Decadenza dalla responsabilità genitoriale: Tribunale ordinario o minorile?

Per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17931/16, depositata in cancelleria il 12 settembre. Il caso. Avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo, ha proposto regolamento di competenza la ricorrente, deducendo che il Tribunale stesso avrebbe deciso erroneamente sulla propria incompetenza circa la questione relativa alla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori, essendo invece competente a farlo il Tribunale ordinario, essendo già ivi pendente il procedimento per la separazione dei genitori. La ricorrente chiede pertanto l’annullamento del decreto impugnato e l’affermazione della competenza del Tribunale minorile. L’orientamento del Collegio. La Suprema Corte aveva però già risolto la questione di competenza sollecitata dalla ricorrente nel senso che l’art. 38, primo comma, disp. att. c.c., si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella Corte d’appello in composizione ordinaria, se pende il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello . Un caso diverso da quello in esame. Se pur le osservazioni da parte della ricorrente siano condivise dal PG, non sono idonee al mutamento di indirizzo adottato dalla Corte che, con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. art. 316 c.c., ha affermato il principio complementare a quello sopra enunciato secondo cui il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, davanti al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio . Nel caso in esame, tuttavia, quest’ultimo principio non può trovare applicazione, essendo stato proposto dapprima il giudizio davanti al Tribunale ordinario. Di conseguenza, la Suprema Corte respinge il ricorso, per essere stata correttamente dichiarata la competenza del Tribunale ordinario.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 1 luglio – 12 settembre 2016, n. 17931 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto Rilevato che la signora E.M. ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 22 dicembre 2015, avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 4 novembre 2015 comunicato il 23 novembre 2015 con la quale, decidendo sulla domanda, proposta ai sensi dell'art. 330 c.c. con atto depositato il 26 febbraio 2014 , per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori [M.T. 2003 e A.L.C. 2011 ], signor F. C., la propria incompetenza, per esserlo il Tribunale ordinario, essendo ivi già pendente il procedimento per la separazione dei genitori che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la signora M., deducendo che il Tribunale per i Minorenni avrebbe deciso erroneamente e perciò chiedendo l'annullamento del decreto impugnato e l'affermazione della competenza del Tribunale minorile, emettendo i provvedimenti per la prosecuzione del processo innanzi a quest'ultimo giudice che la controparte non ha svolto difese in questa fase che nelle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.pc , il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale ordinario. Considerato che questa Corte Sez. 6 - 1, Ordinanze nn. 1349 del 2015 e 432 del 2016 ha già risolto la questione di competenza sollecitata dalla ricorrente nel senso che l'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013 , si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva , spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composi-ione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello che, le pur rilevanti osservazioni della parte ricorrente, condivise dal PG, non sono idonee al mutamento dell'indirizzo adottato con regolarità, e con beneficio per la certezza del diritto, da questa Corte che, con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., ha affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato ed applicabile al caso in esame secondo cui il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separa ione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza. che, tuttavia, nel caso esaminato tale ultima regola non può trovar applicazione, essendo stato proposto dapprima il giudizio avanti al tribunale ordinario che, di conseguenza, va respinto il ricorso, per essere stata correttamente dichiarata la competenza del Tribunale ordinario che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento L di competenza nel quale l'altra parte non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.