Minori stranieri: per la nomina del tutore decide il Tribunale per i minorenni o Tribunale ordinario?

Alla Corte di Cassazione viene richiesta la soluzione di un regolamento di competenza d’ufficio, in tema di nomina del tutore del minore straniero. La tempestività dell’intervento è un fattore da considerare nell’indicazione del giudice.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26442/16 depositata il 20 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Marsala pronunciava declinatoria d’incompetenza ritenendo che dovesse essere il Tribunale per i minorenni a pronunciarsi in ordine alla nomina del tutore di un minore straniero. Veniva così sollevato conflitto di competenza. Il Tribunale dei minori ritiene, in ordine ai minorenni stranieri non accompagnati, di dover ricevere comunicazione solo quando vi sia necessità di ratificare le misure d’accoglienza. Invece, nel caso in cui si tratti dell’apertura della tutela, la comunicazione va effettuata nei confronti del giudice tutelare. A quale giudice spetta la competenza. Il d. lgs. n. 142/2015, in recepimento della direttiva 2013/33/UE, distingue le due categorie del minore e del minore non accompagnato”. Quest’ultimo è definito dall’art. 2, lett. e come lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale . L’art. 19, comma 1 indica le modalità di accoglienza immediata e assistenza, mentre il comma 5 prescrive le misure adottabili più stabili e durature una volta stabilito il luogo di accoglienza , l’autorità di pubblica sicurezza deve dare comunicazione immediata al giudice tutelare, al fine di dare la possibilità al minore di richiedere lo status di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno . Come è facile immaginare, questo tipo di intervento deve essere temporalmente rapido richiedendo, di conseguenza, una prossimità territoriale , la quale non c’è nel caso del Tribunale per i minorenni, un organo distrettuale. La competenza in capo a quest’ultimo giudice può radicarsi solo ove vi sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità . Secondo la Suprema Corte, quindi, il conflitto è fondato, motivo per il quale si dichiara la competenza del Tribunale di Marsala, quale giudice tutelare.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 11 novembre – 20 dicembre 2016, n. 26442 Presidente / Relatore Ragonesi In fatto ed in diritto Il Tribunale di Marsala con provvedimento del 20/5/2016 ha ritenuto di non essere competente in ordine alla nomina del tutore del minore straniero A.M.A. sbarcato irregolarmente in Italia senza familiari, ritenendo la competenza del Tribunale per i minorenni. Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto l'apertura del procedimento di tutela del predetto minore con collocamento in comunità e, preso atto della declinatoria d'incompetenza, ha sollecitato la nomina del tutore provvisorio, salvo sollevare conflitto di competenza. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con provvedimento depositato il 29.6.16 ha sollevato tale conflitto osservando - La declinatoria della competenza del Tribunale di Marsala si pone in contrasto con il d.lgs n. 142 del 2015 il cui articolo 19, comma 5 prevede espressamente che l'autorità di Pubblica Sicurezza, in ordine ai minori stranieri non accompagnati, dia immediata comunicazione al giudice tutelare per l'apertura della tutela mentre la comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni abbia la finalità di ratificare le misure di accoglienza. Le sentenze citate dal Tribunale di Marsala riguardano la pendenza di un giudizio di adottabilità su iniziativa del p.m. ex articolo 9 1. n. 184 del 1983. - Il minore è privo della possibilità di esercitare adeguatamente i suoi diritti sia in ordine alla richiesta di protezione internazionale che del rilascio di un permesso di soggiorno. Per questa ragione il tribunale per i minorenni provvede alla nomina del tutore provvisorio. Il conflitto, come affermato nella requisitoria scritta dell'Avvocato generale, è fondato. Il decreto legislativo n. 142 del 2015 contiene il recepimento della Direttiva 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/33/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale . Gli artt. 18 disposizioni sui minori e 19 accoglienza dei minori non accompagnati si collocano all'interno del Capo I riguardante il recepimento della Direttiva sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale prendendo in esame una categoria peculiare di cittadini stranieri i minori articolo 18 ed i minori non accompagnati, ovvero secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 lettera e del medesimo decreto legislativo lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale . Per tale tipologia di minori, privi di riferimenti con familiari adulti, l'articolo 19 indica le modalità di assistenza ed accoglienza immediata comma 1 e quelle più stabili e durature prescrivendo al comma 5 che, stabilito il luogo di accoglienza, l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare per l'apertura della tutela, in modo che il minore possa richiedere, dopo essere stato adeguatamente informato sui propri diritti con le modalità indicate nell'articolo 18, lo status di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, avendo immediata necessità di una rappresentanza legale e, laddove sia necessario ex lege, nel corso della tutela, dell'autorizzazione o comunque dell'intervento del giudice tutelare istituzionalmente preposto ex articolo 344 cod. civ. alla nomina, verifica e controllo dell'esercizio in concreto delle tutele. Tale intervento deve essere temporalmente rapido richiedendo, di conseguenza, una prossimità territoriale, da escludersi nell'ipotesi della scelta di un organo distrettuale come il Tribunale per i minorenni. La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, come espressamente specificato anche dalla pronuncia citata dal Tribunale di Marsala a sostegno della declinatoria d'incompetenza. Gli indici normativi astrattamente desumibili dall'articolo 33 commi quattro e cinque della legge n. 184 del 1983 non sono rilevanti perché costituiscono un'eccezione, giustificata dalla peculiarità delle condizioni oggettive eventi bellici, calamità naturali etc. , alle rigorose regole e procedure fissate per l'ingresso legale dei minori nel nostro paese, al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali. Si tratta di norme che regolano fenomeni nettamente diversi da quelli riguardanti le esigenze e le misure di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia, in fuga dal paese d'origine, per ragioni da sottoporre al vaglio dell'autorità amministrativa e giudiziaria italiana, al fine di conservare il diritto a rimanere nel nostro paese. La disciplina dell'articolo 33 novellato dalla legge n. 476 del 1998 indica le ipotesi tassative di deroga alle rigide regole d'ingresso di singoli minori, non appartenenti alla categoria disegnata dalla definizione dell'articolo 2 lettera E del d.lgs n. 142 del 2015, esclusivamente all'interno del sistema di protezione della dignità del minore straniero in vista di un'adozione da parte di cittadini italiani. Tale conclusione è confermata dalla collocazione delle norme sopra citate all'interno del Titolo III della legge n. 184 del 1983 riguardante l'adozione internazionale e del Capo I riguardante specificamente l'adozione di minori stranieri. Infine la norma di chiusura, fissata nell'articolo 37bis, chiarisce definitivamente che al minore che versi in situazione di abbandono secondo la qualificazione tecnico giuridica che la definizione assume nel contesto della disciplina normativa della l. n. 184 del 1983 , si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. In conclusione, il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs n. 142 del 2015 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l'apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ciò istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima od analoga condizione, del tutto diversa da quella qualificabile come abbandono ex articolo 9 e 10 della l. n. 184 del 1983. La verifica delle condizioni per procedere all'adozione dei minori stranieri non accompagnati può essere svolta in una fase successiva ove ne ricorrano le condizioni di legge. Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala in qualità di giudice tutelare. P.Q.M. Dichiara la competenza del tribunale di Marsala.