Il cane “fido” si separa in Tribunale ...

Il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158, comma 2, una specifica indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento all'interesse della prole.

Grazie al cielo, per ora, il Giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi dell'assegnazione degli animali, né della loro relazione con i coniugi in sede di separazione tuttavia, in presenza di accordi liberamente assunti dai consorti per la gestione del cane, non è preclusa l'omologa delle condizioni di separazione portate al vaglio del giudice, anche quando queste attengano esclusivamente alla gestione dell'animale domestico sotto il profilo relazionale ed economico. Il caso. Una coppia di coniugi, senza figli, senza proprietà comuni ed economicamente autosufficienti, ha presentato ricorso per separazione consensuale regolando essenzialmente la gestione del loro animale domestico dal punto di vista economico e relazionale affettivo. Il Tribunale, dopo una meritata tirata di orecchie con la quale ha deprecato la caduta di stile sul piano culturale delle parti per aver ricalcato impropriamente la terminologia delle clausole adottate in tema di affidamento, collocamento e protocollo di visita dei minori e dopo aver invitato i coniugi a regolare stragiudizialmente dette faccende in caso di divorzio e/o modifica delle condizioni di separazione, ha rilevato che nulla ostava all'omologa delle condizioni di separazione pattuite in quanto queste non urtavano di fatto alcuna norma cogente, nè principi di ordine pubblico. Spese di mantenimento e di cura del cane. In particolare ha rilevato che, quanto alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, dette condizioni hanno sicuramente un contenuto economico al pari di qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare mentre, quelle relative a questioni di affezione dell'animale, pur non avendo un contenuto economico, attengono a questioni che per la coppia rivestono un particolare interesse e tale interesse, per essere meritevole di tutela, non deve necessariamente esaurirsi nella sola sfera patrimoniale, come previsto dall'art. 1174 c.c Tanto detto, premesso che in caso di disaccordo tra i coniugi il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi dell'assegnazione degli animali di affezione, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a procedere nel merito di dette questioni regolate autonomamente dalle parti, ma il Tribunale deve limitarsi solo a verificare la sussistenza dei presupposti dell'omologazione come sopra richiamati e perciò la conformità della regolamentazione proposta con l'ordine pubblico e le prescrizioni del nostro ordinamento.

Tribunale di Como, sez. Civile, sentenza 3 febbraio 2016 Presidente/Relatore Montanari Fatto e diritto A scioglimento della riserva che precede, vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai coniugi e in data. - 1 - 2016 osservato che le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente stante la assenza di prole, la mancanza di beni in comune e la dichiarata autosufficienza economica di entrambi iconiugi , la gestione di un animale domestico della coppia cane sotto il profilo sia economico sia relazionale essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, talché la parte che si dolga di vizi del consenso circa gli accordi separativi può agire con la azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà dei coniugi in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione patrizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158 2 co. c.c. la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi cfr. Cass. 9287/97, 2602/13 ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni di cui ai paragrafi 3- 4 - del ricorso relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talché nulla quaestio circa il loro inserimento nella presente sede e conseguente omologa quanto alle condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l'animale paragrafo 5 e parte del3 , esse ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l'animale in via alternata e la responsabilità sullo stesso trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia secondo la definizione di cui alla Convenzione di Strasburgo 13/11/1987 e alla legge R. Lombardia 20/7/2006 , non v'è dubbio che dette questioni, al di là della impropria assimilazione alla relazione genitoriale sul piano lessicale, rivestano un particolare interesse per i coniugi, interesse che, nella materia negoziale, per risultare meritevole di tutela, non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale, siccome previsto dallo art. 1174 c.c. come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito ord. 2/3/2011 Trib. Milano , in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all'uno o all'altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, almeno sinora, ovvero de iure condito, essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, una estensione in tal senso dell'oggetto dei procedimenti di famiglia, come evincesi dal disegno di legge 3231 della XVI legislatura, che prevede di introdurre l'art. 455 ter c.c. affido di animali familiari in caso di separazione dei coniugi con previsione anche della audizione di esperti del comportamento animale per contro nella presente sede, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione come sopra richiamati a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico. P.Q.M. Omologa le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi come da verbale. - - 2016. Si comunichi al competente ufficio di stato civile a cura della cancelleria.