Se sei un cittadino straniero e hai legami familiari in Italia hai diritto al ricongiungimento familiare

In tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il Paese d’origine, si applica anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, anche se non si trova nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare.

Con la pronuncia n. 14176/16, depositata il 12 luglio, il Supremo Collegio ha disposto quanto segue. Il caso. Il Giudice di pace aveva respinto l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ancona nei confronti di un cittadino marocchino. Lo stesso aveva infatti affermato che i motivi addotti dal ricorrente necessità di cure mediche, matrimonio in Italia con donna regolarmente soggiornante in Italia, e da cui ha avuto una figlia per giustificare l’inottemperanza di un precedente ordine di allontanamento emesso dal Questore non appaiono idonei ad accogliere il ricorso, non essendo stata provata l’impossibilità di ottenere le cure mediche nel Paese di origine e la convivenza con la moglie. Ricorre allora per cassazione il cittadino straniero. Con il primo motivo, ritiene che la decisione sia stata fondata sulla ricognizione di un elemento irrilevante quale la convivenza, che l’art. 19 del T.U. immigrazione riferisce solo all’ipotesi di matrimonio dello straniero con cittadino/a italiano con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia valutato la circostanza decisiva della nascita della figlia che comporta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’annullamento dell’espulsione e il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare con il terzo rileva la violazione dell’art. 8 della C.E.D.U. che comporta l’attribuzione al giudice ordinario di poteri di annullamento con effetti sostitutivi dell’azione amministrativa contrastante con il diritto fondamentale sancito dalla norma infine, il ricorrente afferma che il decreto prefettizio è illegittimo in quanto insussistenti i presupposti del pericolo di fuga. Espulsione del cittadino straniero. Per la Suprema Corte il ricorso appare del tutto fondato. In tema di espulsione del cittadino straniero, infatti, l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il Paese d’origine, si applica anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all’art. 8 C.ED.U., il quale limita l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare. La Corte ritiene pertanto che il ricorso vada accolto con conseguente cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Ancona.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 8 aprile – 12 luglio 2016, n. 14176 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta Rilevato che 1. Il Giudice di Pace, con ordinanza n. 91/14, ha respinto l'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona il 14 aprile 2014 nei confronti del cittadino marocchino A.M.M.M.A. Il Giudice di pace ha affermato che i motivi addotti dal ricorrente necessità di ricorrere a cure mediche in Italia, matrimonio in Italia con L.K., regolarmente soggiornante in Italia, e da cui ha avuto una figlia per giustificare l'inottemperanza di un precedente ordine di allontanamento emesso dal Questore non appaiono idonei ad accogliere il ricorso non essendo stata provata l'impossibilità di ottenere le cure mediche nel paese di origine e la convivenza con la K 2. Ricorre per cassazione M.A.A. affidandosi a quattro motivi di impugnazione a violazione e falsa applicazione dell'art. 19 T.U. immigrazione d.lgs. n. 286/1998 b omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio c violazione dell'art. 8 C.E.D.U. d violazione e falsa applicazione della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri dell'U.E. quanto al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare cd. direttiva rimpatri , direttamente applicabili dal 21 dicembre 2010. 3. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ritiene che la decisione sia stata fondata sulla ricognizione di un elemento irrilevante quale la convivenza, che l'art. 19 del T.U. immigrazione riferisce solo all'ipotesi di matrimonio dello straniero con cittadino/a italiano. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia valutato la circostanza decisiva della nascita della figlia che comporta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'annullamento dell'espulsione, e il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ex art. 29 t.u. e all'accoglimento dell'istanza ex art. 31. Il ricorrente richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che antepone la tutela del minore anche alle valutazioni relative alla pericolosità sociale. Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione dell'art. 9 della C.E.D.U., norma di diretta applicazione nel nostro ordinamento e che comporta l'attribuzione al giudice ordinario di poteri di annullamento con effetti sostitutivi dell'azione amministrativa contrastante con il diritto fondamentale sancito dalla norma convenzionale C. Cost. n. 140/2001. C.E.D.U., Aoulmi c. Francia del 17 gennaio 2006, Ezzohudi c. Francia del 13 febbraio 2001 . Infine con il quarto motivo il ricorrente afferma che la conferma del decreto prefettizio, anche con specifico riferimento all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica risulta illegittimo in quanto sono insussistenti i presupposti del pericolo di fuga ovvero della minaccia all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sicurezza nazionale così come quella del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta. 4. Non svolgono difese la Prefettura e la Questura intimate. Ritenuto che 5. Il ricorso appare fondato alla luce della giurisprudenza Cass. civ. sez. 1 15362 del 22 luglio 2015 secondo cui in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all'art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui Cass. civ. sez. VI-1 n. 14610 del 13 luglio 2015 . 6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso. La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Ancona cui la causa va rinviata anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia a diverso Giudice di pace di Ancona anche per le spese del giudizio di cassazione.