Doveri e limiti del giudice nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio

Nell’analisi del cambiamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, così da decidere se e come ridurre, o comunque modificare, gli assegni dovuti.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14734/16, depositata il 19 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente con decreto un reclamo proposto da una donna avverso un decreto con cui il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di riduzione dell’assegno mensile posto a carico dell’ex coniuge dalla sentenza di divorzio, rideterminando le somme dovute. Avverso detta decisione ricorreva l’ex coniuge per cassazione. L’eccezione di improcedibilità del reclamo. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348 e 369 c.p.c. rilevando che il decreto impugnato ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di improcedibilità del reclamo sollevata dallo stesso ricorrente, in relazione alla mancata produzione del reclamante di copia autentica del provvedimento impugnato, è infondato. Infatti, la Corte ricorda come non vi sia un’espressa disposizione che prescriva a pena di improcedibilità la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, ma, piuttosto, si dovrà applicare il principio costantemente ribadito dalla S.C. stessa in riferimento all’appello, secondo cui la mancanza in atti della copia autentica della sentenza impugnata non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare la causa nel merito, alla sola condizione che dagli atti del giudizio emergano elementi sufficienti ai fini della decisione . L’autonoma valutazione della Corte di merito. Con il secondo motivo poi il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 9 l. n. 898/70 e degli artt. 112 e 164 c.p.c., nonché il difetto di motivazione per manifesta illogicità della decisione, osservando che, nel rideterminare l’importo dell’assegno, la Corte di merito ha proceduto ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno, con una nuova ponderazione delle situazioni economiche delle parti, senza considerare che, mentre egli aveva addotto giustificati motivi a sostegno della domanda di riduzione dell’assegno, l’ex moglie si era limitata a far valere il peggioramento della propria situazione economica derivante dall’incremento del costo della vita e dalla perdita del contributo a carico dell’ex coniuge per il mantenimento di un’altra figlia. Inoltre, con il terzo motivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione, affermando che, nel disporre l’aumento dell’assegno, il decreto non ha tenuto conto delle circostanze sopravvenute che avevano determinato un peggioramento della sua situazione patrimoniale, consistenti nel nuovo matrimonio da lui contratto con altra donna e dalla nascita di altre due figlie. Le linee giurisprudenziali da seguire. Nell’esame congiunto dei due motivi, la Corte rileva innanzitutto la congruità del decreto con la linea giurisprudenziale seguita dalla stessa S.C. sent. n. 14143/14 , secondo cui il giudice deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato le condizioni economiche degli ex coniugi e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, senza procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti. C’è però da aggiungere che, nell’analisi del cambiamento delle condizioni della donna, la Corte di merito ha omesso di porre a confronto essa situazione con quella del ricorrente, anch’egli interessato da rilevanti mutamenti economici – come la costituzione di un nuovo nucleo familiare -, ponendosi così in modo non corrispondente allo schema legale di cui all’art. 9 l. n. 898/70, nell’ambito del quale la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, presupponendo il raffronto tra le rispettive risorse patrimoniali e reddituali. L’esigenza di tale valutazione s’impone con particolare intensità proprio in riferimento all’ipotesi in cui la domanda di riduzione dell’assegno trovi fondamento nell’allegazione di nuovi obblighi familiari la cui sopravvenienza a carico dell’obbligato comporta la necessità di verificare se la consistenza dei maggiori oneri sia tale da incidere significativamente sulla sua complessiva situazione economico-patrimoniale, in modo da impedirgli di continuare a contribuire al sostentamento degli aventi diritto all’assegno. Riconosciuto dunque il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la Corte cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello di Bari.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 aprile – 19 luglio 2016, n. 14734 Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino Fatto e Diritto E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. 1. - Con il decreto di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari ha accolto parzialmente il reclamo proposto da C.S. avverso il decreto emesso il 21 gennaio 2014, con cui il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda di riduzione dell'assegno mensile posto a carico dell'ex coniuge F.D. dal la sentenza di divorzio, ed ha rideterminato in Euro 200,00 l'assegno divorzile ed in Euro 150,00 l'assegno dovuto dall'uomo per il mantenimento della figlia N., maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. 2. - Avverso il predetto decreto il D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La S. non ha svolto attività difensiva. 3. - A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto a la violazione e la falsa applicazione degli arti. 347, 348 e 369 cod. proc, civ., rilevando che il decreto impugnato ha omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di improcedibilità del reclamo sollevata da esso ricorrente all'udienza di discussione, in relazione alla mancata produzione da parte della recla mante di copia autentica del provvedimento impugnato h la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e degli artt. 112 e 164 cod. proc. civ., nonché il difetto di mo tivazione per manifesta illogicità della decisione, osservando che, nel rideterminare l'importo dell'assegno, la Corte di merito non si è limitata a verificare la sopravvenienza di circostanze idonee ad alterare l'equilibrio economico patrimoniale tra le parti e ad adeguare l'importo del contributo alla nuova situazione in tal modo determinatasi, ma ha proceduto ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle situazioni economiche delle parti, senza considerare che, mentre egli aveva addotto giustificati motivi a sostegno della domanda di riduzione dell'assegno, la S. si era limitata a far valere il peggioramento della propria situazione economica derivante dall'incremento del costo della vita e dalla perdita del contributo posto a carico dell'ex coniuge per il mantenimento di un 'altra, figlia che aveva contratto matrimonio, e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, affermando che, nel disporre l'aumento dell'assegno, il decreto impugna to non ha tenuto conto delle circostanze sopravvenute fatte valere da esso ricorrente, consistenti nel nuovo matrimonio da lui contratto con altra donna e dalla nascita di altre due, figlie, che avevano determinato un peggioramento della sua situazione patrimoniale. 4. - Il primo motivo è infondato. In assenza di un'espressa disposizione che, in tema di reclamo avverso i provvedimenti adottati con rito camerale, prescriva a pena d'improcedibilità la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, non può infatti trovare applicazione l'art. 369, secondo comma, cod proc, civ., il quale, nel ricolle gare la predetta sanzione all'inadempimento del relativo onere, detta una norma speciale, riguardante esclusivamente il ricorso per cassazione, e non applicabile agli altri mezzi d'impugnazione, per i quali trova pertanto applicazione il principio costantemente ribadito da questa Corte in riferimento all'appello, secondo cui la mancanza in atti della copia autentica della sentenza impugnata non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare la causa nel merito, alla sola condizio ne, la cui sussistenza nella specie non è stata in alcun modo contestata, che dagli atti del giudizio emergano elementi sufficienti ai fini della decisione cfr. Cass., Sez. III 10 dicembre 2913, n. 27536 Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 238 Cass., Sez, lav., 28 gennaio 2009, n. 2171 . 5. - Sono invece parzialmente fondali il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la valutazione compiuta dalla Corte di merito ai fini della rideterminazione dell'assegno. L'aumento dell'importo spettante alla S. e di quello dovuto per il mantenimento dell'ultima figlia nata dal matrimonio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, costituisce infatti il frutto non già di un riesame delle statuizioni adottate nella sentenza di divorzio, ma di una rinnovata valutazione dell'assetto risultante dal provvedimento attributivo dell'assegno, alla luce di circostanze sopravvenute ritenute idonee a determinare una significativa modificazione della situazione economica dell'intimata, e quindi a legittimare un giudizio d'inadeguatezza del contributo precedentemente liquidato. Sotto questo profilo, il decreto impugnato si pone perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione delle condizioni di divorzio, secondo cui il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sul la base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dello emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale cfr. C'ass., Sez. VI, 20 giugno 2014, n. 14143 2 maggio 2007, n. 10133 29 agosto 1998, n. 8654 . Nel ritenere insufficiente l'assegno complessivamente liquidato dalla sentenza di divorzio, la Corte di merito si è peraltro limitata a dare atto del sopravvenuto incremento del costo della vita e delle esigenze della figlia convivente con la S., nonché del venir meno del contributo già corrisposto dal D. per il mantenimento di altre due figlie, nel frattempo divenute economicamente autosuf ficienti, omettendo di porre a confronto la situazione economica dell'intimata con quella del ricorrente, a sua volta interessata da rilevanti mutamenti, puntualmente addotti a sostegno della domanda di riduzione dell'assegno, quali la costituzione di un nuovo nucleo familiare con un'altra donna e la procreazione di altre due figlie. L'apprezzamento in tal modo compiuto non corrisponde pertanto allo schema legale prefigurato dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nell'ambito del quale la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio non si con figura come una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi, ma rappresenta il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, che, pur non essendo sovrapponibile a quella emergente dalla sen tenza di divorzio, in quanto condizionata dall'intervenuto mutamento dello stato di fatto, presuppone anch'essa il raffronto tra le rispettive risorse patrimoniali e reddituali tale comparazione risulta infatti indispensabile alfine di stabilire se i mezzi di cui può disporre il richiedente siano divenuti insufficienti ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza del matrimonio, o che avrebbe potuto ragionevolmente configurarsi sulla base di a spettative maturate nel corso del rapporto, ovvero se le risorse dell'obbligato gli consentano di continuare a versare il contributo precedentemente stabilito Cfr. Cass., Sez. I, 3 gennaio 2011, n. 18 28 agosto 1999, n. 9056 21 giugno 1995, n. 6974 . L'esigenza di una siffatta valutazione s'impone con particolare intensità pro prio in riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, la domanda di riduzione dell'assegno trovi fondamento nell'allegazione di nuovi obblighi familiari, la cui sopravvenienza a carico dell'obbligato comporta, come già affermato da questa Corte, la necessità di verificare se la consistenza dei maggiori oneri sia tale da incidere significativamente sulla sua complessiva situazione economico-patrimo niale, in tal modo impedendogli di continuare a contribuire totalmente o parzial mente al sostentamento degli aventi diritto all'assegno cfr. Cass., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289 30 novembre 2007, n. 25010 23 agosto 2006, n. 18367 . La mancata considerazione di quest'ultimo aspetto, fatto valere dal ricorrente anche in sede di reclamo, si traduce d'altronde, oltre che in una violazione di legge, nell'omesso esame di un fatto che, in quanto suscettibile di orientare in senso diverso la decisione della Corte di merito, giustifica il riconoscimento della sussistenza del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. civ. . Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati iden tificativi delle parti.