Per la permanenza temporanea in Italia del genitore priorità alla valutazione dello sviluppo psico-fisico del minore

Secondo il d.lgs. n. 286/1998, il genitore straniero privo del permesso di soggiorno è autorizzato a permanere in Italia per un periodo determinato alle condizioni previste dall’art. 31, comma 3 del decreto citato.

Il caso. Un cittadino straniero, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 286/1998 chiedeva al Tribunale dei Minorenni l’autorizzazione temporanea a permanere in Italia in quanto genitore di minore che si trovava già sul territorio dello Stato, in tenera età e affetta da patologie gravi ritardo nel linguaggio e impossibilità di deambulazione autonoma . In primo grado la richiesta veniva respinta e così pure in Corte d’Appello. Il genitore proponeva allora ricorso in Cassazione. Non sono necessarie situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionali. Per l’applicazione dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non sono necessarie situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionali, essendo sufficiente valutare se può configurarsi, con giudizio prognostico, un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che possa derivare dall’allontanamento di uno dei genitori, tenuto conto del quadro complessivo delle condizioni del minore nel caso di specie il danno effettivo, concreto e percepibile non era riconducibile ad una generica e standardizzata condizione di disagio essendo caratterizzato da patologie serie che richiedono cure e particolare attenzione proprio nella fase della crescita, essendo legate allo sviluppo psico-fisico del minore . Secondo il d.lgs. n. 286/1998, il genitore straniero privo del permesso di soggiorno è autorizzato a permanere in Italia per un periodo determinato alle condizioni previste dall’art. 31, comma 3 del decreto citato. La norma così dispone Il tTribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia . Nel caso di specie la richiesta era stata respinta in primo grado poiché era emerso che il genitore era stato condannato per violenza sessuale in danno di una donna che aveva da poco partorito ed era ospite in casa sua. La Corte d’Appello aveva poi confermato il diniego spiegando che per concedere il permesso sarebbe necessaria una situazione pregiudizievole che possa compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore. Nella fattispecie però, ad avviso dei giudici, le condizioni di salute non erano così gravi, né evidenziavano una particolare situazione di emergenza o di necessità di essere curato in Italia. Anzi la minore aveva già subito degli interventi chirurgici da neonata con esito positivo e il lieve ritardo nel linguaggio era giudicato compatibile con la nazionalità diversa dei genitori. In passato infatti, parte della giurisprudenza ha fornito un’interpretazione restrittiva della locuzione gravi motivi”, richiedendo l’accertamento di situazioni di emergenza di natura eccezionale e contingente in questo senso v. Cass. 11624/2001, Cass. 3991/2002 e ancora Cass. 17194/2003 . Il cittadino straniero affidava il proprio ricorso ad un unico motivo censurando la decisione della Corte d’Appello per non aver valutato adeguatamente la complessiva condizione psico-fisica della minore come risultante dalle allegazioni prodotte. Dai documenti infatti sarebbero emersi gravi ritardi nello sviluppo psico-motorio, nel linguaggio e incapacità a deambulare, oltre a ipotonia marcata e epilessia parziale. Inoltre la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del prioritario interesse del minore di rango costituzionale. La Cassazione accoglie il ricorso sollevato dal genitore ricordando il precedente deciso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 21799 del 2010. Infatti la temporanea autorizzazione a permanere in Italia prevista dall’art. 31 d.lgs. n. 286/1998, secondo l’indirizzo interpretativo più recente, non impone necessariamente la sussistenza di una situazione di emergenza o di circostanze legate strettamente alle condizioni di salute del minore. Tutela dello sviluppo del fanciullo. Ciò che il giudice deve compiere è un giudizio prognostico e valutare, considerate tutte le circostanze del caso di specie, se l’allontanamento del familiare può determinare un qualsiasi danno, purché effettivo e concreto, al complessivo equilibrio psico-fisico del minore. Peraltro bisogna trovarsi dinanzi a situazioni di non lunga e indeterminabile durata o stabilità che esulino dal normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello del familiare. In altre parole, ciò che ispira l’art. 31 è la tutela dello sviluppo del fanciullo sottolineandone il preminente interesse in relazione all’età e/o alle condizioni di salute anche psichiche nonché al pregiudizio che gli può derivare dall’allontanamento forzato dei familiari in questo senso Cassazione n. 22080 del 2009 e Cassazione n. 823 del 2010 . Nella fattispecie in esame il giudizio prognostico deve essere ancora più rigoroso e stringente considerando attentamente sia il quadro di patologie lamentate per il minore, sia per i tratti della personalità del genitore legate anche alla non contestata condanna penale. Gli Ermellini osservano che un simile giudizio è del tutto mancato, essendosi i giudici di merito limitati a non considerare particolarmente gravi le condizioni di salute e di disagio del minore. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione affinché svolga il giudizio prognostico sopra indicato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 marzo – 8 giugno 2016, n. 11788 Presidente Ragonesi – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20091/2014 La Corte d'Appello di Ancona, confermando il provvedimento di primo grado ha respinto il ricorso proposto da M.E.B.M. ai sensi dell'art. 31 digs n. 286 del 1998 alfine di ottenere autorizzazione temporanea a permanere in Italia in quanto genitore convivente con minore affetta da patologia grave ritardo nel linguaggio ed impossibilità di deambulazione autonoma , oltre che in tenera età. la minore è nata il giorno 8/5/2010 . Il tribunale aveva sottolineato nel provvedimento di rigetto che il richiedente era stato condannato per violenza sessuale in danno di una donna che aveva da poco partorito ed era ospite in casa sua. La Corte d'Appello, a sostegno della decisione assunta ha evidenziato che la condizione della minore risulta caratterizzata da stabilità e non da temporaneità e che le ragioni di disagio indicato non sono altro che le ordinarie necessità di accompagnare il processo d'integrazione ed il percorso educativo e formativo della minore. L'art. 31 non è diretto a salvaguardare il generale diritto alla convivenza tra genitori e figli ma è necessario che la minore sia esposta ad una situazione pregiudizievole che possa gravemente compromettere lo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo. Le complessive condizioni di salute della minore non hanno presentato peculiarità, avendo la stessa subito da neonata interventi chirurgici con esito positivo mentre il lieve ritardo nel linguaggio è compatibile con la nazionalità diversa e straniera dei genitori. La certificazione sanitaria prodotta nel 2012 che attesta le difficoltà di deambulazione non evidenzia una situazione di emergenza o la necessità indefettibile per la minore di essere curata in Italia. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Nel primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 e l'omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d'Appello esaminato la condizione complessiva riguardante l'integrità psico fisica della minore così come risultante dalla documentazione offerta. La minore, alla luce di tale documentazione, risulta affetto da notevole ritardo nello sviluppo psico motorio da ritardo nel linguaggio, incapacità a deambulare, ipotonia marcata strabismo e deficit visivo, oltre che epilessia parziale secondariamente generalizzata in sindrome mal formativa. E' stato riscontrato da documentazione del 2014 ritardo costituzionale crescita/pubertà, sindrome polimalformativa in fase di definizione diagnostica, cardiopatia congenita operata. Si tratta di condizioni che integrano perfettamente il parametro normativo, essendo tutt'altro che ordinarie e generali, trattandosi di un quadro complesso e non modesto che richiede il costante intervento paterno. L'interesse del minore, così come garantito a livello costituzionale e convenzionale conduce pertanto a ritenere applicabile nella specie il predetto articolo 31. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili censurati. In primo luogo deve rilevarsi che le Sezioni Unite con la pronuncia n. 21799 del 2010 che si riporta La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare hanno fornito un'interpretazione del parametro normativo dell'art. 31 dalla quale non ci si deve discostare. In particolare le S. U. hanno sottolineato che non sono necessarie situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionali, essendo sufficiente valutare se può configurarsi con giudizio prognostico un danno effettivo concreto percepibile ed obiettivamente grave che possa derivare dall'allontanamento di uno dei genitori, tenuto conto del quadro complessivo delle condizioni del minori, che nella specie è tutt'altro che riconducibile ad una generico e standardizzata condizione di disagio essendo caratterizzato da patologie serie che richiedono cure e particolare attenzione proprio nella fase della crescita, essendo legate allo sviluppo psico fisico del minore. In questa peculiare fattispecie deve essere svolto un giudizio prognostico puntuale e rigoroso, tanto più necessario per il quadro di patologie non banale ascrivibile alla minore e per i tratti di personalità paterna desumibili dalla non contestata grave condanna penale, da eseguirsi presumibilmente con consulenza tecnica d'ufficio, è del tutto mancato. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto e la pronuncia cassata con rinvio. . La Corte condivide la relazione depositata, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'Appello di Ancona in diversa composizione perché svolga un giudizio prognostico puntuale e rigoroso, tanto più necessario per il quadro di patologie non banale ascrivibile alla minore e per i tratti di personalità paterna desumibili dalla non contestata grave condanna penale. P.Q.M. La corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.