Moglie via di casa: addebitabile a lei la separazione

Riprende vigore la richiesta avanzata dal marito, che attribuisce la rottura della coppia alla fuga della consorte. Dovrà essere la donna a dimostrare che la ragione per cui ha deciso di abbandonare il tetto coniugale.

Battaglia giudiziaria tra i coniugi. Terreno di scontro è soprattutto quello relativo all’addebito della separazione. E su questo fronte la fuga della donna rende più solida la versione data dal marito, secondo cui la separazione è stata frutto del comportamento tenuto dalla moglie. Cassazione, ordinanza numero 25966, sezione Sesta Civile, depositata il 15 dicembre 2016 Convivenza. Una volta preso atto che l’addio è inevitabile, il marito ritiene sia tutta colpa della moglie, allontanatasi senza motivo, a suo dire, dalla loro casa. Per i giudici d’appello, però, la domanda di addebito della separazione proposta dall’uomo nei confronti della consorte va respinta. Tale decisione è poggiata su un dato per la pronuncia di addebito della separazione è necessaria non solo l’esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio ma anche l’esistenza di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l’elemento della intollerabilità della convivenza tra moglie e marito. Questo ragionamento, però, va rivisto, sostengono i giudici della Cassazione. Ciò perché laddove ci si trovi di fronte, come in questa vicenda, all’ allontanamento dalla casa coniugale , è automatico parlare di violazione dell’obbligo di convivenza , con relativo addebito al coniuge che ha abbandonato l’abitazione familiare. Per smentire questa visione, quindi, dovrà essere la donna, in questo caso, a provare, dinanzi ai giudici d’appello, la giusta causa dell’allontanamento , facendo riferimento ad esempio a un comportamento negativo del marito , per evitare l’ addebito della separazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 settembre – 15 dicembre 2016, n. 25966 Presidente/Relatore Dogliotti In un procedimento di separazione personale, tra Z.A.G. e M. A., la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 7/6-27/6/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda di addebito proposta dal marito nei confronti della moglie e disponeva il versamento a suo favore di un assegno di €. 400,00 mensili. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie, che pure deposita memoria difensiva. Il giudice a quo richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. n. 9074 del 2011 e 2059 del 2012 per cui, per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza. Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello di fedeltà. Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza viene meno in tal senso da parte del richiedente l'obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza sarà l'altra parte a dover provare la giusta causa dell'allontanamento che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione. Nulla aggiunge a quanto osservato la memoria difensiva della resistente, che richiama richieste istruttorie formulate nelle fasi di merito, ma peraltro non ha proposto al riguardo ricorso incidentale condizionato. Va pertanto accolto per quanto di ragione il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà ai principi suindicati, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinviai anche per le spese alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.