Lui traditore e violento, lei sopporta per anni: separazione addebitabile comunque al marito

Rottura provocata dai comportamenti dell’uomo. Egli ha maltrattato e tradito ripetutamente la moglie. Irrilevante il fatto che lei abbia aspettato parecchi anni prima di dare il ‘la’ alle pratiche per la separazione.

Aggressivo, violento e traditore. Non esattamente il marito ideale Logico, di conseguenza, addebitare a lui la crisi definitiva della coppia. Irrilevante il fatto che la donna abbia avuto la forza di tenere in piedi il matrimonio, sopportando per anni le angherie del coniuge Cassazione, ordinanza n. 12541, sezione sesta civile, depositata 17 giugno . Condotte. Nessun dubbio, sia in Tribunale che in Corte d’appello, sulle responsabilità del marito, colpevole di aver tenuto un comportamento violento e maltrattante nei confronti della consorte. Ciò, ovviamente, rende scontata la decisione con cui viene addebitata a lui la separazione della coppia. Unica vittoria per l’uomo la riduzione, in secondo grado, dell’ assegno di mantenimento , portato da 3.000 euro mensili a 1.500 euro mensili . Il legale del marito, però, sceglie di contestare nuovamente in Cassazione l’ addebito della rottura. Elemento centrale nella linea proposta dal difensore è il richiamo ai tempi di reazione della donna ella, viene sottolineato, ha deciso tardivamente di percorrere la strada della separazione . Tale osservazione è subito demolita dai magistrati del ‘Palazzaccio’. A loro dire, è vero che la moglie si è indotta tardivamente alla separazione e sotto la spinta dei figlia , ma la sua condotta è comprensibile alla luce del tentativo di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui è durato . Per i giudici, la donna ha provato in tutti modi a tenere insieme la propria famiglia, tollerando i comportamenti del coniuge. A un certo punto, però, si è resa conta di non poter più sopportare aggressioni, fisiche e morali, e infedeltà da parte del marito . Di conseguenza, è da confermare, senza alcun tentennamento, l’ addebito al marito per la separazione coniugale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 marzo – 17 giugno 2016, n. 12541 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale di Massa, con sentenza dell'8 febbraio 2013, ha dichiarato la separazione dei coniugi G.S.R. e R.S., ha dichiarato l'addebito della separazione a carico del R., cui ha imposto un assegno di mantenimento di 3.000 euro mensili e la condanna alle spese del giudizio. 2. Ha proposto appello R. investendo le statuizioni relative all'addebito, alla misura eccessiva dell'assegno e alla condanna alle spese processuali. 3. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 82/13 del 20 giugno - 10 luglio 2013, ha confermato la pronuncia di addebito con riferimento al comportamento violento e maltrattante del R. nel corso dei matrimonio, ha rideterminato l'assegno di mantenimento in 1.500 euro mensili in considerazione delle condizioni economiche del R. che non consentono una misura dell'assegno come quella statuita in primo grado. Ha compensato per 1/3 le spese del primo grado e per 2/3 quelle del secondo grado ponendo la quota residua a carico del R 4. Ricorre per cassazione G.S.R. affidandosi a due motivi di impugnazione a violazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c., 151 c.c., 2697 c.c. relativamente alla conferma della pronuncia di addebito b violazione dell'art. 156 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. relativamente alla misura dell'assegno che secondo il ricorrente comporterebbe il godimento da parte della S. di un reddito sensibilmente superiore a quello che rimarrebbe al ricorrente dopo la decurtazione di 1.500 euro mensili. 5. Non svolge difese R.S Ritenuto che 6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la pronuncia sull'addebito che è stata emessa in seguito alle deposizioni testimoniali che attestano, secondo la valutazione della Corte di appello, un comportamento violento e maltrattante da parte del R. nei confronti della moglie la quale si sarà pure indotta alla separazione tardivamente e sotto la spinta dei figli ma ha fatto ciò dopo aver tentato di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui è durato fino a che ha ritenuto di non poter più sopportare aggressioni fisiche e morali e infedeltà da parte del marito. 7. Anche il secondo motivo è inammissibile per la generica prospettazione della violazione di legge che sottende in realtà una richiesta di riesame nel merito della situazione economica delle parti. E' comunque infondato perché la Corte di appello ha dato atto nella sua motivazione non solo dei redditi percepiti pacificamente dalle parti ma anche del patrimonio finanziario e immobiliare del R. e anche in questa prospettiva ha liquidato la misura dell'assegno. a. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso. La Corte vista la relazione sopra riportata che condivida letta la memoria difensiva del ricorrente rilevato che il ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.