Assegno di invalidità e salute precaria: ciò non basta per ridurre l’assegno a carico del marito

Coppia prossima alla separazione, ma vanno definiti i rapporti economici. In Appello l’uomo può sorridere il versamento a favore della moglie passa da 900 a 600 euro, con la prospettiva di una ulteriore riduzione di 200 euro. Fragili, però, gli elementi valorizzati dai giudici. Concrete, invece, le obiezioni mosse dalla donna, centrate anche sulla situazione patrimoniale del marito.

Tagli che fanno sorridere l’uomo l’assegno di mantenimento a favore della moglie passa da 900 a 600 euro, con la prospettiva di una ulteriore riduzione di 200 euro a partire da novembre del 2012. Ora, però, i magistrati rimettono tutto in discussione insufficiente il richiamo alle condizioni di salute dell’uomo per poter diminuire l’assegno da versare alla donna Cassazione, ordinanza n. 6252/2016, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Patrimonio. A provocare le proteste della moglie è la decisione emessa in Appello lì i giudici, ragionando sui rapporti economici tra la coppia oramai prossima alla separazione personale , fissano in 600 euro l’importo dell’assegno di mantenimento a carico del marito . E, viene aggiunto ancora in secondo grado, da novembre del 2012 il versamento dovrà essere ulteriormente ridotto e portato a soli 400 euro . Decisivo, per i giudici, il richiamo alle condizioni di salute dell’uomo. E proprio su questo elemento si sofferma la donna col ricorso in Cassazione ella sostiene che al marito non è affatto preclusa l’attività lavorativa , e aggiunge che, comunque, l’assegno di invalidità riconosciuto all’uomo può essere attribuito anche a chi continua a lavorare . Per completare il quadro, poi, vengono anche poste in evidenza le condizioni non modeste del compagno, che dispone di un conto corrente con un saldo cospicuo e di una seconda casa, oltre quella di proprietà, dove vive, a Roma . Tutto ciò spinge i magistrati del ‘Palazzaccio’ a ritenere plausibili le obiezioni mosse dalla donna. Di conseguenza, l’ assegno di mantenimento a carico dell’uomo dovrà essere nuovamente calcolato in Appello, alla luce di una comparazione articolata, analitica e specifica delle condizioni economiche dei coniugi .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 gennaio – 31 marzo 2016, n. 6252 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di separazione personale tra M.R. M.C. e S.S., la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 4/6/2013, determinava in curo 600,00 anzichè 900,00 l'importo dell'assegno di mantenimento , a carico del marito, ulteriormente da ridursi ad euro 400,00 dal 1° novembre 2012 . Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva, Va preliminarmente osservato che il ricorso non è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva alla abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c., e dunque non erano più richiesti i quesiti di diritto da tale norma previsti, come afferma erroneamente il controricorrente nella sua memoria. Vanno evidenziati alcuni errori in cui è incorso il giudice a quo. Precisa la ricorrente che le condizioni di salute del marito non gli precludono l'attività lavorativa, mentre l'assegno di invalidità può essere attribuito anche a chi continua a lavorare. Del resto è lo stesso giudice a quo a precisare che le condizioni dello S. non sono affatto modeste disponendo egli di un conto corrente con un saldo cospicuo e di una casa, oltre quella di proprietà dove vive a Roma. Era dunque necessaria una comparazione articolata , analitica e specifica delle condizioni economiche tra i coniugi che, per molti versi, non è stata approfondita. Le censure della ricorrente,.sono precise e puntuali e richiamano per gran parte la documentazione in atti. Il fatto nuovo della perdita di lavoro, riscontrato dalla documentazione relativa, stante la natura della causa e per evidenti ragioni di economia processuale, può farsi valere anche nel giudizio di appello Cass. N. 2184 del 2009 . Il collegio ritiene che la memoria non colga nel segno, richiamando essa varie circostanze di fatto o elementi documentali in atti, che dovranno appunto costituire oggetto di maggior approfondimento da parte del giudice a quo, in diversa composizione Va pertanto cassata la sentenza, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.