Obbligare i genitori ad un percorso di sostegno per garantire il diritto alla bigenitorialità

Come noto, nessun trattamento psicologico, anche se di sostegno alla genitorialità, può essere imposto dall’autorità giudiziaria, ma il Tribunale di Roma, con una recente pronuncia, è riuscito comunque, onerando le parti e incaricando i servizi sociali al monitoraggio, ad incentivare caldamente i genitori a seguire un percorso psicoterapico affinché sia garantito al minore, non solo sulla carta, il diritto alla bigenitorialità e ad una crescita e sviluppo armonioso della sua personalità.

Così il Tribunale di Roma, con il decreto pronunciato il 7 ottobre 2016. Il fatto. La vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Roma è purtroppo una delle frequenti situazioni che si verificano in caso di disgregazione di una famiglia dove l’incapacità degli adulti di comportarsi da tali e soprattutto di dialogare porta all’ingiusto coinvolgimento dei figli nella crisi della coppia e nelle nevrosi dei genitori. Tutto ciò pur non trattandosi di una situazione di degrado familiare o di disaffezione verso il figlio, ma a causa dell’errata reciproca convinzione delle parti di fare e di volere il meglio per la prole e dove detto meglio” dell’uno non coincide mai con quello inteso dall’altro. Nel caso di specie il Tribunale ha quindi esaminato una situazione nella quale l’incapacità dei genitori di dialogare e di accordarsi sul figlio era tale per cui questi apparivano incapaci di relazionarsi persino sulle questioni più banali come l’organizzazione dei periodi di vacanza una situazione dove, proprio per detta incapacità di scambiarsi anche le informazioni più basilari sugli spostamenti del minore, erano state ripetutamente coinvolte le Forze dell’Ordine e dove erano stati esibiti al figlio addirittura gli atti di causa e i relativi accordi economici di cui il minore era divenuto il portavoce tra i genitori. A fronte della situazione anzidetta e delle istanze della madre di riduzione del pernottamento del figlio presso il padre al fine di evitare al minore la lamentata sofferenza e il senso di disagio emerso soprattutto nelle frequentazioni infrasettimanali, il Tribunale disponeva una c.t.u. per verificare le capacità genitoriali delle parti, la condizione del minore oltre che per acquisire elementi idonei alla scelta della migliore disciplina per le frequentazioni padre e figlio. All’esito la c.t.u. ha rilevato in realtà l’immagine di un bambino lacerato dalla conflittualità esistente tra due genitori i quali vivono il proprio ruolo in modo competitivo e soprattutto fanno passare le comunicazioni attraverso il minore . La consulenza ha evidenziato una forte conflittualità dei genitori fatta di colpevolizzazioni reciproche in ragione delle quali veniva richiesto al figlio una scelta di campo che generava nel minore una forte sofferenza emotiva e un’adultizzazione che non gli competevano. In definitiva la c.t.u. segnalava come il disagio del minore non fosse, a differenza da quanto sostenuto dalla madre, il pernottamento presso il padre, le frequentazioni infrasettimanali o la personalità di questo, ma il suo eccessivo coinvolgimento nel conflitto genitoriale operato da entrambe le parti. A fronte di tali risultanze il Collegio manteneva quindi inalterate le frequentazioni con il padre e onerava i genitori a un percorso di sostegno alla genitorialità disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali i quali, con l’impegno di mettere a disposizione delle parti ed eventualmente del minore idonei sostegni per affrontare le difficoltà, avevano anche l’obbligo di segnalare eventuali condotte pregiudizievoli o ingiustificati rifiuti al percorso proposto di ciascun genitore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per gli interventi di competenza. Il diritto alla bigenitorialità e ad uno sviluppo della personalità armonico deve essere effettivo. Il diritto alla bigenitorialità e ad una crescita sana ed armoniosa può essere paradossalmente leso anche quando i genitori, pur nelle loro continue dichiarazioni di amore e manifestazioni di attenzione verso il figlio, non sono capaci di relazionarsi nel loro incessante tentativo di voler dare il meglio alla prole e vivono un esasperante conflitto su ogni faccenda pertinente i minori, incolpandosi reciprocamente su ogni questione. Detta incapacità di relazionarsi e di comunicazione denota una grave difficoltà a svolgere correttamente il ruolo genitoriale e ciò insieme al continuo coinvolgimento nella lite del minore, che è portato a subire e a conoscere i conflitti dei genitori oltre che a schierarsi con l’uno o l’atro, determina un’ingiusta sofferenza emotiva del figlio, nonché lesione al suo diritto primario a mantenere dei rapporti sani con entrambi i genitori e a crescere in un ambiente che consenta uno sviluppo armonioso e sano della sua personalità. In dette situazioni il Collego ha compreso che, per garantire quanto sopra, non era più sufficiente determinare dettagliatamente o limitare le frequentazioni con uno dei genitori al fine di attutire i conflitti tra le parti e garantire al figlio un ambiente più sereno, ma diveniva necessario il recupero della capacità ad essere genitori per salvaguardare i rapporti familiari con il minore. Pertanto, premesso che nessun trattamento psicologico può essere imposto, il Collegio, stante le difficoltà manifestate dal nucleo familiare scaturite dall’elevata conflittualità, ha ritenuto opportuno proporre degli interventi di sostegno, precisando in motivazione che l’eventuale rifiuto di una o dell’altra parte allo stesso potrà essere valutato come condotta ostativa alla corretta crescita del figlio, in quanto oppositiva rispetto alla piena bigenitorialità. Inoltre, al fine di realizzare una concreta partecipazione al percorso, benché non imponibile, il Collegio ha demandato al Servizio Socio Sanitario il compito di monitorare e di sostenere la coppia genitoriale proponendo percorsi di sostegno, eventualmente anche per il minore, oltre che di vigilare sulle loro condotte e di segnalare quelle pregiudizievoli o gli immotivati rifiuti a seguire i suddetti percorsi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, evidenziando nella segnalazione quale dei due genitori sia stato inottemperante rispetto alle disposizioni contenute nel decreto del tribunale e alle eventuali proposte dei responsabili del servizio.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, decreto 7 ottobre 2016 Presidente Mangano – Relatore Velletti considerato che con ricorso depositato il 30 marzo 2015 Da.Su. ha chiesto che venissero adottati provvedimenti concernenti l'affidamento del figlio Ed., nato il , dalla relazione intrattenuta con Mo.Gi., in modifica dei provvedimenti già assunti in merito dalla Corte d'Appello di Roma con provvedimento 11.3/22.5/2014 emesso in parziale modifica di precedente decreto adottato dal Tribunale per i Minorenni di Roma , che prevedevano che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì al lunedì mattina, mantenendo in tali settimane con sé il figlio il pomeriggio del martedì, mentre nelle altre settimane dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre a disciplinare le frequentazioni nei periodi di vacanza, ampliando il numero di pernottamenti infrasettimanali rispetto a quanto disposto dal giudice di prime cure. La ricorrente ha esposto la sofferenza e il disagio del figlio minore in merito alle frequentazioni infrasettimanali con il padre, avendo il minore rappresentato il desiderio di permanere maggiormente con la madre stante il carattere tranquillo e pacato della ricorrente a fronte del carattere, asseritamente, irascibile e prepotente del padre che avrebbe chiesto più volte l'intervento delle forze dell'ordine per il ritiro del passaporto del figlio e in occasione di un viaggio del minore con la madre in Toscana. Inoltre il figlio manifesterebbe disagio al ritorno dalle frequentazioni paterne riferendo, secondo le prospettazioni della ricorrente, di comportamenti minacciosi ed esagerati del padre che in presenza di minime contrarietà reagirebbe con imprecazioni ed urla. Inoltre, il padre imporrebbe al minore di viaggiare a bordo di un motorino a fronte dei timori del figlio fondati tra l'altro su una malattia del padre tale da diminuire la sensibilità degli arti. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venissero modificate le condizioni di frequentazione padre figlio prevedendo la permanenza del minore presso il padre dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera e un pomeriggio senza pernottamento nelle settimana di permanenza presso il padre per il fine settimana, e con il pernottamento nella settimana successiva, oltre a dettagliare i periodi di frequentazione estiva. Con vittoria di spese. Si è costituito Gi.Mo. contestando le allegazioni della controparte e rappresentando di essere stato costretto a rivolgersi alle forze dell'ordine per rintracciare il minore a causa della mancata comunicazione da parte della madre del viaggio effettuato con il figlio, negando i presunti malesseri del minore all'esito delle frequentazioni paterne e richiamando gli esiti dell'ascolto del minore tenutosi dinanzi al Tribunale per i minorenni dove Edoardo aveva rappresentato il buon rapporto con il padre positiva qualità del rapporto riaffermata nel provvedimento della Corte di Appello. Ha, inoltre, negato i rappresentati effetti della propria condizione di salute, tale da non comprometterne la capacità di giuda come affermato nel provvedimento della Corte di Appello . Tanto premesso ha chiesto il rigetto della domanda della controparte, con vittoria di spese. All'esito dell'udienza del 21.9.2015 preso atto della elevata conflittualità genitoriale e dei riferiti episodi di interventi delle Forze dell'Ordine e del giudice tutelare per superare contrasti tra le parti è stata disposta CTU, per accertare le capacità genitoriali, la condizione del minore, procedendo al suo ascolto, e per acquisire elementi idonei alla migliore disciplina delle frequentazioni padre figlio. Depositata la CTU, convocata la consulente a chiarimenti su osservazioni formulate da parte ricorrente, all'esito la decisione è stata rimessa al Collegio concedendo alle parti termine per note Osserva il Collegio All'esito della CTU, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto scevre da vizi logico argomentativi, è emerso in merito alle caratteristiche di personalità delle parti che Il sig. Mo. è un soggetto introverso che evidenzia la presenza di elementi depressivi di fondo, certamente anche reattivi alla consapevolezza della malattia che ha ed al dolore per le difficoltà con il figlio sono presenti lievi tratti ossessivi e a carattere persecutorio. Si osserva inoltre che lo stesso appare presentare una fragile condizione emotiva per la quale nei momenti di particolare coinvolgimento egli vive un abbassamento del controllo e l'impossibilità di contenere con facilità le proprie emozioni, secondo una espressione mediata quindi solo o prevalentemente dalle proprie istanze. E l'aver portato con sé il figlio a casa del padre in agonia e fargli assistere al suo decesso con grande turbamento del figlio che, a quasi un anno di distanza, ne ha parlato in lacrime al CTU , o l'aver attuato più di un intervento della Forza Pubblica in presenza di Ed., senza valutarne l'impatto emotivo sul figlio, sono eventi rappresentativi proprio di questa realtà. Va però osservato che il sig. Mo. rappresenta una disponibilità ad accogliere le istanze critiche proposte e appare immediatamente disponibile a farsi sostenere in un percorso di sostegno alla genitorialità La signora Da. si manifesta come un soggetto estroverso e dotato di una intelligenza brillante che appare caratterizzata da una energica e costruttiva intraprendenza nel relazionarsi con il mondo La signora appare un soggetto caratterizzato da una positiva immagine di Sé e da una modalità di rispondere attraverso l'azione alle proprie istanza interiori secondo una dinamica che tende a tacitare la capacità, pur in lei presente, di interiorizzare o elaborare in maniera più profonda, autocritica e differenziata le diverse esperienze emotive che la vita le presenta. Istanze e dinamismo che sono quindi parte costante dell'approccio della signora e che appaiono venate da elementi nevrotici. La signora appare difesa rispetto alla accettazione delle istanze problematiche del figlio ed esprime una iniziale difficoltà ad accettarne la realtà pur se poi concorda, eccependo proprie difficoltà di tempo rispetto al lavoro, sulla opportunità di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità allo scopo di non continuare a coinvolgerlo nel clima conflittuale che pervade le relazioni tra i partners di ruolo. Quanto alla situazione del minore nelle CTU viene rilevato Ed. è un minore intelligente e molto disponibile a colloquiare, usa una buona capacità di linguaggio, che si presenta come un bambino sorridente ed educato, abituato a relazionarsi con l'estraneo. Ed. appare però nascondere la sua sofferenza dietro un atteggiamento saggio, esprimendo la sua realtà con modalità che solo esteriormente appaiono più adulte dell'età che possiede. Si evidenzia comunque una assenza di somatizzazioni, ed una capacità di esprimere i propri bisogni anche assumendo posizioni di rifiuto aperto v. rifiuto ad ad uscire con il padre in motorino .Ed. incontrato insieme con la madre manifesta di vivere una interpersonalità allegra e scherzosa con lei, fatta di consuetudine al dialogo e fiducia. Nel corso del colloquio egli afferma che il padre gli fa leggere le mail della madre. Osservato con il padre Ed. mostra di aver instaurato con il genitore una relazione allegra ed affettuosa, con riferimenti a momenti di condivisione piacevole di attività e giochi, pur se in alcuni momenti si evidenzia un atteggiamento venato da lieve rivalità. Nell'incontro avuto individualmente con il Consulente, incontro che egli ha accettato con piacere perché poteva finalmente parlare, Ed. ha raccontato della sua relazione con entrambi i genitori ed ha rappresentato le difficoltà e i turbamenti che sta incontrando la sua relazione con il padre. Il minore ha così parlato del genitore affermando che lo stesso si arrabbia e bestemmia spesso non c'è mai stato un week end che non dice parolacce getta le cose Mi fa paura quando si arrabbia, se la sera si arrabbia ho paura che mi ammazza la notte e dormo agitato faccio tante volte la pipì . . Fattasi spiegare la genesi di alcune manifestazioni di rabbia, il minore ha ad esempio raccontato che il padre si era arrabbiato perché aveva gettato troppa carta nello scarico del bagno che si stava tappando oppure che Ed. ha anche raccontato che il padre lo porta in motorino e lui detesta andarci, va a volte veloce oltre i 100 km h . Inoltre lo stesso gli avrebbe detto che gli comprava i Pokemon se avesse affermato che voleva stare con lui. Il minore afferma anche che il padre dovrebbe pagare alla madre tutto quanto deve, come invece non fa, e poi mentre il padre vorrebbe che lui andasse nella scuola italiana lui vuole restare nella scuola inglese, che frequenta da quando la madre lo ha scolarizzato. Egli afferma così, che se gli va bene pure che i genitori non si parlino , non vuole che il padre dica che la nonna materna è una troia una stronza . Del suo rapporto con la madre il minore racconta invece che con la madre sta bene e che la madre lo accontenta sempre, e poi dice le parolacce di rado . Egli quindi afferma con mamma non ho paura perché le passa subito con mamma sono più sicuro nei compiti di inglese. E così spiega che quando fa i compiti con il padre questo gioca in borsa con l'ipod, mentre invece l'ipod servirebbe a lui. Si fa comunque presente che il minore già nel corso dell'accesso domiciliare presso il domicilio materno ebbe a fare riferimento a precise mancanza paterne rispetto a temi non di pertinenza infantile p. es. temi economici e che sono comunque oggetto del contenzioso. Egli ha comunque spiegato che sia il padre che la madre gli hanno fatto leggere le sentenze e i vari dispositivi del Tribunale Il minore in tutta la produzione testologica raccolta mostra di vivere una drammatica condizione emotiva . visto da solo, con capacità grafiche inferiori alla sua età cronologica, ha eseguito disegni dai quali emerge una realtà psicologica segnata da lacerazioni interiori e scotomizzazione affettiva, rabbia, bisogno di stabilità e sensazione di vuoto, difficoltà di identificazione. Significativi son ad esempio i segni verdi incrociati, quasi a cancellare le immagini tratteggiate, fatti dal bambino sui disegni eseguiti con i genitori, o l'insistente chiamarsi e firmarsi Bob . Il minore ha anche eseguito un disegno nel quale ha rappresentato, centrandola nel foglio, una figura umana femminile riconoscibile dai capelli e dagli occhi allungati con mani e piedi e con bottoni nel vestito ma poi l'ha cancellata con la matita e vi ha anche tratteggiato sopra le righe incrociate, scrivendo disordinatamente Bob e mamma. Quindi con pennarello di altro colore ha scritto più in piccolo Bob e mamma Da. . All'esito della consulenza la CTU ha rilevato L'immagine di un bambino lacerato dalla conflittualità esistente tra due genitori i quali vivono il proprio ruolo in modo competitivo e soprattutto fanno passare le comunicazioni attraverso Ed Secondo quindi una evidente simmetricità e nei conflitti e nel coinvolgimento del figlio medesimo. Ciò si osserva riferendosi a genitori che non appaiono comunque presentare problematicità di tipo psicopatologico e che amano profondamente il figlio cui vorrebbero dare il meglio pur se il meglio di ciascuno non coincide con il meglio dell'altro, e viene comunque adottato. Si osserva inoltre che la conflittualità tra le Parti viene attuata secondo un continuo attribuire all'altro le colpe di tutto colpevolizzazioni reciproche queste di cui purtroppo egli minore è stato reso dall'inizio partecipe e che ha indotto in lui una evidente sofferenza emotiva. Una sofferenza della quale però nonostante ogni dichiarazione di amore ed attenzione i genitori medesimi, pur secondo diverse modalità espressive, non appaiono fino in fondo essere consapevoli. Essi infatti proiettano su lui minore aspettative e capacità di scelte di campo che conseguentemente inducono in Ed. adultizzazione, conflitto di lealtà, autorepressione. All'esito della consulenza le parti avevano raggiunto un accordo, in 21 punti, su precise modalità di frequentazione padre figlio, fermo l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. L'accordo nella fase finale della consulenza non è stato sottoscritto alla ricorrente che ha chiesto di escludere qualsiasi pernottamento infrasettimanale, così come desiderato dal figlio e cioè riferito nel colloquio con la CTU. Inoltre ella si oppone a che il figlio durante le vacanze scolastiche estive vada dal padre alle ore 10 della mattina anziché alle 15.15 o comunque dall'uscita di scuola a fronte del consenso del padre rispetto all'accordo raggiunto. Nelle osservazioni critiche della CTU di parte ricorrente si sottolinea la necessità di valutare il disagio espresso dal minore nelle frequentazioni paterne che dovrebbe indurre il Collegio ad una drastica riduzione dei pernottamenti infrasettimanali. Il Collegio aderisce alla conclusioni della CTU segnalando che l'ascolto del minore ha evidenziato, come tratto prevalente del disagio, non i pernottamenti presso il padre, ma l'eccessivo coinvolgimento del minore nel conflitto genitoriale. E' infatti imputabile ad entrambi i genitori il suo coinvolgimento nelle questioni giudiziarie, operato finanche con la lettura degli atti di causa. Il coinvolgimento delle Forze dell'ordine ad opera del padre ha avuto origine dalla mancata capacità di comunicazione tra i genitori, incapaci di relazionarsi persino sulla organizzazione dei periodi di vacanze. A fronte di tali risultanze, dove tra gli elementi di disagio rappresentati dal minore ci sono questioni economiche, appaiono condivisibili le conclusioni della CTU in forza delle quali non si ritiene che soluzione alla situazione di difficoltà familiare sia ravvisabile nella diminuzione dei pernottamenti paterni, ma in idoneo sostegno alla genitorialità, percorso rispetto al quale è la ricorrente, anche nel corso dell'udienza, ad aver manifestato maggiori riserve. Inoltre, la posizione della ricorrente e della CTP di parte di ravvisare nella eliminazione o riduzione dei pernottamenti infrasettimanali padre figlio, la possibile soluzione dei disagi manifesti dal figlio, appare contraddittoria in quanto qualora la presenza del padre fosse stata nociva dovrebbero essere inibite le frequentazioni e non solo alcuni pernottamenti, ma in tale prospettiva appare contraddittoria la concorde richiesta delle parti e dunque anche del CTP di parte ricorrente di non effettuare prove testologiche sui genitori, che avrebbero consentito l'emersione di tratti di personalità negativi per il corretto sviluppo del figlio. Per quanto esposto il Collegio aderisce alla modalità di frequentazione padre figlio elaborate all'esito della CTU e riportate in dispositivo, disponendo in adesione alla espressa richiesta del minore che il padre non lo conduca in motorino in considerazione dei -fondati timori dallo stesso rappresentati quanto all'elevata velocità tenuta dal padre. Le parti devono essere onerate di seguire il suggerito percorso di sostegno alla genitorialità. Premesso che nessun trattamento psicologico può essere imposto, le difficoltà manifestate dal nucleo familiare scaturite dalla elevata conflittualità fanno ritener opportuno tale percorso. L'eventuale rifiuto di una o dell'altra parte allo stesso potrà essere valutato come condotta ostativa alla corretta crescita del figlio, in quanto oppositiva rispetto alla piena bigenitorialità. Pertanto deve essere demandato al Servizio Socio sanitario territorialmente competente con riferimento alla residenza del minore il compito di monitorare e sostenere la coppia genitoriale, che in tal modo potrà avere qualificati interlocutori per superare eventuali difficoltà che possano manifestarsi nelle relazioni tra le parti. Inoltre, al servizio è demandato il compito di vigilare sulle condotte dei genitori, di proporre percorsi di sostengo alla genitorialità ovvero individuali per le parti ed eventualmente per il minore, segnalando condotte pregiudizievoli dell'uno o dell'altro. Dovranno essere considerate condotte pregiudizievoli, immotivati rifiuti di seguire i percorsi proposti, con conseguente conflittualità nella gestione delle esigenze del minore, con segnalazione della relativa condotta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di competenza, evidenziando nella segnalazione quale dei due genitori sia stato inottemperante rispetto alle disposizioni contenute nel presente decreto e alle eventuali proposte dei responsabili del servizio. Le ragioni della decisione e la presenza di elevata conflittualità genitoriale che ha imposto l'espletamento della CTU, dalla quale sono emerse condotte di entrambe le parti ostative ad una corretta gestione della bigenitorialità, impongono di disporre la compensazione della spese di procedimento ponendo definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio. P.Q.M. visti gli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede in parziale modifica dei provvedimenti di affidamento e mantenimento del minore Ed.Mo., emessi dalla Corte di Appello di Roma in data 11.3/22.5/2014, fermo il resto dispone salvo diverso accordo scritto tra le parti, che il padre incontrerà il figlio a un fine settimana alternati, prelevando il minore dalla scuola il venerdì pomeriggio e riconducendolo a scuola la mattina del lunedì. Nel periodo di vacanze scolastiche estive il padre potrà prendere con sè il minore alle ore 10 della mattina del venerdì per ricondurlo presso la madre alle 10 del lunedì il padre incontrerà il figlio nel corso di un pomeriggio fisso infrasettimanale individuato salvo diverso accordo nel martedì , prendendolo con sé dalla scuola e riconducendolo alla scuola il giorno seguente nel corso delle festività natalizie salvo diversi accordi tra le Parti che nel passato hanno organizzato la suddivisione del 24 dicembre con l'uno e del 25 dicembre con l'altra e con l'alternanza per ogni anno del periodo di festività principale, il minore starà con ciascun genitore dalle h 18 del 23.12 alle ore 18 del 30. 12, e dalle h18 del 30.12 alle h. 18 del 6.1 il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo di vacanza pasquale con ciascun genitore secondo l'alternanza annuale dei giorni che vanno dalle h. 16 del giovedì Santo alle h 21 della Pasqua o dalle h21 della Pasqua al rientro a scuola del mercoledì ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una settimana bianca il periodo prescelto andrà comunicato al partner di ruolo entro il 5 febbraio di ogni anno nel corso delle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere 21 gg complessivi quindici giorni più sette giorni di vacanza con il figlio. Il periodo indicato si sostanzierà con l'alternanza annuale di 15gg consecutivi con ciascuno a partire dalle h. 9 del 1/8 sino alle h 9 del 16/8 e dalle h 9 del 16.8 alle h 19 31.8. Ciascun genitore ad anni alterni avrà facoltà di scegliere l'ulteriore periodo di sette giorni da trascorrere durante il periodo estivo con il figlio dovrà comunicarlo per scritto all'altro genitore, entro il 30 maggio di ciascun anno. La mancata comunicazione farà decadere dal diritto alla scelta i genitori avranno sempre obbligo di informare con precisione l'altro genitore in ordine al luogo ove condurranno il figlio garantendo la possibilità di un quotidiano contatto telefonico. Ciascun genitore potrà contattare il minore tra le h 19.30 e le h 21,30 di ciascun giorno. Il genitore che avrà con sé il figlio, in caso di difficoltà di raggiungimento telefonico, avrà obbligo di far contattare l'altro genitore dal figlio stesso nel periodo di permanenza del bambino con l'altro genitore nel corso delle vacanze estive, natalizie e pasquali sono da considerarsi sospese le usuali modalità di incontro i giorni di festività infrasettimanale saranno trascorsi alternativamente da Ed. con ciascun genitore dalle h 10 alle h 20. In caso di contiguità con il fine settimana di competenza il giorno potrà intendersi accorpabile con il week end ad anni alterni ciascun genitore potrà organizzare il festeggiamento per il compleanno del figlio, pur se sarebbe opportuno favorire la partecipazione dell'altro genitore all'evento. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con il figlio il proprio compleanno è fatto divieto al padre di portare con sé il minore in motorino onera le parti di seguire interventi a sostegno della genitorialità nel senso indicato in motivazione e secondo quanto disposto nella CTU dispone che il servizio Socio Assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore Ed.Mo. attualmente residente in via monitori il nucleo familiare e metta a disposizione delle parti ed eventualmente del minore idonei sostegni nel senso indicato in motivazione, con obbligo di segnalare eventuali condotte pregiudizievoli di ciascun genitore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per gli interventi di competenza compensa tra le parti le spese del procedimento ponendo definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, i costi della CTU come liquidati nel corso del giudizio. Manda alla Cancelleria per l'inoltro del presente provvedimento al servizio Socio assistenziale del Municipio territorialmente competente.