Maggiorenne e a caccia di autonomia: confermato il mantenimento da parte del padre

Il giovane, di appena 23 anni, ha investito su se stesso, pagandosi le spese del corso di pilotaggio che gli ha consentito di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. Nella prima fase del suo percorso, però, è comunque necessario il contributo del genitore, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dal ragazzo.

Raggiunta la maggiore età, il giovane investe su se stesso, con un corso di pilotaggio che gli consente un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Ciò rende ancora più importante, nella prima fase di autonomia del ragazzo, il contributo economico dei genitori Cassazione, ordinanza n. 13609/2016, Sezione Sesta Civile, depositata il 4 luglio . Aiuto. Ufficializzata la rottura tra i due coniugi, i giudici caricano sull’uomo anche il mantenimento del figlio . Il padre, però, prova a riavere indietro, con tanto di decreto ingiuntivo , le somme versate nel periodo luglio 2002 – agosto 2003 , richiamando la dichiarazione giudiziale relativa alla cessazione dell’obbligo contributivo per la raggiunta autonomia economica del figlio maggiorenne . Richiesta, quella avanzata dall’uomo, teoricamente plausibile, proprio alla luce degli obiettivi raggiunti dal ragazzo, ormai 23enne. Tuttavia, secondo i giudici non possono essere trascurate le difficoltà incontrate dal figlio all’inizio del percorso per il raggiungimento di una piena autonomia. Più precisamente, vengono poste in evidenza primo, la iniziale posizione di lavoratore in prova secondo, la connessa e limitata retribuzione percepita terzo, le spese sostenute per il corso di pilotaggio, intrapreso proprio per rendersi autonomo, anche economicamente quarto, l’ oneroso mutuo sulle sue spalle, seppur garantito dalla fideiussione dei genitori . A fronte di questo quadro, cioè alla luce delle ragioni economico-familiari del ragazzo, desideroso di trovare un’autonomia professionale ed abitativa , appare doveroso l’aiuto fornito dal padre con il mantenimento previsto in origine dal giudice. Nessuna possibilità, quindi, per il genitore di riavere indietro le cifre versate, richiamando semplicemente l’ autonomia economica e professionale del figlio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 giugno – 4 luglio 2016, numero 13609 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 16 agosto 2014, la Corte d'Appello di Roma, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, ha respinto l'impugnazione proposta dal signor C.S., contro la pronuncia del Tribunale di quella stessa città che aveva revocato il decreto ingiuntivo a lui rilasciato per il recupero, nei confronti dell'ex coniuge, signora F.F., della somma a titolo di assegno corrisposto per il mantenimento del figlio, P.S., maggiorenne, per il periodo dal luglio 2002 - agosto 2003, dopo la dichiarazione giudiziale della cessazione dell'obbligo contributivo per la raggiunta autonomia economica del figlio medesimo. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle previsioni di cui agli artt. 447 c.c. e 545 c.p.c. e del principio di diritto enunciato da diversi precedenti di questa Corte Cass. nnumero 11863/04 28987/08 in considerazione del fatto che l'entità dell'assegno corrisposto per un altro anno aveva mantenuto il carattere alimentare in rapporto alla iniziale retribuzione di lavoratore in prova ed all'entità della retribuzione da questo percepita nonché all'oneroso mutuo, garantito dalla fideiussione dei genitori, da cui egli era gravato nonché dalle spese sostenute per il corso di pilotaggio, intrapreso proprio per rendersi autonomo anche economicamente. Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il S., con atto notificato il 22 maggio 2015, sulla base di due motivi violazione e falsa applicazione degli arti. 445 e 447 c.c., 545 c.p.c., 2033, 2034 e 2043 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia . La signora F. ha resistito con controricorso. Il ricorso, che merita una congiunta trattazione dei due mezzi di doglianza, tra di loro strettamente connessi, appare manifestamente infondato giacché con essi mira più che a censurare un error iuris, contenuto nella sentenza impugnata, a far valere un vizio motivazionale che, in riferimento alle sentenze come quella oggetto del presente giudizio pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della legge numero 134 del 2012 che ha convertito il DL numero 83 del 2012 , s'infrange sull' interpretazione così chiarita dalle SU civili nella Sentenza numero 8053 del 2014 la riformulazione dell'ara. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall'articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, cono. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciatile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Infatti, nella specie, il giudice distrettuale ha chiaramente spiegato le ragioni economico-familiari del giovane figlio, encomiabilmente desideroso di trovare un autonomia professionale ed abitativa, che l'hanno, da un lato, portato a negoziare un mutuo e dall'altro a pagare un costoso corso di pilotaggio, che poi l'hanno reso autonomo ed inserito nello stesso mondo lavorativo dove in precedenza ha svolto la propria carriera il genitore. Né in una limitatissimo e giustificato lasso temporale, segnato dai detti impegni economici, pienamente onerati - e con frutto - dal giovane figlio di 23 anni , capace di un rapido inserimento lavorativo, può dirsi irrazionale il giudizio dei giudici di merito in ordine alla valutazione della natura alimentare dell'erogazione, proseguita de facto, in quanto l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 C.C., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una effettiva e completa condizione di indipendenza economica. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 numero 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente infondato. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche sia scritte sia in sede di discussione che tali critiche, imperniate tutte sulla ritenuta ripetibilità delle somme corrisposte, nel corso di un anno solare, nell'interesse del figlio maggiorenne perché dichiarato autosufficiente con sentenza passata in giudicato e, quindi, anche del difetto del carattere alimentare di quelle prestazioni di danaro, non sono fondate che, infatti, a tale proposito, questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza numero 28987 del 2008 ha affermato il principio di diritto, cui il giudice a quo si è attenuto con accertamento in fatto non censurabile anche perché congruamente motivato e, precisamente, quello secondo cui il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto che, in forza della reiezione del ricorso, conseguono a le spese processuali a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo b non anche il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso, pur proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e rigettato , essendosi discusso di problemi relativi ai figli della coppia, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. numero 115 del 2002, è esentato dal pagamento del contributo unificato quando - come nella specie - si tratti di una causa relativa al processo di separazione in cui si sia discusso anche di questioni relative ai figli capo IV del titolo II del Libro IV del c.p.C. , essendo compreso, un tale caso, fra quelli stabiliti nei commi 2 e 3 del menzionato articolo 10 del TU del 2002 che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte, Respinge il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi € 3.100,00, di cui e 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dall'articolo 13, comma l-quater,del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.