Sottrae il figlio minore all’affidamento del padre: ammonita e sanzionata

La madre di un minore non può modificare unilateralmente il regime di affidamento del figlio stabilito con provvedimento del tribunale. L’azione della donna viene infatti ammonita e sanzionata dal Tribunale di Avellino.

Quanto segue è stato deciso dal Tribunale di Avellino con il decreto emesso il 20 settembre 2016. L’istanza di nulla osta. Il Tribunale di Avellino è chiamato a decidere sull’istanza della ricorrente di rilascio di nulla osta per iscrivere il figlio minore presso un Istituto Comprensivo di Paderno Dugnano MI , e sulla contrapposta istanza ex art. 709- ter c.p.c. del resistente di confermare la permanenza prevalente presso di lui, in Avellino, del figlio minore, come disposto dalla sentenza di separazione, e sull’istanza di questi di condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato il vigente regime di affidamento del figlio minore, portandolo in Paderno Dugnano, contro la volontà di esso resistente. L’istanza di modifica del regime di affidamento. Con il ricorso, la ricorrente chiede la modifica del regime di affidamento stabilito dal tribunale. Allo stato però, il Tribunale di Avellino afferma di non avere elementi che giustifichino una modifica del regime di affidamento del figlio minore, stabilito da poco più di un anno con la sentenza di separazione nemmeno impugnata dall’attuale ricorrente . Va dunque accolta l’istanza ex art. 709- ter c.p.c. del resistente. La ricorrente, difatti, non ha alcun diritto di modificare autonomamente il regime di affidamento del figlio minore e la sua decisione unilaterale di sottrarre il figlio alla convivenza prevalente con il padre costituisce invero grave inadempienza del vigente regime di affidamento del minore, recando pregiudizio al minore medesimo in quanto lo sottrae in maniera improvvisa alle sue abitudini di vita e gli impedisce l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Ammonita e sanzionata. La ricorrente viene dunque ammonita a rispettare il vigente regime di affidamento del minore e, inoltre, viene sanzionata con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa.

Tribunale di Avellino, decreto 20 settembre 2016 Presidente/Relatore/Estensore Pellecchia Ai sensi del comma 9 octies dell’art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica. Il tribunale è chiamato a decidere sull’istanza della ricorrente di rilascio di nulla osta per iscrivere il figlio minore S. A. presso la scuola secondaria di primo grado A. G.”, presso l’Istituto Comprensivo omissis”, e sulla contrapposta istanza ex art. 709 ter c.p.c. del resistente di confermare la permanenza prevalente presso di lui, in Avellino, del figlio minore, disposta con la sentenza di separazione n. 1361/2015 di questo tribunale, e di condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato il vigente regime di affidamento del figlio minore, portandolo in MI , contro la volontà di esso resistente. I capi della sentenza di separazione n. 1361/2015 di questo tribunale, relativi all’affidamento condiviso ed alla collocazione prevalente presso il padre del figlio minore delle parti in causa, di nome A., ed alla conseguente assegnazione al padre della casa familiare sono passati in giudicato per acquiescenza parziale ai sensi dell’art. 329, co. 2, c.p.c Con il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 710 c.p.c. G. I. ha chiesto la modifica di tale regime di affidamento e per valutare la fondatezza di tale richiesta questo tribunale ha conferito in data odierna specifico incarico di consulenza psicologica. Allo stato, però, il tribunale non ha elementi che giustifichino una modifica del regime di affidamento del figlio minore, stabilito poco più di un anno fa con la citata sentenza di separazione, nemmeno impugnata sul punto dall’attuale ricorrente, per cui l’istanza della ricorrente di rilascio di nulla osta per iscrivere il figlio minore S. A. presso la scuola secondaria di primo grado A. G.”, presso l’Istituto Comprensivo omissis”, deve essere necessariamente rigettata. Di contro, va accolta l’istanza ex art. 709 ter c.p.c. del resistente. Difatti, la ricorrente non aveva e non ha alcun diritto di modificare autonomamente, di fatto, il regime di affidamento del figlio minore stabilito con la citata sentenza di separazione e la sua decisione unilaterale di sottrarre il figlio alla convivenza prevalente con il padre, portandolo con sé in provincia di Milano, costituisce grave inadempienza del vigente regime di affidamento del minore, che reca pregiudizio al minore medesimo, perché lo sottrae in maniera improvvisa alle sue abitudini di vita e gli impedisce l’assolvimento dell’obbligo scolastico. La ricorrente va, quindi, ammonita a rispettare il vigente regime di affidamento del minore, finché esso non venga modificato nelle forme di legge. La ricorrente, per la sua grave inadempienza, va, altresì, sanzionata con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che, attesa la gravità dell’inadempimento, si ritiene congruo fissare nella misura di € 3.000,00 e non nella misura massima consentita, in quanto la ricorrente si è almeno premurata di comunicare al ricorrente dove ha portato il figlio minore. Le spese di lite del presente procedimento incidentale andranno regolamentate con il decreto che definirà il giudizio ex art. 710 c.p.c P.Q.M. rigetta l’istanza della ricorrente di rilascio di nulla osta per iscrivere il figlio minore S. A. presso la scuola secondaria di primo grado A. G.”, presso l’Istituto Comprensivo omissis” ammonisce la ricorrente G. I. a rispettare il vigente regime di affidamento del figlio minore A. S., stabilito con la sentenza di separazione n. 1361/2015 di questo tribunale, ripristinando la convivenza prevalente con il padre del predetto figlio, e condanna la stessa G. I. a pagare a favore della Cassa delle ammende la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 conferma il già disposto rinvio al 10.3.2017 spese al definitivo. Avellino 20.9.2016.