Attenzione a cambiare la serratura se il coniuge si allontana

Non è ingiustificato il comportamento della moglie che abbia scelto di non fare ritorno a casa dopo l'ennesimo litigio del marito, anche qualora questo non abbia usato violenza fisica, essendo indubitabile una situazione di confitto permanente che ben può essere indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale tra i coniugi.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7163, depositata il 12 aprile 2016. Il caso. La moglie, che si era allontanata da casa dopo l'ennesimo litigio con il marito, impugnava la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda di addebito avanzata dal marito. La Corte d'Appello respingeva l'appello proposto dalla consorte in quanto riteneva ingiustificato il suo allontanamento e le addossava altresì la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza riconducendo il motivo al suo comportamento irascibile provato per testi. La moglie proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando la mancata considerazione da parte della Corte Territoriale di talune circostanze e fatti che avrebbero invece dovuto condurre la Corte a non qualificare la sua volontà di allontanarsi come immotivata e definitiva. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della ricorrente ritenendo che la Corte D'Appello non aveva adeguatamente considerato che, al di là dell'atteggiamento provocatorio emerso in sede istruttoria, era pacifico che i litigi tra i coniugi erano frequenti ancor prima dell'allontanamento della moglie e che, quando la stessa aveva tentato di farvi ritorno, non aveva potuto accedere nella casa poiché il marito aveva cambiato la serratura. La S.C. sottolineava inoltre, con riferimento al tentativo di rientrare nella casa coniugale della moglie, che tale atteggiamento escludeva la sua volontà definitiva di abbandonare il tetto coniugale e che era invece evidente che il marito, cambiando la serratura, aveva maturato lucidamente la decisione di porre fine alla convivenza. Litigi frequenti prima dell'allontanamento e cambio di serratura. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio affermato in giurisprudenza secondo il quale, data la prova di una situazione di conflitto permanente tra i coniugi, questa è indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale ed è pertanto errato ritenere ingiustificato il comportamento del coniuge che, peraltro, nel caso di specie, in attesa di un figlio, abbia, dopo l'ennesimo litigio, lasciato la casa coniugale, solo perché non vi è la prova che sia stata usata violenza fisica. Quindi, l'allontanamento dalla casa coniugale non è automaticamente ingiustificato se non vi è stata violenza fisica, ma l'impossibilità della convivenza e la rottura della comunione spirituale può essere causata e giustificata anche da una situazione di conflitto permanente tra i coniugi. Invece, la ritorsione, a fronte dell'allontanamento, di cambiare la serratura dell'abitazione è indice evidente della volontà del coniuge rimasto nella casa di porre fine alla convivenza e non può certo essere considerata quale una lecita risposta al comportamento dell'altro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 febbraio – 12 aprile 2016, n. 7163 Presidente Dogliotti – Relatore Cristiano Fatto e diritto E' stata depositata la seguente relazione 1 La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da D.S. contro il capo della sentenza di primo grado che, pronunciata la sua separazione giudiziale dal marito M.V., aveva accolto la domanda di addebito avanzata da quest'ultimo. La corte territoriale, esclusa la rilevanza probatoria dei fatti riferiti dall'appellante che si erano verificati in data successiva alla separazione, ha ritenuto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse stata determinata dal comportamento della signora, che si era volontariamente allontanata dal domicilio coniugale senza alcuna ragione giustificatrice. In particolare, il giudice d'appello ha rilevato che i testi escussi avevano riferito che le liti fra i coniugi erano state determinate dall'atteggiamento provocatorio della S. che le denunce-querele da questa sporte contro il marito erano prive di riscontri documentali che il certificato rilasciatole dal pronto-soccorso la sera dei suo allontanamento dalla casa familiare appariva generico e non probante. 2 La sentenza è stata impugnata da D.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui M.V. ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 143, 151, 2697 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d'appello non abbia tenuto conto dei fatti decisivi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sua volontà di allontanarsi immotivatamente e definitivamente dalla casa coniugale. Il motivo appare manifestamente fondato. La corte del merito ha infatti ritenuto che la separazione fosse addebitabile alla S. senza considerare a che, al di là dell'atteggiamento asseritamente provocatorio della signora peraltro riferito da familiari del V., la cui attendibilità in ordine alle ragioni di contrasto fra marito e moglie avrebbe dovuto essere vagliata con particolare rigore è pacifico che i litigi fra i coniugi fossero frequenti ben prima che la stessa assumesse l'iniziativa di allontanarsi dal domicilio coniugale b che è altrettanto pacifico che, appena prima di decidersi all'allontanamento, la S., che era all'epoca incinta, si fosse recata in ospedale impaurita dalle possibili conseguenze, per la propria salute e per quella del feto, di un litigio domestico di cui aveva riferito ai sanitari c che inoltre, e soprattutto, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, dopo pochi giorni la ricorrente aveva tentato di far rientro a casa, ma il rientro le era stato impedito dall'avvenuta sostituzione della S.tura dei portone d'ingresso dell'abitazione. Le circostanze sub a e b denotano, indubitabilmente, una situazione di conflitto permanente che ben può essere indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale fra i coniugi è pertanto sicuramente errato, e non rispondente ai principi giurisprudenziali ripetutamente enunciati in materia da questa Corte cfr., fra molte,le più recenti Cass. nn. 87131015, 107191013, 45401011 , ritenere ingiustificato il comportamento di una moglie che, essendo in attesa di un figlio e vivendo pertanto una situazione particolarmente delicata sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico abbia scelto di non far ritorno a casa dopo l'ennesimo litigio col marito, solo perché non v'è prova che questi le abbia usato violenza fisica. La circostanza sub c totalmente ignorata dalla corte territoriale e inopinatamente ritenuta dal primo giudice una lecita risposta del V. al comportamento della moglie, quasi che sussista una sorta di diritto del coniuge, ancorché incolpevole, alla ritorsione esclude, invece, la volontà della S. di definitivo abbandono del tetto coniugale ed appare, piuttosto, rilevante quale segnale di una contestuale, maturata decisione del V. di porre fine alla convivenza. 3 Risulterebbe assorbito il secondo motivo di censura, con il quale la ricorrente lamenta che la corte d'appello, travalicando i limiti della propria cognizione, abbia posto a sostegno della pronuncia di addebito circostanze non dedotte dal V. il capo della sentenza impugnato si fonda infatti unicamente sull'accertamento dell'avvenuto abbandono del tetto coniugale da parte della S., mentre l'affermazione del carattere litigioso e provocatorio della signora, compiuta dal giudice a quo al fine di escludere che detto allontanamento potesse essere giustificato dal comportamento del marito, dovrà formare oggetto di una nuova valutazione solo nel caso in cui, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della circostanza di fatto ignorata in sentenza, essa appaia ancora rilevante ai fini della decisione. Ad avviso di questa relatrice si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e per il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'ari. 380 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dal V. nella memoria depositata, che nulla aggiunge a quanto da questi già dedotto nel controricorso, che sembra dimenticare che la sentenza impugnata si fonda sul rilievo dell'intervenuto abbandono da parte della S. del tetto coniugale, e non sull'accertamento del carattere irascibile della ricorrente, e che, comunque, ripercorre interamente il merito del giudizio, il cui riesame spetta al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro , in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.