Moglie tradita, notizia di dominio pubblico: rottura addebitata al marito

Ricostruita la pessima condotta tenuta dall’uomo. A inchiodarlo anche i racconti fatti dalle sorelle della moglie. Nessun dubbio sul fatto che egli abbia tradito la consorte, intrattenendo una relazione con una dipendente. Tale episodio ha spinto la donna a chiedere la separazione.

Relazione extraconiugale fatale. Lui tradisce la moglie con una propria dipendente, e il tradimento, ormai di pubblico dominio, lo rende responsabile per la crisi coniugale culminata nella separazione. Cassazione, ordinanza numero 17317, sezione Sesta Civile, depositata il 24 agosto 2016 Relazione. Nessun tentennamento da parte dei giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello la separazione tra i coniugi è frutto della condotta tenuta dal marito. Egli ha tradito la moglie, come certificato dal legame – sentimentale e fisico – con una dipendente . A inchiodare l’uomo sono le dichiarazioni rilasciate dalle sorelle della moglie una ha spiegato che la relazione extraconiugale era di dominio pubblico e ha aggiunto di avere visto abbracci confidenziali tra il cognato e la donna indicata come sua amante un’altra ha aggiunto di avere visto il marito della sorella entrare nell’abitazione della propria dipendente per rimanervi dalle ore 23.30 fino all’una di notte . Tutti elementi, questi, che danno forza alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie tradita. Rottura. E l’ addebito della separazione al marito viene confermato dai magistrati della Cassazione. Anche a loro avviso, difatti, non vi sono dubbi sul nesso tra relazione extraconiugale del marito e intollerabilità della convivenza per la moglie. A confermarlo anche le tappe della vicenda a maggio 2015 la donne scopre l’infedeltà del coniuge e telefona agitatissima ai genitori subito dopo scatta la fase di verifica per ottenere riscontri concreti alla ipotesi del tradimento a settembre viene presentato il ricorso per la separazione consensuale e successivamente quello per la separazione giudiziale . Solo col comportamento del marito si può spiegare la rottura della coppia. Ecco perché la separazione , concludono i magistrati, va addebitata all’uomo, che dovrà anche provvedere all’ assegno di mantenimento a favore della moglie.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 giugno – 24 agosto 2016, n. 17317 Presidente e Relatore Dogliotti In un procedimento di separazione personale, tra M. D. e C. C. il Tribunale di Vicenza, con sentenza definitiva 5/7/2012, pronunciava 1'addebito a carico del marito, e disponeva assegno di mantenimento per la moglie. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 10/6/20131 confermava la pronuncia del Tribunale, limitandosi a modificare la decorrenza dell'assegno. Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie. Possono trattarsi congiuntamente i motivi del ricorso strettamente collegati. Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, questi in sostanza propone una valutazione diversa e alternativa dunque inammissibile rispetto a quella assunta dal giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica tra l'altro, la Corte di merito valorizza le deposizioni delle sorelle della moglie, che non riferiscono solo circostanze de relato, come pretende il ricorrente, ma precisano, una di esse che la relazione extramatrimoniale era di dominio pubblico e che essa aveva visto abbracci confidenziali tra il M. e una sua dipendente, l'altra, di averlo visto una volta entrare nell'abitazione di tale persona e rimanervi dalle ore 23,30 fino all'una di notte, e di essere a conoscenza di un viaggio fatto dallo stesso con la dipendente. Vi sono quindi - secondo la Corte di Appello - indizi gravi, precisi, concordanti, in piena conformità con le dichiarazioni della C Perché vi sia addebito, come è noto, è necessario che sussista rapporto di causalità tra la violazione dell'obbligo matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza. E' bensì vero, come afferma il ricorrente, che la violazione dell'obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell'intollerabilità della convivenza, e che è necessario fornire prova al riguardo tra le altre, Cass. N. 8675 del 2013 va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo predetto costituisce violazione particolarmente grave e determinante di regola l'intollerabilità della convivenza e conseguentemente l'addebito . Ma è proprio dall'istruttoria testimoniale come riportata in sentenza nonché dallo stesso ricorrente che emerge palesemente tale nesso di causalità a fine maggio 2015 la C. scopriva l'infedeltà del marito e telefonava agitatissima ai genitori, come ha precisato il padre di lei seguivano ulteriori riscontri della relazione del M., e ai primi di settembre veniva presentato un ricorso di separazione consensuale e successivamente quello di separazione giudiziale. Né si fa alcun riferimento, neppure da parte del ricorrente, ad un deterioramento del rapporto coniugale, che sarebbe stato causa della relazione extraconiugale. Nulla aggiunge la memoria del ricorrente che richiama in sostanza profili di fatto ed in particolare il contenuto di alcune deposizioni testimoniali, proponendo, come si diceva, una valutazione alternativa rispetto a quella indicata, con motivazione adeguata e non illogica, dal giudice a quo, insuscettibile di controllo in questa sede. Se vi fossero stati errori di fatto da parte del giudice di appello, come sembra sostenere il ricorrente all'evidenza avrebbe dovuto proporsi revocazione. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso,' e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 3.100,00 comprensive di E. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.