Mantenimento dei rapporti significativi. Diritto dei nonni o dei nipoti?

L’art. 317-bis c.c., comma 2, impone al giudice l’adozione dei provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti.

Quanto sopra è stato affermato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto definitivo pubblicato il 7 novembre 2016. Il caso. Con ricorso redatto ai sensi dell’art. 317- bis c.c., i nonni materni di una minore chiedevano al Tribunale per i Minorenni di riconoscere il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, in particolar modo mediante la regolamentazione dei loro rapporti con la bambina. Il padre della minore si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in considerazione del fatto che i nonni materni vedevano con frequenza la nipote quando questa si trovava presso la madre. L’art. 317-bis c c come provvedimento de potestate. Il giudice minorile conferma l’orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui l’azione esercitata ai sensi dell’art. 317- bis c.c., introdotta con la l. n. 154/2013, rientra nell’ambito dei procedimenti ex art. 333 c.c. con la conseguenza che il diritto dei nonni merita tutela in quanto la mancata e significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore. L’interesse del minore Secondo il Tribunale per i Minorenni, qualora la frequentazione con i nonni non risponda all’interesse del minore, bene giuridico che deve essere tutelato in via principale, il ricorso dei nonni deve essere rigettato. contrapposto al diritto dei nonni. Il correlato diritto dei nonni, pertanto, è destinato a soccombere rispetto a quello più meritevole di tutela del minore a condurre un’esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata. La stessa formulazione dell’art. 317- bis c.c. conduce ad una siffatta conclusione posto che il secondo comma prevede che il giudice debba adottare i provvedimenti ritenuti maggiormente idonei nell’esclusivo interesse del minore e non anche quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti. Non solo, l’art. 317- bis c.c. non attiene ad una mera necessità di regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti laddove invece è espressamente prevista nel procedimento ex art. 337- ter c.c. con relazione ai genitori ma alla specifica ipotesi in cui l’esercizio di tale diritto venga impedito.

Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 14 ottobre 7 novembre 2016 Presidente / Estensore Valeggia nel procedimento relativo alla minora, nata il , nell' interesse delle quali hanno proposto ricorso ex art. 317 bis i nonna materni e che hanno adito questo Tribunale per i minorenni per vedere riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, figlie della loro figlia e di. considerato che i ricorrenti espongono che, premesse alcune considerazioni sullo stato dei provvedimenti afferenti, altro procedimento riguardante la minore n. 149412012 di questo Tribunale dal quale sono stati acquisiti copie di atti , la condotta serbata da impediva in modo assoluto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, considerato che si costituiva il padre contestando come non vere le affermazioni poste dai nonni materni alla base del ricorso, evidenziando che gli stessi vedevano con frequenza la minore quando si trova presso la madre, come peraltro evidenziato dagli stessi nonni materni nella loro audizione, e confermato dagli atti provenienti dal proc 1494/2012, dato atto che l'art. 317 bis c.c. è in vigore dal 7 febbraio 2014, va osservato che il legislatore, nel contemplare espressamente il diritto dei nonni, non ha introdotto alcuna innovazione sotto il profilo processuale ed ha invece seguito quello che è 1'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza minorile, secondo il quale l'azione in giudizio degli ascendenti rientra nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. In buona sostanza, il dei nonni intanto merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori. La loro azione in giudizio, in ultima analisi non può che trovare origine nella piena realizzazione dell'interesse dei minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant'é che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato. Si tratta pertanto, quanto ai nonni, di un che soccombe senz'altro rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporti tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti. visto che lo stesso testo dell'art, 317 bis c.c. impone al giudicel al comma 2, l'adozione dei & lt provvedimenti più= idonei= nell'esclusivo= interesse= del= minore= & gt e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti, e non attiene inoltre, ad una mera necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti minori come richiesto in conclusione dai ricorrenti , quale invece sussiste ed è disciplinata quanto ai genitori dall'art, 337 ter c.c., ma alla specifica ipotesi in cui sia & lt impedito l'esercizio= di= tale= diritto= & gt , quindi a fronte di un ingiustificato e pregiudizievole comportamento parentale, con pregiudizio del minore, cosa che non appare sussistente nel caso in specie per quanto sopra meglio specificato, viste le conclusioni conformi del PM, e del padre della minore, che ha chiesto la condanna alle spese liquidate secondo equità che segue la soccombenza, visti gli artt. 333 c.c. e 741 c.p.c. e ritenuta la sussistenza dei presupposti per dichiarare il presente decreto immediatamente efficace P.Q.M. Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da e. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate equitativamente in euro 3.000,00 più accessori.