Figlia via, niente più casa coniugale alla madre: alloggio di nuovo in mano al Comune

L’abitazione era stata prima assegnata all’uomo e poi concessa dai giudici all’ex moglie, che aveva ottenuto l’affidamento della figlia minore. Ora, però, la bambina è divenuta maggiorenne ed è andata a vivere altrove. Legittima la pretesa dell’ente pubblico.

Fuori dalla porta. Per la donna nessuna possibilità di restare ancora in casa. Essa è stata assegnata dal Comune all’ ex coniuge e poi concessa a lei come abitazione coniugale in sede di separazione, a seguito dell’affidamento della figlia minore. Decisivo il fatto che la bambina sia divenuta ora una ragazza, e che ella, superati i 18 anni di età, sia andata a vivere altrove, abbandonando l’appartamento condiviso con la madre Cassazione, sentenza n. 7621/16, sezione Terza Civile, depositata il 18 aprile . Alloggio. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è il provvedimento del Comune, che ha chiesto di riavere la disponibilità dell’ alloggio , appartenente alla categoria della edilizia economica e popolare . Protesta forte della donna. Ma i giudici danno ragione all’ente pubblico valida l’ordinanza dirigenziale del Comune . Non contestabile, quindi, il diritto di agire in autotutela per ottenere il rilascio dell’alloggio . In sostanza, poiché ci si trova di fronte alla assegnazione della casa coniugale, a suo tempo giustificata dall’affidamento della figlia minore alla madre, per i giudici una volta revocata l’assegnazione da parte del Tribunale – essendo la ragazza, ora maggiorenne, andata ad abitare altrove –, non vi sono affatto i presupposti per consentire alla donna di continuare a godere dell’immobile , peraltro originariamente attribuito all’ ex coniuge. E ora le valutazioni compiute tra primo e secondo grado vengono condivise dalla Cassazione. Per i Magistrati è evidente che l’assegnazione, in sede giudiziale, della casa familiare costituisce la ragione giustificatrice del rapporto di locazione. E ciò ha comportato l’obbligo di uniformarsi alla decisione del giudice , anche in caso di revoca dell’attribuzione dell’abitazione. Di conseguenza, venuta meno l’assegnazione giudiziale, quale ragione legittimante il contratto , la donna è divenuta occupante sine titulo . Assolutamente corretta, quindi, la decisione del Comune di chiedere il rilascio dell’alloggio .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 novembre 2015 – 18 aprile 2016, n. 7621 Presidente Spirito – Relatore Scrima Svolgimento del processo M.L. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 961/2010 del 17 dicembre 2010 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta a sentir accertare la natura locativa del rapporto instaurato con l’Amministrazione Comunale a decorrere dal 4 aprile 2003 e a sentir dichiarare illegittima e disapplicare l’ordinanza dirigenziale del Comune di Grosseto n. 296 del 13 aprile 2010. Il Tribunale aveva motivato la sua decisione affermando che il diritto dell’ente di agire in autotutela per ottenere il rilascio dell’alloggio economico e popolare trovava il suo fondamento nel titolo V della LR. Toscana 96/1996 e che il permanere della ricorrente nell’immobile dava luogo ad un’ipotesi di occupazione sine titolo , in quanto a detta tipologia di rapporti di locazione non si applicava l’art. 6 della L. 392/1978 ma la norma speciale dell’art. 18 L.R. Toscana 96/1996 citata, che prevedeva che l’ente gestore, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, dovesse uniformarsi alla decisione del giudice. Pertanto, trattandosi di assegnazione della casa coniugale a suo tempo giustificata dall’affidamento della figlia minore , si doveva ritenere che, una volta revocata l’assegnazione da parte del Tribunale - sul presupposto che la figlia, divenuta nel frattempo maggiorenne, fosse andata ad abitare altrove - non sussistevano motivi atti a consentire alla M. di continuare a godere dell’immobile originariamente assegnato all’ex coniuge. Al gravame proposto avverso la decisione di primo grado resisteva il Comune di Grosseto. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 3 luglio 2012, rigettava l’impugnazione proposta e condannava l’appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito la M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Grosseto non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta Violazione e errata applicazione degli articoli 6 della Legge 392/1978 e 18 comma Legge Toscana 96 del 1996 ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.1 n. 3 . Sostiene la ricorrente che la Corte di merito, pur riconoscendo l’applicabilità al caso di specie della sopra indicata normativa nazionale e regionale, così disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, avrebbe finito per vanificare il contenuto dispositivo dell’art. 6 della L. 392/1978 e dell’art. 18 L.R. 96/1996 stravolgendone il significato e la portata precettiva . La Corte di appello, ad avviso della ricorrente, sarebbe incorsa in errore interpretativo nonché in contraddizione nel ritenere che il rapporto tra l’Ente locatore ed il coniuge assegnatario sorga e si configuri autonomamente a seguito del provvedimento giudiziale che ne rappresenterebbe la ragione giustificatrice. Sostiene la M. che l’atto da lei sottoscritto nel 2003 non sarebbe altro che l’effetto della successione ex lege in un rapporto già costituito, disciplinato e definito tra le parti originarie il subentro nel diritto di abitare nella casa familiare attribuito dal giudice non modificherebbe la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consentirebbe a soggetto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano . Lamenta la M. che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto di configurare detto rapporto come titolo autonomo suscettibile di diversa e specifica regolamentazione, ritenendo che le parti, introducendo in apertura del predetto atto una nuova clausola contrattuale, avrebbero inteso espressamente subordinare il diritto alla conservazione del contratto di locazione al permanere dell’assegnazione giudiziale della casa familiare mentre, secondo la ricorrente, detta clausola dovrebbe essere intesa come riferita all’assegnazione provvedimentale amministrativa che esaurisce la fase pubblicistica attinente alla individuazione del contraente beneficiario scelto tra gli aventi diritto ex art. 13 L.R. 96/1996 . Ad avviso della ricorrente, accogliere l’interpretazione operata dalla Corte di merito implicherebbe, da un lato, attribuire alla disciplina legislativa regionale toscana una inammissibile portata ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle altre leggi regionali che vi si sono uniformate , le quali, invece, esaurirebbero il loro ambito di applicazione al momento genetico della successione, dall’altro negare che l’effetto della cessione ex lege prevista dall’art. 6 L. 392/1978 sia solo ed esclusivamente quello di una sostituzione soggettiva del rapporto locatizio in corso. Sostiene inoltre la ricorrente che l’art. 117 Cost., anche nel testo all’epoca vigente, riserverebbe alla legislazione statale la potestà legislativa in materia di ordinamento civile con la conseguenza che una interpretazione costituzionalmente corretta non potrebbe attribuire alle norme regionali altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. 2. Il secondo motivo è così rubricato Violazione e falsa applicazione degli arti. 6 L. 392/78 e 18 L.R. 96/96 in combinato disposto con gli artt. 155 quater cod. civ. e art. 6 L. 898/70 ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1 n. 33 c.p.c Parallela omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. . La ricorrente sostiene che è passibile di censure analoghe a quelle già espresse il secondo capo della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale, nel ritenere irrilevante il motivo di appello attinente alla qualificazione della fattispecie in termini di successione temporanea del contratto, fonderebbe la sua decisione sul testo della clausola contrattuale letta alla luce della già denunziata interpretazione degli artt. 6 L. 392/78 e 18 L.R. 96/96. Ad avviso della ricorrente può accadere che nel giudizio di divorzio la casa coniugale, già attribuita al coniuge locatario, sia assegnata al coniuge precedente conduttore in conseguenza di una intervenuta modifica delle condizioni relative all’affidamento dei figli e in tal caso si verificherebbe un secondo trasferimento della posizione contrattuale. Ma, ad avviso della M. , perché torni ad operare la successione ex latere conductoris prevista dall’art. 6 L. 392/78 e, nell’ambito dell’edilizia residenziale e pubblica, dall’art. 18 L.R. 96/96 occorrerebbe non solo un provvedimento di revoca ma anche il riconoscimento, attraverso una nuova assegnazione, che il diritto all’abitazione che l’immobile deve soddisfare è divenuto, per le mutate condizioni familiari, quello dell’originario conduttore. Pertanto il provvedimento giudiziale richiamato dall’art. 18 della L. R Toscana 96/96 cui deve uniformarsi l’Ente Gestore, provvedendo all’eventuale voltura del contratto, non potrebbe che essere esclusivamente quello positivo di attribuzione del diritto tutelato dalla norma . Non potrebbe, quindi, considerarsi irrilevante, ai fini della conservazione del contratto in capo al coniuge succeduto, la totale estinzione del rapporto con il conduttore originario, il quale, nell’impossibilità di chiedere ed ottenere l’affidamento della figlia ormai divenuta maggiorenne, sarebbe stato privo di ogni legittimazione ed interesse ad agire in ordine al diritto di abitazione della casa coniugale. 3. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non vanno accolti. 3.1. Rileva la Corte che essi presentano profili di inammissibilità, non avendo la parte ricorrente indicato quando siano stati depositati gli atti in esso richiamati - ed in particolare il contratto sottoscritto dalla M. nel 2003, cui si fa specifico riferimento in entrambi i motivi, nonché il contratto sottoscritto da B.E. con l’I.A.C.P. decorrente dal 1 ottobre 1983, espressamente richiamato nel primo motivo - e dove essi attualmente si trovino, onde poterli rinvenire. Questa Corte ha più volte affermato il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547 . In particolare, questa Corte ha pure precisato che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta a qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile b qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento c qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso art. 372 c.p.c. oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161 Cass., ord., 23/09/2009, n. 20535 . A quanto precede deve aggiungersi che la parte ricorrente neppure contesta del tutto validamente e compiutamente le ragioni della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito evidenziato, con motivazione sufficiente e priva di contraddizioni, sicché non sussistono i pure lamentati vizi motivazionali, che, vertendosi in materia di alloggio di edili7ia residenziale pubblica, ai contratti di locazione ad essi relativi si applica la relativa normativa vigente statale e regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. n. 431 del 1998, che l’assegnazione in sede giudiziale della casa familiare costituisce la ragione giustificatrice del rapporto instaurato nel 2003, che il contratto del 2003 invocato dall’appellante quale proprio autonomo titolo è stato non solo stipulato espressamente ai sensi della L. 96/96 richiamata . nella intestazione del contratto ma con l’obbligo di uniformarsi alla decisione del Giudice, qualunque essa sia e quindi tanto nell’ipotesi della assegnazione, che in quella di revoca della stessa , che venuta meno l’assegnazione giudiziale, quale ragione legittimante il contratto, la M. è divenuta occupante sine titulo e che, soprattutto, in difetto della detta assegnazione, la M. nemmeno rientrava nella categoria dei c.d. aventi diritto ex art. 13 della stessa L.R. 96/96, non avendo partecipato a nessuna graduatoria . 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.