Se la parte è malata di mente, il ricorso per divorzio deve esser presentato dal curatore speciale

La mancata proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di un curatore speciale a tal fine nominato e la proposizione di tale domanda da un tutore provvisorio o amministratore di sostegno rendono la domanda stessa improponibile.

Quanto sopra è stato affermato dal Tribunale di Caltanissetta nella sentenza resa il 18 maggio 2016 e pubblicata il 13 giugno 2016. Il caso. Due coniugi, di cui uno malato di mente, depositavano ricorso congiunto con cui chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto. Stante la malattia del marito, qualche mese prima dell’introduzione del giudizio, la figlia delle parti era stata nominata tutrice e così autorizzata dal Giudice Tutelare a condurre le trattative per l’accordo di divorzio congiunto. Nelle more del procedimento era stato anche presentato ricorso per l’interdizione del coniuge, ricorso che, tuttavia, era stato rigettato con la conseguenza che la figlia veniva nominata amministratrice provvisoria di sostegno del padre. Il coniuge malato di mente, pertanto, stava in giudizio per mezzo del suo amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno. Tuttavia, nel provvedimento di nomina, tra gli atti che l’amministratore poteva compiere non vi era la facoltà di presentare domanda introduttiva del giudizio di divorzio né lo svolgimento di atti personalissimi, quali quelli attinenti allo status coniugale. Il curatore speciale. Non essendo stato dichiarato legalmente incapace il coniuge malato di mente, ma anzi la domanda di interdizione era stata rigettata, i giudici di merito ritengono che il ricorso avrebbe dovuto esser preceduto dalla nomina di un curatore speciale sia per consentire alla parte di costituirsi nel giudizio contenzioso sia per proporre un ricorso congiunto. Il conflitto di interessi. Nel caso di specie, stante la previsione tra le condizioni di divorzio di un contributo al mantenimento posto a carico del genitore rappresentato in favore della figlia amministratrice, le due figure, amministratore di sostegno e curatore speciale, non potranno coincidere e la nomina del curatore speciale potrà esser solo sollecitata dall’amministratrice.

Tribunale di Caltanissetta, sez. Civile, sentenza 18 maggio – 13 giugno 2016 Presidente/Relatore Cammarata Motivi della decisione La domanda delle parti, congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto in il non può accogliersi. Con ricorso depositato il 26.120.2015 le parti premesso che giusta sentenza n. 1322/2010 resa dal Tribunale di Caltanissetta, era stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, chiedevano, stante la mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, pronunciarsi la cessazione del matrimonio concordatario. Le parti precisavano che con ricorso dell’11.2.2015 si era aperta la tutela in capo a A e che B figlia dei coniugi era stata nominata tutrice ed era stata autorizzata dal Giudice Tutelare a condurre delle trattative per giungere ad un accordo per il divorzio congiunto al cui esito veniva presentato l’odierno ricorso. All’udienza del 5.2.2016 il Tribunale invitava le parti a interloquire a proposito della proponibilità del ricorso stante il disposto di cui all’articolo 4, comma 5, della L. 898/70, a mente del quale il Presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è legalmente incapace o malato di mente”. I ricorrenti depositavano una memoria autorizzata e deducevano che nelle more il ricorso per l’interdizione di A era stato rigettato dal Tribunale di X e contestualmente dichiarava aperta l’amministrazione di sostegno provvisoria in favore di quest’ultimo nominando B amministratore di sostegno provvisorio. Ulteriormente le parti evidenziavano che l’amministratore di sostegno svolgeva le medesime funzioni del curatore speciale la cui nomina, ai sensi dell’articolo 4 coma 5, della L. 898/70, è prevista per l’ipotesi di domanda per ottenere la scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso si osserva che stante il rigetto del ricorso per interdizione si è aperta nei confronti di A un’amministrazione di sostegno provvisoria e il Tribunale di X nella citata sentenza, ha indicato gli atti che l’amministratore potrà svolgere tra cui non è in alcun modo compresa la facoltà di presentare la domanda introduttiva del presente giudizio né, ovviamente, il compimento di atti personalissimi. Il venir meno della qualità di tutore provvisorio comporta quale immediata conseguenza la cessazione degli effetti a la caducazione dell’autorizzazione concessa a suo tempo dal Giudice Tutelare per promuovere il presente giudizio alle condizioni poi riproposte nel ricorso cfr. autorizzazione G.T. del Triunale di X del 23.10.2015 allegato al ricorso . Ulteriormente mette conto rilevare che nei confronti di A non è stata adottata alcuna pronuncia che ne abbia decretato la sua legale incapacità avendo,il Tribunale di X rigettato il ricorso e aperto un’amministrazione di sostegno provvisoria nel suo interesse ma con il fine di garantire la gestione degli interessi patrimoniale del beneficiato come chiaramente si evince dal tenore e dal novero degli atti che l’amministratore provvisorio è stato autorizzato a compiere cfr. sentenza del Tribunale di X n. 8/2016 allegata dalle parti . Orbene poiché A non è stato dichiarato legalmente incapace è superfluo in questa sede l’esame delle diverse tesi che si sono contrapposte in dottrina a proposito della possibilità o meno per il tutore dell’incapace di compiere atti personalissimi dovendosi, in ogni caso concordare con quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la rappresentanza del tutore non comprende anche tali atti come si evince, a contrario, dalle norme speciali quali gli articolo 119, 245, 264 e 273 c.c., che in relazione al compimento di specifici atti indubbiamente personalissimi” prevede la nomina di un curatore speciale ovvero li rimette allo stesso tutore. Nella fattispecie in esame piuttosto, ricorre l’ulteriore ipotesi prevista dal citato articolo 4, comma 5, della l 898/70 versando A in una situazione certamente riconducibile alla malattia mentale. In tale senso deve considerarsi quanto esposto dal Tribunale di X nella sentenza di rigetto del ricorso per interdizione e, segnatamente, nella parte in cui son stati riportati gli esiti della disposta consulenza medico legale le cui conclusioni sono state le seguenti il sig. A è affetto da disturbo con deterioramento della personalità e del comportamento in soggetto con disturbo da dipendenza da alcol in remissione in ambiente controllato. Complessivamente, allo stato attuale, tale condizione non lo priva in modo assoluto della sua capacità di intendere e di volere pur compromettendola e scemandola. Alla luce della suddetta condizione psicopatologica, che lo rende persona fragile ed influenzabile sarebbe auspicabile la nomina di un amministratore di sostegno che possa assisterlo nella cura dei suoi interessi”. Ancor più significativi , per quel che rileva nel presente giudizio, son alcun passaggi della relazione dell’ausiliario del Tribunale di X riportati nella sentenza, soprattutto nella parte n cui il consulente tecnico evidenzia l’indebolimento della sfera intellettiva e la compromissione delle funzioni astrattive e corticali superiori attenzione, memoria di registrazione, comprensione degli input elaborati ecc. sono causa di una riduzione della competence che può accompagnarsi ad una compromissione del normale discernimento e potere critico e volitivo rendendolo sprovveduto nei confronti di scelte o di richieste, di previsione delle conseguenze dei propri atti”. Il quadro clinico delineato dal consulente permette, pertanto, di ricondurre la situazione di A nell’ipotesi, contemplata dal legislatore di malato di mente” nozione quest’ultima di carattere evidentemente atecnico e priva di un referente clinico diagnostico ben preciso ma che ricomprende tutte le ipotesi di incapacità di discernimento della parte, non legalmente incapace, non in grado di assumere con coscienza e volontà alcuna decisione in ordine allo status nascente dal matrimonio. In ragione di quanto sopra esposto il ricorso avrebbe dovuto farsi precedere dalla nomina di un curatore speciale di A sia per costituirsi nel giudizio eventualmente promosso dalla controparte sia, eventualmente, per proporre un ricorso congiunto ove si volesse interpretare la disposizione di cui all’articolo 4 della 898/70 in senso evolutivo e costituzionalmente orientato per non privarlo della possibilità di esercitare il diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale ricorrendone i presupposti. La nomina del curatore speciale potrà sollecitarsi dall’amministratore di sostegno, non potendo coincidere le due figure per l’evidente situazione di potenziale conflitto di interessi stante la previsione, tra le condizioni del proposto ricorso congiunto, di un contributo di mantenimento posto a carico del genitore rappresentato in favore della figlia B . La mancata proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di un curatore speciale a tal fine nominata ma da parte del tutore provvisorio ed oggi amministratore di sostegno provvisorio sebbene a ciò autorizzato dal Giudice Tutelare rende la domanda stessa improponibile cfr. Tribunale di Bari 2015 n. 1540 . Nulla sulle spese attesa la proposizione di una domanda congiunta. P.Q.M. Il Tribunale dichiara improponibile il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da B quale tutore provvisorio di A e da C .