovo giudizio di Appello. Ebbene, durante l’audizione, la ragazza riferisce di essere a conoscenza delle ragioni della convocazione e della domanda di riconoscimento e aggiunge di non avere particolare curiosità o preoccupazione in ordine a tale richiesta e di avere già un padre che si occupa di lei . Per chiudere la questione, poi, la ragazza precisa di non avere voglia di incontrare l’uomo che ha chiesto di riconoscerla come figlia e di non ricordare nulla di lui . In sostanza, secondo la ragazza, il riconoscimento da parte dell’uomo non andrebbe a suo vantaggio . Nonostante tutto, però, i giudici di Appello ribadiscono il ‘via libera’ al riconoscimento . Pronta l’obiezione da parte della madre, che ricorre in Cassazione, sostenendo la tesi del grave pregiudizio arrecato alla figlia. Età. A chiudere il contenzioso, però, è sufficiente un dato la ragazza ha raggiunto l’età di 14 anni . Alla luce del decreto legislativo 154 del 2013, va tenuto presente l’abbassamento a 14 anni dell’età del figlio il cui assenso rappresenta elemento costitutivo dell’efficacia del riconoscimento . Tale previsione si applica, spiegano i giudici, anche ai figli nati o concepiti , come in questo caso, anteriormente all’entrata in vigore della legge 219 del 2012 . Ciò significa che il compimento del quattordicesimo anno di età determina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto di natura sostanziale nonché del correlativo potere di natura processuale di determinare l’esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori . E ovviamente, di conseguenza, il potere di opposizione del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio minore perde radicalmente di efficacia, così rendendo inutile il giudizio . Allo stesso tempo, la posizione di contrasto tra le parti originarie non ha più ragione d’essere, venendo meno la necessità del consenso del primo genitore che proceduto al riconoscimento e dell’intervento sostitutivo del giudice . In questa vicenda, la sopravvenuta condizione di efficacia del riconoscimento travolge l’intero giudizio , concludono i magistrati della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 781 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatti di causa Con sentenza del 10/7/2012 il Tribunale per i minorenni di Brescia ha autorizzato M. M. a procedere al riconoscimento della minore L. G. nata il omissis, nonostante il rifiuto della madre. La Corte d'Appello con pronuncia del 1 marzo 2013 ha confermato la pronuncia del Tribunale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21101 del 2014 ha annullato la pronuncia della Corte d'Appello, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla mancata audizione della minore, di età prossima agli omissis anni, senza l'indicazione di alcuna ragione d'incapacità della medesima. In sede di riassunzione la Corte d'Appello ha disposto l'audizione della minore delegando per l'incombente il Presidente relatore che si è avvalso dell'assistenza professionale del Consigliere Onorario dr.ssa A Nel corso dell'audizione la minore ha riferito di essere a conoscenza delle ragioni della convocazione e della domanda di riconoscimento avanzata dal M Ha aggiunto di non avere particolare curiosità o preoccupazione in ordine a tale richiesta e di avere già un padre che si occupa di lei per cui il riconoscimento non andrebbe a suo vantaggio, precisando di non aver voglia d' incontrare il M. e di non ricordare nulla di lui. La Corte ha rigettato l'eccezione di nullità dell'audizione per difetto di verbalizzazione e perché non adeguatamente assistita dall'informazione sull'esito del giudizio e ha autorizzato il riconoscimento. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la madre della minore affidato a due motivi. Nel primo è stato ribadita la nullità dell'audizione e nel secondo è stata dedotta la manata verifica del grave pregiudizio per la minore derivante dall'eventuale riconoscimento. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente ha evidenziato che la minore ha raggiunto l'età di quattordici anni così divenendo parte del giudizio, in quanto determinante il suo consenso o dissenso all'azione. Ha prodotto altresì dichiarazione della minore di rifiuto dell'assenso al riconoscimento con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Preliminarmente occorre rilevare che ai sensi dell'art. 104, comma 8 del D.Lgs. n. 154 del 2013 la nuova formulazione dell'art. 250 cod. civ. e il conseguente abbassamento a 14 anni dell'età del figlio il cui assenso costituisce elemento costitutivo dell'efficacia del riconoscimento stesso Cass.n. 14 del 2003 si applica, fermi gli effetti del giudicato, anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 219 del 2012. Il compimento del quattordicesimo anno di età determina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto di natura sostanziale nonché del correlativo potere di natura processuale di determinare l'esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori. Analogamente il potere d'opposizione del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio minore perde radicalmente di efficacia, così rendendo inutile il giudizio ex art. 250 quarto comma cod. civ. La posizione di contrasto tra le parti originarie non ha più ragion d'essere, venendo meno la necessità del consenso del primo genitore che ha proceduto al riconoscimento e dell'intervento sostitutivo del giudice, secondo il modello normativo stabilito nell'art. 250 quarto comma cod. civ. La sopravvenienza dell'evento, peraltro, è rilevabile d'ufficio Cass. n. 14 del 2003 ed il mutamento della situazione sostanziale produce la cessazione della contesa giudiziaria, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale in luogo del consenso dell'altro genitore per procedere al riconoscimento. La sentenza impugnata, deve, in conclusione, essere cassata senza rinvio in quanto la sopravvenuta condizione di efficacia del riconoscimento travolge l'intero giudizio. Attesa la natura e l'andamento del giudizio le spese processuali di tutti i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate. P.Q.M. Dichiara cessata del contendere. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.