Processo civile di separazione: no alle prove acquisite in maniera fraudolenta

Non è possibile utilizzare in un giudizio civile, a differenza del giudizio penale, materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso.

In questo senso la S.C. con l’ordinanza n. 22677/16 dell’8 novembre. Il caso. Il Tribunale decideva il giudizio tra due coniugi respingendo le reciproche domande di addebito della separazione, e disponeva l’affido condiviso della prole con domiciliazione prevalente presso il padre e poneva a carico del marito in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento. Il padre ricorreva in appello chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli, che gli veniva accordato, e inoltre chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, cosa che, invece, si vedeva respinta. Ricorre la moglie dunque per cassazione, denunciando, fra gli altri, la violazione dell’art. 2712 c.c. da parte della Corte, per non aver essa acquisito come materiale probatorio alcuni file audio che contenevano la prova dei condizionamenti che il padre esercita sui figli. Materiale probatorio. In relazione a tale motivo, la Suprema Corte rileva l’implicita motivazione della Corte d’appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì all’irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli. Peraltro, non si ritiene fondato l’assunto di parte che sostiene l’utilizzabilità in un giudizio civile diversamente da quello penale di materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso. Ritenuti infondati o inammissibili tutti i motivi, la Corte rigetta il ricorso principale e anche quello incidentale proposto dal marito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 1 luglio – 8 novembre 2016, n. 22677 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Rilevato in fatto 1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 12/19 marzo 2013, decideva in via definitiva il giudizio tra G.R. e V.A.B.A.L. e respingeva le reciproche domande di addebito della separazione, disponeva l’affido condiviso della prole con domiciliazione prevalente presso il padre, disponeva incontri protetti tra la madre e i figli N. e C. , regolava gli incontri tra la madre e il figlio U. , poneva a carico del marito e in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.800,00. 2. Ricorreva in appello G.R. e chiedeva l’affidamento esclusivo dei figli, la disposizione di incontri protetti della madre con i tre figli, una volta ogni due settimane, e l’addebito della separazione alla signora V.A. . 3. V.A.B.A.L. proponeva a sua volta appello incidentale e faceva istanza alla Corte territoriale affinché addebitasse la separazione al marito, affidasse i tre figli al Servizio Sociale con collocamento in luogo diverso dalla dimora di entrambi i genitori e ponesse a carico del marito un assegno di Euro 3.000,00 in suo favore. 4. La Corte d’appello di Firenze respingeva entrambe le domande di addebito, disponeva l’affidamento esclusivo dei figli al padre, disponeva incontri protetti madre-figli e confermava nel resto l’impugnata sentenza. 5. Ricorre per Cassazione Barbara V.A. con tre motivi di impugnazione a omessa motivazione circa un fatto decisivo del processo violazione dell’art. 2712 c.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione - violazione dell’art. 345 c.p.c La ricorrente ritiene che la Corte abbia violato l’art. 2712 c.c. per non aver acquisito come materiale probatorio alcuni file audio, di proprietà del signor G. e pervenuti in forma anonima alla ricorrente, che contenevano la prova dei condizionamenti che il signor G. esercita sui figli. Lamenta inoltre la ricorrente che la Corte di appello ha valutato e basato la propria decisione sulla relazione della dottoressa P. acquisita irritualmente agli atti e quindi inutilizzabile nel processo. b violazione dell’art. 155 c.c. - contraddittorietà della motivazione. La ricorrente ritiene che li Giudice d’appello, nel derogare al regime ordinario di affidamento condiviso della prole, avrebbe dovuto fornire una motivazione più corposa e convincente. c violazione dell’art. 155, comma 6 c.c. insufficienza di motivazione. La ricorrente censura la Corte territoriale per non aver valutato gli elementi di prova relativi al maggior reddito del signor G. e per aver respinto il suo appello incidentale, motivando solamente che non vi era prova che i redditi del G. fossero diversi e maggiori di quelli documentati. 6. G.R. si difende con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c Lamenta il ricorrente incidentale l’omessa valutazione dei comportamenti gravemente aggressivi della V.A. che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad accogliere la domanda di addebito proposta nei suoi confronti. Ritenuto in diritto 7. I motivi del ricorso principale appaiono inammissibili perché incompatibili con il nuovo disposto dell’art. 360 n. 5 c.p.c Anche relativamente alle dedotte violazioni di legge deve rilevarsi come in realtà le censure si sostanziano in una richiesta di nuova valutazione in ordine al merito della causa. Quanto alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, già di proprietà del G. e a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore della V.A. , va rilevata la implicita motivazione della Corte di appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli. Per altro verso non sembra fondato l’assunto della ricorrente circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso. Quanto alla utilizzabilità della consulenza P. la Corte di appello ha rilevato che la relazione P. è stata allegata a quella dei Servizi Sociali e come tale era comunque acquisibile alla valutazione del giudice ai fini di una decisione connotata dal rilievo pubblicistico perché diretta alla realizzazione della miglior tutela nel superiore interesse dei minori coinvolto nella controversia. 8. Anche il ricorso incidentale è inammissibile perché non conforme ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c Il ricorrente incidentale lamenta un’omessa valutazione del tutto insussistente perché la Corte di appello ha chiaramente affermato l’irrilevanza del fatti successivi all’estate 2009 quando ormai la crisi matrimoniale e la decisione di richiedere la separazione era definitivamente maturata e ha rilevato la mancata deduzione di fatti anteriori a tale periodo. 9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità, o eventualmente il rigetto, di entrambi i ricorsi. La Corte, lette le memorie difensive depositate dalle parti che non apportano ulteriori elementi di valutazione ritenuta condivisibile la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che i ricorsi debbano essere respinti con compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.