Bonifici dall’anziana madre: condizioni precarie per la donna. Contributo più corposo dal marito

Smentita la visione secondo cui quei movimenti economici erano la testimonianza di un lavoro ‘in nero’. Invece ci si trova di fronte alla prova delle difficoltà vissute dalla donna, anche a causa della eccessiva esiguità dell’assegno corrispostole dal marito.

Bonifici a ripetizione rimpinguano il conto corrente della moglie. Tale dato, però, non è sufficiente per attribuirle un lavoro ‘in nero’ e per ridurre, di conseguenza, l’assegno che dovrà versarle il marito Cassazione, ordinanza n. 12218/16, sezione Sesta Civile, depositata il 14 giugno . Difficoltà. Davvero pochi i 400 euro previsti dal giudice, a chiusura del procedimento di separazione , a favore della donna. Errato, spiegano i Magistrati della Cassazione, il ragionamento che ha portato a quella cifra. Difatti, il dato relativo ai bonifici ricevuti alla donna è di facile lettura si tratta di un aiuto fornito dalla madre, e non è, invece, la prova di un rapporto di lavoro non denunciato . Anzi, paradossalmente, proprio quei bonifici sono la testimonianza delle difficoltà economiche della donna, che si lamenta, non a caso, per l’esiguo importo dell’assegno versatole mensilmente dal marito e per l’ esiguità dei propri redditi . Tutto ciò fa ritenere necessario per la donna un contributo più sostanzioso da parte del marito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 8 aprile – 14 giugno 2016, n. 12218 Presidente/Relatore Dogliotti Ordinanza In un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22/7/2010, affidava i due figli minori F. e S. ad entrambi i genitori, A.M. e D.B.L., con collocamento presso la madre assegnava la casa coniugale alla madre stessa e poneva a carico dei padre assegno di €. 300,00 mensili per i figli ancora, a carico dei marito per la moglie, assegno di €. 400,00 mensili. La Corte di Appello, con sentenza in data 26/11/2013, poneva a carico dei padre la totalità delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative per i figli da concordarsi tra i coniugi. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso il marito. Va osservato, che, per giurisprudenza consolidata, l'assegno, anche in sede di separazione, va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi per tutte, Cass. N. 2156/2010 i il giudice a quo ha erroneamente interpretato l'art. 156 c.c Ha bensì affermato che il reddito dei marito è in costante , seppur lieve, ascesa la moglie gode dei solo importo dell'assegno a suo favore tuttavia il giudice a quo richiama l'importo di vari bonifici a favore della moglie, ipotizzando implicitamente l'esistenza di un rapporto di lavoro non denunciato. Ha precisato la moglie che il bonifico corrispostole proviene da sua madre cui corrisponde il nominativo indicato nella sentenza stessa, essendo troppo limitato l'attuale importo dell'assegno da parte del marito. Va del resto precisato al riguardo, tra le altre, Cass. N. 6.200 del 2009 che il coniuge obbligato non è esonerato nei confronti dell'altro coniuge, ove questi riceva forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie quando tale aiuto si sia reso necessario dalla esiguità del reddito del beneficiario. E' stata invece congruamente motivato il rigetto della richiesta di modifica del regime di visita con riguardo alla figlia il figlio nelle more è diventato maggiorenne . Del resto è la stessa ricorrente ad affermare che al riguardo è ormai cessata la materia dei contendere. Va pertanto cassata la sentenza impugnata, in punto assegno per la moglie, con rinvio alla medesima Corte di merito in diversa composizione, rimanendo assorbita ogni richiesta relativa alle spese giudiziali che saranno esaminate dal giudice a quo, anche riguardo a quelle dei presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie parzialmente il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 Digs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.