Anche la persona affetta da disabilità deve poter accedere agevolmente al servizio di bancomat

Costituisce discriminazione la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico, determinata dall' esistenza di una barriera architettonica che ponga una persona affetta da disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18762/16, depositata il 23 settembre. Il caso. Nel 2012 il Tribunale di Firenze rigettava, con sentenza, il ricorso proposto da un uomo affetto da una grave disabilità - costretto a muoversi con un deambulatore o con una sedia a rotelle - nei confronti dell’istituto bancario Unicredit s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della l. n. 67/2006 sulla tutela delle persone disabili vittime di discriminazioni. L’attore era titolare di un conto corrente e di una tessera bancomat presso una agenzia della Unicredit s.p.a in Firenze. Nel 2006 era stato installato presso tale agenzia un nuovo apparecchio bancomat, in sostituzione di quello preesistente regolarmente utilizzato dall’uomo. L’attore, impossibilitato a utilizzare il nuovo apparecchio perchè troppo alto e con un piano d'appoggio inadeguato, in veste di correntista aveva chiesto l’adeguamento dello sportello bancomat alla normativa in materia di barriere architettoniche e, conseguentemente, la condanna dello stesso istituto a cessare la condotta discriminatoria, adottando ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, nonché il risarcimento del danno e la condanna alla pubblicazione del provvedimento. L’uomo, avverso la sentenza del Giudice di prime cure, proponeva appello principale, mentre Unicredit s.p.a. proponeva appello incidentale contro la compensazione delle spese disposta in primo grado dal Giudice toscano. Nel 2013 la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello principale, sostenendo che non fosse applicabile alla fattispecie il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 41/R del 2009 che avrebbe condotto all’accoglimento della pretesa attorea , perché il bancomat” era stato installato prima dell' entrata in vigore di queste disposizioni di natura tecnica, e che invece fosse applicabile il d.m. n. 236/1989, le cui disposizioni, ad avviso del Giudice di secondo grado, erano state osservate con riferimento all’altezza e alle caratteristiche del piano di appoggio dello sportello bancomat. L’appello incidentale veniva dichiarato inammissibile. Avverso la sentenza di secondo grado l’uomo proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’Unicredit s.p.a. resisteva in giudizio con controricorso e presentava ricorso incidentale, al quale l’uomo resisteva, a sua volta, con controricorso. Tra le varie osservazioni l’uomo deduceva che la fonte dell’obbligo giuridico - esistente in capo all’istituto bancario - di eliminare le barriere architettoniche risiede nella legge regionale della Toscana, n. 1/2005, emanata oltre un anno prima dell’installazione del dispositivo bancomat, non invece nel d.p.g.r. n. 41/R del 2009 che ne costituisce il regolamento di attuazione, la cui mancata emanazione, peraltro, non avrebbe comunque potuto pregiudicare la tutela del diritto riconosciuto dalla legge. Barriere architettoniche e handicap. Per barriere architettoniche devono intendersi sostanzialmente tutti gli ostacoli fisici che creano disagevole la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Nel caso de quo , i Giudici della Suprema Corte hanno provveduto a fare delle precisazioni in merito ai rapporti tra le disposizioni legislative e quelle regolamentari, affermando che il d.p.g.r. n. 41/R del 2009 e il d.m. n. 236/1989 si presentano entrambi come regolamenti meramente esecutivi e, come tali, non possono condizionare l’attuazione dei diritti riconosciuti da una fonte normativa primaria. Ad avviso dei Supremi Giudici, quindi, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio, qualora l’accessibilità ad un luogo sia prevista, a favore delle persone disabili, da norme di legge, essa dovrà comunque essere assicurata. In altre parole le barriere architettoniche vanno eliminate in quanto ostacolano il comodo e autonomo utilizzo del servizio di bancomat, ponendo il disabile in una situazione di svantaggio. I criteri tecnici da seguire per tale rimozione vanno individuati dal Giudice del merito. Accesso al Bancomat. I Giudici della legittimità chiariscono che l’accesso al bancomat non è assimilabile ad un accesso a un luogo o ad uno spazio di un edificio o di una unità immobiliare, ma si configura piuttosto come un accesso ad un’ attrezzatura, facente parte di un edificio privato, ma destinata a fornire un servizio agli utenti. Conclusioni. La Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 18762, inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale proposto da Unicredit s.p.a. e ha, invece, accolto tre motivi del ricorso principale proposto dall’uomo e assorbito il quarto. La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinchè decida sulla domanda di cessazione della condotta discriminatoria, nonché sulle spese del giudizio di legittimità, sulla pubblicazione del provvedimento e sul diritto del correntista di essere risarcito dalla banca per non aver potuto ritirare i soldi allo sportello, verificando, in tal caso, la sussistenza degli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 23 settembre 2016, n. 18762 Presidente Amendola – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. B.R. proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 8 maggio 2012, con la quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato la domanda dallo stesso avanzata nei confronti di Unicredit s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 67 del 2006, sulla tutela delle persone disabili vittime di discriminazioni. L’attore aveva richiesto l’adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello bancomat da lui utilizzato quale correntista presso un’agenzia dell’istituto di credito, con domanda di condanna di quest’ultimo a cessare la condotta discriminatoria, adottando ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, ed a risarcire il danno, nonché di condanna alla pubblicazione del provvedimento. Unicredit s.p.a. si costituiva e proponeva appello incidentale contro la compensazione delle spese del grado disposta dal tribunale. 2. Con la sentenza qui impugnata, pubblicata in data 9 luglio 2013, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello principale, ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie il DPGR Toscana n. 41/R del 2009, perché il dispositivo bancomat era stato installato prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni di natura tecnica, e che invece fosse applicabile, attraverso il richiamo operato dall’art. 24 della legge n. 104 del 1992, il D.M. n. 236 del 1989. Ha quindi reputato che le disposizioni di quest’ultimo fossero state osservate, con riferimento all’altezza ed alle caratteristiche del piano di appoggio dello sportello bancomat -contro le quali soltanto ha altresì affermato che erano state rivolte le doglianze dell’appellante e che perciò non fossero rilevanti altre cause di ostacolo all’uso del bancomat , in particolare la presenza di un cestino porta carta . La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale ed ha compensato le spese del grado. 3. Avverso questa sentenza B.R. propone ricorso con quattro motivi. Resiste con controricorso Unicredit s.p.a. Questa avanza ricorso incidentale, a cui resiste il B. con controricorso. Tutte e due le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., della legge n. 67 del 2006, nonché del D.P.R. n. 503 del 1996, del D.P.R. n. 118 del 1971, della legge della Regione Toscana n. del 2005, art. 37, e del DPGR n. 41/R-2009. Il ricorrente sostiene che, pur essendo stata accertata la discriminazione consistente nell’impossibilità per il B. , persona con disabilità, di utilizzare lo sportello bancomat della sua banca , la Corte di merito, ritenendo non sussistente un obbligo giuridico per la banca di adeguare il dispositivo, avrebbe violato la legge n. 67 del 2006 e le altre norme richiamate, che invece prevedono che sia assicurato ai disabili l’accesso alla scuola ed agli edifici pubblici, ma anche agli edifici aperti al pubblico, con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Deduce che, una volta accertata la discriminazione, questa avrebbe dovuto essere fatta cessare ai sensi della legge n. 67 del 2006 già in vigore all’epoca dell’installazione del bancomat , in quanto ciò che rileva è l’attuale esistenza di una discriminazione, a prescindere da un preesistente obbligo giuridico della banca di adeguamento delle strutture che peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, l’obbligo giuridico della banca, luogo aperto al pubblico, scaturisce dalla normativa generale in materia di rimozione delle barriere architettoniche e di cessazione di comportamenti discriminatori. 1.1. Col secondo motivo si deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., del DPGR Toscana n. 41/r del 2009 e dell’art. 37, comma 2, lett. G , L.R. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, nonché della L.R. Toscana 9 settembre 1991 n. 47. Prendendo le mosse dall’esito della CTU, secondo cui il dispositivo in contestazione non è conforme a quanto previsto dal DPGR 41/r del 29 luglio 2009 -che il giudice d’appello ha reputato non applicabile ratione temporis -, il ricorrente censura il rigetto della sua domanda basato su questa statuizione di inapplicabilità. Osserva, in proposito, che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale costituisce il regolamento di attuazione dell’art. 37, comma 2, lettera G, della Legge Regionale della Toscana del 3 gennaio 2005 n. 1, emanata oltre un anno prima dell’installazione del bancomat . Deduce che la fonte dell’obbligo giuridico, in capo all’istituto di credito, di eliminare le barriere architettoniche, è la legge regionale, non il regolamento attuativo, la cui mancata emanazione non avrebbe potuto pregiudicare la tutela del diritto riconosciuto dalla legge. Soggiunge che la norma di cui all’art. 37 L.R.T. n. 1 del 2005 ha portata precettiva e per di più non subordina la sua efficacia all’emissione del regolamento attuativo né, nel caso di specie, l’attuazione del comando sarebbe stato praticamente irrealizzabile o di impossibile esecuzione in mancanza di detto regolamento. 1.2. Col terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione del D.M. n. 236/1989. Il motivo si articola in più censure contrassegnate dalle lettere da a a d . Con la prima sub a , il ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, il dispositivo bancomat per cui è processo non risponde ai criteri previsti dal regolamento indicato in rubrica, dal momento che, in fatto, si è dimostrato che il B. non può utilizzare l’apparecchio a causa della sua disabilità. Con la seconda sub b , il ricorrente assume che sarebbe stato violato l’art. 2, comma primo, lett. A , punto b del citato regolamento. Con la terza sub c , il ricorrente assume che sarebbe stato violato l’art. 2, comma primo, lett. G , dello stesso regolamento. Con la quarta sub d critica la sentenza per avere ritenuto applicabile al caso in esame l’art. 8.1.4., nella parte in cui rinvia all’art. 8.1.5 del D.M. del 1989, laddove, a suo dire, avrebbe dovuto invece applicare gli artt. 4.1.4 e 8.1.4, comma primo. 2. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati il terzo limitatamente alle prime tre censure . In punto di fatto, giova premettere che la pretesa del ricorrente si basa sulle seguenti circostanze non contestate il suo stato di persona con disabilità grave di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 che lo costringe a muoversi con un deambulatore o con una sedia a rotelle , attestata dalla Commissione Sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap la titolarità di un conto corrente e di una tessera bancomat presso Unicredit Banca S.p.A. Agenzia di OMISSIS , con sede in via OMISSIS l’installazione presso questa agenzia nel 2006 di un nuovo apparecchio bancomat in sostituzione di quello precedente, già regolarmente utilizzato dal B. l’impossibilità per quest’ultimo di utilizzare il nuovo apparecchio perché troppo alto e con piano d’appoggio inadeguato. 2.1. La Corte di Appello di Firenze, dati questi fatti, ha ritenuto che non siano applicabili al dispositivo bancomat oggetto di causa le disposizioni introdotte col DPGR Toscana n. 41/R del 2009 che avrebbero condotto all’accoglimento della pretesa del B. perché è stato installato in epoca precedente l’entrata in vigore di queste ultime che il dispositivo oggetto di causa, attraverso il richiamo operato dall’art. 24 della legge n. 104/1992, può ritenersi soggetto alle prescrizioni di cui al D.M. n. 236/89, ed in particolare al disposto dell’art. 8.1.4. di quest’ultimo, trattandosi di apparecchiatura automatica, con rinvio alle indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5., in quanto applicabili dettate per i terminali di impianti che la CTU ha accertato che il dispositivo di cui si tratta presenta il comando più alto ad un’altezza di circa cm. 130 e rientra pertanto nei limiti di altezza indicati dalle norme tecniche predette mentre non è condivisibile la pretesa di applicazione dell’art. 8.1.4., comma 1, che si riferisce al bancone continuo per il quale è prevista un’altezza di 0,90 dal piano di calpestio , poiché trattasi di arredo fisso diverso da un bancomat che, pur avendo la CTU accertato che lo sportello bancomat è dotato di un cestino, ubicato sulla parete sottostante che può costituire un ostacolo per un agevole affiancamento di una sedia a rotelle, questo accertamento è tuttavia irrilevante ai fini della decisione, atteso che le doglianze dell’appellante erano rivolte ad altri motivi di disagio ed in particolare all’altezza ed alle caratteristiche del piano di appoggio del dispositivo, e non già alla presenza del cestino porta carta. 3. La sentenza è errata in diritto per le ragioni di cui appresso. L’accessibilità ai disabili è regolamentata da una normativa, statale e regionale, precisa ed obbligatoria, che, per quanto rileva in questa sede limitatamente quindi agli edifici privati aperti al pubblico , va ricostruita come segue. L’art. 24 intitolato all’” eliminazione o superamento delle barriere architettoniche della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate prevede, al primo comma, che Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 . Disposizioni significative sono altresì contenute in quest’ultimo decreto ministeriale emanato in attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche . E precisamente all’art. 1, che definisce il campo di applicazione, comprendendovi, oltre agli edifici privati di nuova costruzione, anche gli edifici ristrutturati pur se preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto e gli spazi esterni di pertinenza all’art. 2, contenente le definizioni, per cui ai fini del presente decreto A per barriere architettoniche si intendono a gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea b gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti c la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. .omissis . G per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia omissis . . La legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 Norme per il governo del territorio. Ecologia , successivamente abrogata dalla L.R. 10 novembre 2014 n. 65 , è applicabile al caso di specie. L’art. 37, lett. g , di questa legge, richiamato in ricorso, rinvia, per quanto riguarda la qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio, all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche da ultimo modificata dalla presente legge regionale . La legge del 1991, applicabile a tutti gli edifici, pubblici e privati, ed in particolare agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo art. 2 lett. d , è finalizzata a disciplinare l’attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione. Quanto alle prescrizioni tecniche riguardanti gli edifici privati essa rinvia al D.M. n. 236/1989, mentre la legge regionale n. 1 del 2005, prevede che la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge, avrebbe emanato appositi regolamenti e istruzioni tecniche, contenenti parametri di riferimento per i comuni. In attuazione di questa previsione è stato emanato il DPRG Toscana n. 41/r del 29 luglio 2009, che contiene anche delle norme riferite agli arredi fissi delle banche utilizzati per le normali operazioni del pubblico, prevedendone la predisposizione in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi art. 21 . 3.1. Dato il quadro normativo di riferimento fin qui esaminato, il Collegio ritiene che le leggi statali e regionali su menzionate costituiscano la fonte normativa del diritto soggettivo all’accesso ovvero all’eliminazione delle barriere architettoniche che va riconosciuto alle persone con disabilità nelle diverse situazioni previste dalle stesse norme di legge. Avuto riguardo all’argomento adoperato dalla Corte di Appello di Firenze per escludere il ricorso alla tutela di cui alla legge 1 marzo 2006 n. 67 e fatto salvo quanto si dirà a proposito di quest’ultima , occorre precisare quanto segue circa i rapporti tra le disposizioni legislative e quelle regolamentari su elencate. Il regolamento regionale n. 41/r del 2009 è inquadrabile, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto della Regione Toscana, tra i regolamenti di attuazione delle leggi regionali e si connota per essere un regolamento esecutivo, in senso stretto, vale a dire un regolamento che pone norme di dettaglio delle norme della legge regionale n. 1 del 2005. Parimenti, è regolamento esecutivo ai sensi dell’art. 17, co. 10, lett. a, della legge 23 agosto 1988 n. 400 il regolamento ministeriale di cui al D.M. n. 236 del 1989, in particolare, quanto alle disposizioni contenenti le prescrizioni strettamente tecniche. Assolvendo entrambi ad una funzione meramente esecutiva, né l’uno né l’altro possono condizionare l’attuazione dei diritti riconosciuti dalla fonte normativa primaria, da cui deriva la loro ragione di esistenza e rispetto alla quale si pongono, come riconosciuto dalla dottrina costituzionalista, in posizione accessoria, strumentale e servente. In sintesi, il regolamento esecutivo non aggiunge nulla alla disciplina di legge per quanto attiene al suo oggetto, ma è funzionale soltanto a consentirne e migliorarne, appunto, l’esecuzione. Per tale ragione, se ne è evidenziata la natura strumentale rispetto alla legge, in quanto se questa sancisce un diritto, il regolamento si limita a prescrivere le modalità con le quali questo diritto possa essere garantito al meglio. Ne consegue che, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche di luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo, qualora l’accessibilità sia prevista dalle norme di legge su richiamate in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata. Si vuole, cioè, significare che -imposta dalla legge l’eliminazione delle barriere architettoniche questo risultato dovrà comunque essere raggiunto nel caso concreto ove si determini una situazione di discriminazione secondo quanto appresso si dirà ed, in mancanza di apposite regole tecniche di natura regolamentare, non potrà che essere conseguito con accorgimenti di natura tecnica, sufficienti allo scopo, non previsti dalla normativa secondaria, ma nondimeno obbligatori in base alla fonte primaria. 3.2. Prima di passare all’esame della legge n. 67 del 1 marzo 2006 s’impongono le seguenti notazioni. La situazione oggetto di causa presenta la peculiarità che l’accesso al bancomat non è assimilabile ad un accesso ad un luogo o ad uno spazio di un edificio o di un’unità immobiliare, connotandosi piuttosto quale accesso ad un’attrezzatura, facente parte di un edificio privato, ma destinata a fornire un servizio al pubblico degli utenti non solo dei correntisti della banca . Quindi, non si tratta solo di garantire la possibilità di raggiungere l’apparecchio nel caso di specie, garantita al B. , ma di assicurare l’utilizzabilità del bancomat , cioè l’accesso al corrispondente servizio bancario essendo quella di bancomat la denominazione -costituente marchio registrato di un servizio automatizzato che consente di effettuare operazioni bancarie mediante tessera magnetica personale secondo la definizione contenuta in uno dei dizionari della lingua italiana più accreditati . Al dispositivo ben si attagliano in primo luogo le previsioni delle leggi statali e regionali su richiamate, ed in specie l’art. 2, lett. d della legge della Regione Toscana n. 47/1991, cui rinvia la legge regionale n. 1/2005, quanto all’obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche anche negli edifici e nei locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo. Vi si attagliano altresì le previsioni del regolamento di cui al D.M. n. 236/1989, e precisamente gli artt. 1 che dispone anche per gli edifici privati, di nuova costruzione o ristrutturati e 2, lett. A , punto b , quanto all’ambito di applicazione della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche essendo tali anche tutti gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e l’art. 2, lett. G , quanto alla nozione di accessibilità da intendersi come possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, non solo di raggiungere gli edifici , nonché come appena detto i locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo, ma anche di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata autonomia . La situazione di fatto di inaccessibilità concretamente accertata dal giudice di merito in sé non contestata è quindi riconducibile sia alle previsioni delle leggi statali n. 104/1992, art. 24, e n. 13/1989, sia alle previsioni della legge della Regione Toscana n. 1/2005, art. 37, sia alle previsioni del D.M. n. 236/1989, artt. 1 e 2, della cui immediata applicazione il giudice di merito si sarebbe dovuto fare carico. Né può diversamente argomentarsi solo perché l’apparecchio bancomat è stato installato dall’istituto di credito in un edificio preesistente, ma non ristrutturato nell’occasione. La definizione regolamentare di ristrutturazione , contenuta nell’art. 2 lett. L del D.M. n. 236/1989, che rimanda alla categoria di interventi di cui al titolo IV art. 31 lett. d della legge n. 457 del 1978, è sufficientemente estesa da comprendervi la modifica o la sostituzione, in un edificio preesistente, non solo dei suoi elementi costitutivi o degli impianti veri e propri, ma anche di elementi non necessariamente costitutivi, purché destinati ad incrementarne la fruizione in conformità alla destinazione impressa all’edificio tra cui rileva, come detto, quella ad attività produttive e commerciali . D’altronde, la disposizione regolamentare dell’art. 2 lett. L va interpretata nel contesto delle altre disposizioni di cui si è detto sopra, per le quali costituiscono barriere architettoniche non soltanto gli ostacoli che impediscano il raggiungimento di luoghi e spazi, ma ogni altro ostacolo che impedisca o limiti l’utilizzazione autonoma e sicura di attrezzature o componenti . L’ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime. È perciò loro consentito il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere, come si dirà, dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi. 3.3. Un dato di fatto ulteriore da sottolineare è la mancanza nel regolamento di cui al D.M. n. 236/1989 di una disposizione vincolante specificamente volta a dettare le caratteristiche tecniche dei dispositivi bancomat installati nei locali aperti al pubblico degli istituti di credito. Siffatta mancanza, tuttavia, non consente affatto, come ritenuto dal giudice a quo, la mancata applicazione al caso di specie di norme di legge e di regolamento della cui obbligatorietà si è ampiamente detto. Già per le ragioni fin qui esposte risultano fondati i primi due motivi di ricorso, per la parte in cui richiamano la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché il terzo, limitatamente alle censure sub a , b e c , in quanto va affermato il principio di diritto, secondo cui In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24, e della legge 9 gennaio 1989 n. 13, oltre che delle leggi della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, art. 37 lett. g e 9 settembre 1991, n. 47 applicabili ratione temporis , qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l’accesso. Ne consegue che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo bancomat installato da un istituto di credito nell’edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui ha sede una propria agenzia, senza che rilevi che il regolamento di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, di esecuzione delle leggi statali e regionali predette, non contenga norme di dettaglio che prevedano specificamente la predisposizione da parte della banca dell’apparecchio, in modo tale da permettere al disabile di espletare il servizio corrispondente . 4. Una volta qualificata come barriera architettonica l’ostacolo all’utilizzazione da parte del B. persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 del dispositivo bancomat di nuova installazione, il mancato adeguamento dell’apparecchio in modo da consentirne l’utilizzazione da parte di persona con ridotta capacità motoria determina, attualmente, una discriminazione in pregiudizio di quest’ultima, riconducibile all’art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67, come sostenuto col primo motivo di ricorso. In un caso quale quello di specie, in cui, come si è visto, la legge n. 104/1992 e tutta la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche avrebbero assicurato comunque la tutela, la legge n. 67 del 2006 si pone come strumento di tutela ulteriore e più efficace, assicurata -per quanto qui rileva dalle previsioni sulla tutela giurisdizionale contenute nell’art. 3. Va premesso che la norma applicabile ratione temporis è quella vigente prima della modifica del primo comma dell’art. 3 e dell’abrogazione degli altri comma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, in quanto il presente giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore di questo decreto ed, a norma dell’art. 36, le norme abrogate o modificate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti. 4.1. La legge n. 67 del 2006 pone un divieto di discriminazione delle persone disabili non solo nei rapporti pubblici ma anche nei rapporti privati, atteso il disposto dell’art. 1. Questo, per un verso, richiama l’art. 3 della Costituzione, norma precettiva anche nei rapporti tra privati, e, per altro verso, pone come finalità della legge quella di garantire . il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali , senza alcuna limitazione soggettiva dei destinatari dell’obbligo di non discriminazione. Quanto alla nozione di discriminazione, l’art. 2, dopo aver richiamato al primo comma il principio di parità di trattamento, è chiaro nel richiedere, per l’accesso alla tutela antidiscriminatoria, la diversità di trattamento per motivi connessi alla disabilità comma secondo, relativo alla discriminazione diretta o la posizione di svantaggio in cui la persona con disabilità venga a trovarsi rispetto ad altre persone comma terzo, relativo alla discriminazione indiretta . In una prima approssimazione può dirsi che il limite oggettivo della tutela, soprattutto nei confronti dei privati, è dato dalla mancanza di giustificazione della diversità di trattamento o della posizione di svantaggio desumibile dalla legislazione vigente vale a dire che l’una e l’altra di queste situazioni danno luogo alla tutela antidiscriminatoria ogniqualvolta esse non siano giustificate da norme di legge preminenti fatto salvo il vaglio di legittimità costituzionale di queste ultime . Nel caso di specie, peraltro, non è dato nemmeno discutere di deroghe al principio di parità di trattamento, e quindi di limiti soggettivi od oggettivi della tutela, dato che, per quanto detto sopra, nel caso dell’accessibilità da garantire ai disabili, è la stessa legislazione ordinaria, statale e regionale, ad imporre il correlato dovere sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati, fino al limite oggettivo costituito dall’impossibilità tecnica di realizzare detta accessibilità cfr. Cass. n. 18147/13, che, in riferimento all’accessibilità architettonica agli edifici privati in condominio, ha avuto modo di precisare che Ai fini della legittimità della deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini ai sensi dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l’impossibilità di osservare, in ragione delle particolari caratteristiche dell’edificio nella specie, di epoca risalente , tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l’accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica, qualora l’intervento nella specie, installazione di un ascensore in un cavedio produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione cfr., nello stesso senso, anche Cass. n. 14096/12 . 4.2. Essendo l’accessibilità, come sopra intesa, un obiettivo da realizzare per legge, possono dare luogo a discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 3, comma terzo, della legge n. 67 del 2006 per il quale si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone , anche le disposizioni regolamentari che determinino o mantengano una situazione di inaccessibilità. L’espressione disposizione . apparentemente neutra che mette una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, contenuta nel comma su richiamato, va perciò riferita anche ai regolamenti. Questi, a differenza della legge -che è assoggettabile al giudizio di legittimità costituzionale quando sospettata di creare discriminazioni in violazione dell’art. 3 della Costituzione-, se, nel dettare norme di dettaglio, creano discriminazione soprattutto quando non siano fedeli alla legge cui danno attuazione , vanno disapplicati dal giudice ordinario, proprio in ossequio al disposto dell’art. 2, comma terzo, della legge n. 67 del 2006. Parimenti, ove il regolamento ometta di provvedere su una obiettiva situazione di inaccessibilità per il disabile -che sia riconducibile alla nozione di barriera architettonica da eliminare ci si troverà in presenza di una discriminazione indiretta da comportamento omissivo, cui il giudice deve porre rimedio ai sensi degli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge n. 67 del 2006. Quest’ultimo articolo, al comma terzo applicabile ratione temporis , non solo consente, ma impone al giudice che abbia riscontrato una situazione di discriminazione di una determinata persona con disabilità di ordinarne la cessazione e di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. In tale eventualità, la tutela più efficace garantita dalla legge n. 67 del 2006 consente al giudice di dettare quegli accorgimenti tecnici che, nel caso concreto, consentano l’accesso altrimenti negato o reso difficile. In conclusione, va affermato il principio di diritto per il quale In materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67, la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall’esistenza di una barriera architettonica tale qualificabile ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13 e dell’art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 che ponga una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. È perciò consentito anche nei confronti di privati il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all’art. 3 della legge n. 67 del 2006, applicabile ratione temporis, quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento . 5. Le conclusioni dell’atto introduttivo della presente controversia sono riportate nei seguenti termini, sia nel ricorso che nel controricorso accertare e dichiarare la illegittimità dello sportello bancomat della Agenzia di Unicredit Banca S.p.a. OMISSIS di via OMISSIS rispetto alla normativa relativa alle barriere architettoniche ed al divieto di discriminazione delle persone disabili accertare e dichiarare che la illegittima condizione dello sportello bancomat della Agenzia di Unicredit Banca S.p.a. OMISSIS di via OMISSIS integra gli estremi di una condotta discriminatoria nei confronti del ricorrente, disabile per l’effetto ordinare a Unicredit Banca S.p.a., . la cessazione della condotta discriminatoria, emanando ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, ivi compreso l’ordine di adottare, entro fissando termine, un piano di rimozione della discriminazione anche disponendo l’obbligo di sostituire l’attuale apparecchio bancomat presente nella Agenzia di Unicredit Banca S.p.a. OMISSIS di via OMISSIS con uno nel rispetto delle specifiche funzionali e dimensionali stabilite dalla legge . . Non è riscontrabile alcuna modifica di causa petendi e di petitum in corso di causa come sostenuto dalla difesa della banca resistente, in appello e nella discussione orale dinanzi a questa Corte , atteso che, dato il petitum appena riportato rimasto fermo per tutto il corso del giudizio , a fondamento dell’azione il B. ha posto le normative sull’eliminazione delle barriere architettoniche e sulla tutela antidiscriminatoria. Queste contengono tutti gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, mentre unico fatto rilevante ai fini della causa petendi è dato dall’impossibilità della persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 di usufruire del servizio bancomat negli uni e nell’altro consiste la causa petendi arg. ex art. 163 n. 4 cod. proc. civ. , essendo del tutto irrilevanti ai fini dell’individuazione della domanda le cause tecniche dell’inaccessibilità piano d’appoggio troppo alto o altrimenti inadeguato, presenza di gradini, collocazione di cestino porta carta o di altri accessori e così via e le modalità di intervento richieste per porvi rimedio sulle quali si tornerà, precisandosi sin d’ora che la richiesta di parte non vincola in alcun modo il giudice . 5.1. La sentenza di secondo grado che, pronunciando sulla domanda, ne ha confermato il rigetto ha violato entrambe le normative poste a suo fondamento. La violazione sussisterebbe anche a voler ritenere, così come ha ritenuto la Corte d’appello, l’applicabilità al caso di specie di determinate norme del regolamento di cui al D.M. n. 236/1989. Queste, ove constatate come inadeguate a raggiungere lo scopo, avrebbero dovuto essere disapplicate dal giudice perché fonte di discriminazione indiretta. La violazione sussiste comunque anche ritenendo -secondo quella che risulta essere la linea difensiva dell’istituto di credito qui resistente che, all’epoca dell’installazione del bancomat , non vi fossero norme di dettaglio volte a disciplinare specificamente le caratteristiche tecniche del dispositivo, onde renderlo utilizzabile da parte di persona con un tipo di disabilità quale quella di cui è portatore il ricorrente. Questa constatata mancanza di disposizioni regolamentari vincolanti comporta, a sua volta, una discriminazione indiretta, se, come nella specie, pone la persona con disabilità in una situazione di svantaggio la quale, non solo non è giustificata, ma è addirittura da rimuovere in forza delle disposizioni di legge vincolanti sull’eliminazione delle barriere architettoniche. I criteri tecnici da seguire per siffatta rimozione vanno individuati dal giudice di merito, avvalendosi anche delle norme regolamentari sopravvenute, se idonee allo scopo, essendo rimessa alla sua discrezionalità l’adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 67 del 2006. I primi tre motivi di ricorso vanno perciò accolti il terzo, per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata. Questo accoglimento determina l’assorbimento delle restanti censure di cui allo stesso terzo motivo concernenti l’individuazione delle regole tecniche applicabili nella specie e di cui al quarto motivo di ricorso concernente l’omesso esame del fatto storico della presenza di una soglia di marmo ostativa all’accesso al bancomat . La causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione perché decida nel merito della domanda di ordine di cessazione della condotta discriminatoria e di emanazione del provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, attenendosi ai principi di diritto di cui sopra. Si rimettono al giudice di rinvio anche la decisione sulla domanda risarcitoria -il cui accoglimento presuppone la verifica della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., al quale va ricondotta la fattispecie prevista dall’art. 3, comma terzo, della legge n. 67 del 2006 nonché la decisione sulla domanda di pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della stessa legge. Si rimette infine al giudice di rinvio la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Anche ai fini del regolamento di queste spese, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale e del controricorso di Unicredit s.p.a., atteso che -come rilevato nel controricorso notificato nell’interesse del B. la procura generale in forza della quale l’istituto di credito ha notificato il controricorso, contenente ricorso incidentale, è stata conferita, secondo quanto riportato nell’epigrafe dello stesso atto, in data 29 ottobre 2010 per atto notaio V.C. di Bologna rep. n. XXXXXX, quindi prima dell’emissione della sentenza d’appello impugnata che è stata pubblicata il 9 luglio 2013 . Essa, non potendo essere specificamente riferita al presente giudizio di legittimità, non è conforme al disposto dell’art. 365 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità sia del controricorso che del ricorso incidentale né siffatta inammissibilità impedita dal deposito della procura speciale per atto del notaio V.C. in data 25 novembre 2015 rep. n. XXXXXX, conferita dopo il deposito del controricorso. Va perciò ribadito che la procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 cod. proc. civ., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata è pertanto inammissibile il controricorso e ricorso incidentale cui, in forza degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., è applicabile il citato art. 365 cod. proc. civ. allorché la procura sia stata conferita a margine dell’atto introduttivo della precedente fase di giudizio e sia, perciò, anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato così Cass. n. 3410/2003, che, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la declaratoria di inammissibilità sia impedita dal successivo deposito, avvenuto a molti mesi di distanza dal deposito del controricorso con ricorso incidentale, di altra procura relativa al giudizio di cassazione cfr., nello stesso senso, Cass. n. 18853/04, nonché numerose altre riferite al ricorso . L’inammissibilità del controricorso determina l’irricevibilità della memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., poiché, ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo inciso, cod. proc. civ., in mancanza di controricorso non possono essere presentate memorie. Non vi è luogo a dibattere dell’eventuale efficacia sanante della nuova procura ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 46, comma secondo, della legge 18 giugno 2009 n. 69, poiché, a prescindere dalla questione dell’applicabilità della norma al giudizio di cassazione, va qui ribadito che la norma come modificata si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 cfr. Cass. ord. n. 26465/11, Cass. n. 21753/13 , mentre il presente è stato introdotto con ricorso depositato il 1 luglio 2009. Tuttavia, va dato atto che, in forza della procura speciale notarile rilasciata in data 25 novembre 2015, il difensore di UniCredit, Società per Azioni, è stato ammesso a partecipare alla discussione orale. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi, dichiara inammissibile il e controricorso ed il ricorso incidentale di Unicredit s.p.a. accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, per quanto di ragione, assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.