Onori e oneri dell’erede

La disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare assistenza materiale e morale a un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14220/16, depositata il 12 luglio. Fratelli sorelle coltelli. La sentenza in commento trae origine da un procedimento instaurato da una donna nei confronti di sua sorella per ottenere una pronuncia di divisione giudiziale di un immobile del quale erano divenute comproprietarie a seguito della morte del padre. La sorella convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva che il testamento olografo del defunto padre istituisse in realtà le due sorelle quali eredi in parti eguali, a condizione che rispettassero l’obbligo di assistenza e cura della madre e che colei la quale si fosse sottratta a tale obbligo avrebbe conseguito in eredità solamente la quota di legittima. Secondo la ricostruzione fornita della convenuta tale condizione non sarebbe stata rispettata dalla sorella. Ne discendeva, pertanto, la necessità di accertare giudizialmente il relativo avveramento e dichiarare la successione testamentaria in luogo di quella legittima. Il Tribunale di primo grado accoglieva le istanze della convenuta, formando il relativo progetto divisionale. La sentenza veniva riformata dalla Corte d’appello, la quale rilevava come la nota clausola che imponeva alle eredi l’obbligo di assistenza e cura della madre costituisse un modus e non una condizione e che, in ogni caso, la sorella attrice in primo grado non si fosse sottratta agli obblighi imposti dal testamento. Clausola testamentaria condizione risolutiva o oneri? La convenuta per il tramite dei propri eredi, essendo nelle more del giudizio anch’ella deceduta , ha adito la Corte di Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, 647, 648 e 1462 c.c. e il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione del testamento olografo del de cuius e alla qualificazione giuridica testamentaria quale condizione risolutiva, poiché questa aveva a oggetto un facere infungibile e doveva essere considerata una clausola di decadenza. La Corte ha rigettato le doglianze, evidenziando la correttezza del ragionamento logico della Corte d’appello. Quest’ultima, difatti, ha escluso che nella specie ricorresse una condizione con una motivazione ritenuta logica, completa e, di conseguenza, incontestabile. La Corte d’appello di Roma ha negato l’esistenza di una condizione sospensiva potestativa alla luce della circostanza che, in tale eventualità, l’efficacia del testamento sarebbe rimasta sospesa fino al relativo avveramento mentre, nel caso di specie, esso era da subito pienamente efficace. Non poteva ricorrere una condizione potestativa risolutiva in quanto il testatore stesso aveva qualificato la clausola come impositiva di un obbligo a carico dell’erede, caratteristica tipica del modus, il quale è tradizionalmente distinto dalla condizione in quanto quest’ultima è un elemento accessoria che produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento del soggetto interessato in ordine al verificarsi dell’evento stesso, senza che trovino applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni. L’assistenza al genitore è suscettibile di valutazione economica? Confermando la sentenza di appello ed escludendo, pertanto, che l’onere apposto al testamento avesse una funzione sanzionatoria, i Giudici della Corte di Cassazione, in primo luogo, pongono l’accento sulle ragioni che hanno spinto il defunto padre ad apporre la clausole. Egli, difatti, nella disposizione testamentaria si era riferito alle eredi a tutte e tre le eredi definendole diletti congiunti”, ponendo sullo stesso piano la moglie e le due figlie e non aveva disposto del suo patrimonio nell’esclusivo o prevalente interesse della sola moglie. Non poteva ritenersi, in primo luogo, dunque, che l’istituzione delle due figlie come eredi fosse finalizzata all’unico scopo di fare sì che esse prestassero assistenza e cura alla madre, con conseguente qualificazione della nota clausola come condizione sanzionatoria” del mancato rispetto di tale funzione. Inoltre, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie una condizione e non un modus in ragione dell’oggetto della prestazione che, secondo i ricorrenti, sarebbe rappresentato da un fare infungibile e, in quanto tale, non suscettibile di valutazione economica. Infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che, in ipotesi di successioni mortis causa , la disposizione testamentaria con cui si è imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale a un terzo vita natural durante configura un onere ai sensi dell’art. 647 c.c. assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare di cui all’art. 1872 c.c

Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 5 maggio – 12 luglio 2016, n. 14220 Presidente Mazzacane – Relatore Correnti Svolgimento del processo In data 14 settembre 1992 S.F. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, S.M.C. , al fine di ottenere una pronuncia di divisione giudiziale dell’immobile sito in omissis , di cui esse erano divenute comproprietarie dopo la morte del padre S.P. , avvenuta nel . Essa esponeva che l’eredità si era devoluta alle due sorelle secondo le norme sulla successione legittima e, con atto Notaio Simoni del 15 settembre 1972, le due eredi avevano diviso alcuni dei beni della comunione il summenzionato immobile sito in era ancora in comunione. S.M.C. si costituiva ed esponeva che aveva rinvenuto di recente il testamento olografo del de cuius il testamento in questione aveva istituito le due figli eredi in parti eguali, a condizione che rispettassero l’obbligo di assistenza e cura della madre A.G. colei che si fosse sottratta a tale obbligo avrebbe conseguito in eredità solo la quota di legittima S.F. si era sottratta al relativo obbligo, con la conseguenza che occorreva accertare giudizialmente se la condizione si fosse o meno avverata sussistevano i requisiti perché fosse dichiarato l’acquisto per usucapione di alcuni dei beni immobili di cui era stata chiesta la divisione. La convenuta domandava, pertanto, che fosse dichiarata la successione testamentaria di S.P. in luogo di quella legittima fosse accertato che la condizione risolutiva presente nel testamento si era verificata, con conseguente attribuzione all’attrice della sola quota di legittima fosse disposta una nuova divisione fosse dichiarata l’usucapione in suo favore di alcuni suoli e fabbricati siti in . Il Tribunale di Viterbo, con sentenza non definitiva n. 419/2000, dichiarava aperta la successione testamentaria e, riconosciuto l’avveramento della condizione risolutiva di cui alla scheda testamentaria del 23 ottobre 1956, attribuiva a S.F. una quota pari ad 1/3 dell’asse ereditario ed a S.M.C. i restanti 2/3. Dopo avere elaborato un progetto divisionale, approvato dalla convenuta, ma contestato dall’attrice, il Tribunale di Viterbo, con sentenza definitiva n. 423/04, faceva proprio tale progetto divisionale. S.F. proponeva appello contro le due sentenza di cui sopra, chiedendone la riforma. Si costituiva S.M.C. , la quale domandava il rigetto dell’appello e, con appello incidentale, riproponeva, in via subordinata, la sua domanda di usucapione. La Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 627/11, rigettava l’appello incidentale e la domanda di usucapione di S.M.C. ed accoglieva l’appello principale, rimettendo la causa sul ruolo per formare il progetto di divisione. A sostegno della decisione adottata la Corte di Appello di Roma evidenziava che - la clausola che aveva imposto alle eredi l’obbligo di assistenza e cura della madre costituiva un modus e non una condizione - S.F. non era venuta meno ad obblighi imposti dal testamento e non sussistevano i presupposti per dichiarare risolta la disposizione testamentaria in suo favore - la domanda di usucapione era infondata. R.C., P., A.M., M. ed E., nella qualità di eredi di S.M.C., proponevano ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. S.F. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 633, 634, 647, 648 e 1362 ss. c.c. ed il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione del testamento olografo del 23 ottobre 1956 ed alla qualificazione giuridica della clausola testamentaria quale condizione risolutiva, poiché questa aveva ad oggetto un facere infungibile e doveva essere considerata una clausola di decadenza. La doglianza è infondata. Infatti, per constante giurisprudenza, in ipotesi di successione mortis causa , la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natura durante alla quale va assimilata, nella sostanza, la clausola oggetto del contendere, con la quale le eredi sono state obbligate a fornire assistenza e cura della madre configura un onere ai sensi dell’articolo 647 c.c. Cass., Sez. 2, n. 11906 del 16 maggio 2013, Rv. 626278 , assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. Cass., Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003, Rv. 559818 Cass., Sez. 2, n. 1154 del 25 febbraio 1981, Rv. 411717 . La corte territoriale, inoltre, ha escluso che, nella specie, ricorresse una condizione con una motivazione logica e completa che, pertanto, non può essere sindacata nella presente sede. Infatti, la Corte di Appello di Roma ha negato l’esistenza di una condizione sospensiva potestativa, alla luce della circostanza che, in tale eventualità, l’efficacia del testamento sarebbe rimasta sospesa fino al relativo avveramento mentre, nella presente controversia, esso era da subito pienamente efficace Cass., Sez. 3, n. 1602 del 29 maggio 1973, Rv. 364443 . Ha chiarito, altresì, che non poteva ricorrere una condizione potestativa risolutiva, in quanto il testatore stesso aveva qualificato la clausola come impositiva di un obbligo a carico dell’erede, caratteristica tipica del modus, il quale è tradizionalmente distinto dalla condizione perché quest’ultima è un elemento accessorio che produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, del soggetto interessato in ordine al verificarsi dell’evento stesso, senza che trovino applicazione nella relativa disciplina i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni Cass., Sez. U, n. 5702 dell’11 aprile 2012, Rv. 621914 . Infine, la corte territoriale ha pure evidenziato che, dalla lettura del testamento si evinceva, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che il de cuius aveva disposto del suo patrimonio non nell’esclusivo o prevalente interesse della sola moglie, ma ponendo sullo stesso piano quest’ultima e le figlie, come si evinceva dall’espressione diletti congiunti con cui si era riferito nella scheda testamentaria a tutte e tre le componenti della sua famiglia. Non poteva ritenersi, quindi, che l’istituzione delle figlie come eredi fosse finalizzata all’unico scopo di fare sì che esse prestassero assistenza e cura alla moglie, con conseguente qualificazione della clausola de qua come condizione sanzionatoria del mancato rispetto di tale funzione. Priva di pregio è, poi, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui, nella specie, sussisterebbe una condizione e non un modus in ragione dell’oggetto della prestazione, che sarebbe rappresentato da un fare infungibile, non suscettibile di valutazione economica. Infatti, per costante giurisprudenza la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex articolo 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario Cass., Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003, Rv. 559818 Cass., Sez. 2, n. 1154 del 25 febbraio 1981, Rv. 411717 . 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. in riferimento all’ipotesi di risoluzione ex articolo 648 c.c. della clausola modale, nonché vizio di motivazione, poiché la corte territoriale aveva qualificato la clausola come modus senza che la questione fosse stata dibattuta dalle parti e nonostante in primo grado anche la controparte avesse accettato di considerarla una condizione. Inoltre, essi sostengono che non sarebbe stata corretta l’affermazione della Corte di Appello di Roma, secondo cui il testamento non sarebbe stato eseguibile prima della sua pubblicazione. Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza, la diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d’appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell’impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purché egli operi nell’ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il petitum e la causa petendi , non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto Cass., Sez. 1, n. 16213 del 31 luglio 2015, Rv. 636495 . Nella specie, la corte territoriale si è limitata ad interpretare una clausola del testamento per valutare se ricorresse o meno una condizione risolutiva come prospettato dai ricorrente, rispettando il petitum , la causa petendi e gli elementi di fatto dedotti. Il profilo concernente la pubblicazione del testamento, invece, non assume alcun rilievo, considerato che la decisione della Corte di Appello di Roma si è fondata sulla qualificazione della clausola de qua come istitutiva di un modus e non di una condizione, presupposto sul quale si basavano le pretese di S.M.C. . 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine a fatti controversi e decisivi del giudizio, poiché la corte territoriale non aveva valutato correttamente le prove testimoniali assunte, così escludendo che S.F. fosse venuta meno ai suoi obblighi verso la madre. L’esame di tale motivo, peraltro, è da considerare superfluo, alla luce del rigetto delle prime due doglianze. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 c.c. e 115 c.p.c., poiché non era stata accolta la domanda di usucapione e non erano state ammesse le prove articolate sul punto. La doglianza è infondata. Infatti, la corte territoriale, con motivazione logica e completa, che non può essere sindacata nella presente sede, ha respinto la domanda dei ricorrenti in quanto le sorelle S. , dopo la morte della madre, unica usufruttuaria dei beni, avvenuta nel 1968, avevano diviso l’asse, stabilendo, con atto del 19 settembre 1992 rectius, dalla lettura del ricorso e del controricorso, 15 settembre 1972 , che il terreno de guo rimanesse in comproprietà fra di loro. Se ne ricava che il termine ventennale per usucapire sarebbe dovuto decorrere da tale ultima data, con la conseguenza che, al momento della notificazione dell’atto introduttivo, effettuata il 14 settembre 1992, detto termine non era ancora decorso. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.