Vendita di un bene in comunione da parte di uno dei coniugi

Il negozio può solamente essere annullato dal coniuge estromesso nel breve termine prescrizionale decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto o, in via subordinata, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 5326/2016 della Cassazione, depositata il 17 marzo. La fattispecie. Nel caso in esame tre fratelli hanno convenuto in giudizio il quarto, proponendo azione di riduzione del testamento olografo stante l’asserita violazione della quota di legittima avendo lasciato, il de cuius , tutti i propri beni al figlio di secondo letto. A sostegno della propria tesi gli attori asserivano che il testatore aveva disposto, nel testamento olografo, anche della quota di legittima della prima moglie e loro madre. Il convenuto, pur non contestando le domande, chiedeva di considerare, nella massa ereditaria, non solo il relictum ma anche il donatum stante una asseriva vendita simulata di una casa a uno dei figli di primo letto. Il Giudice di merito. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di prime cure, asseriva che non vi era alcuna vendita simulata in quanto gli attori avevano provato l’integrale pagamento del prezzo a mezzo di assegni circolari, prezzo che non poteva considerarsi irrisorio. Per converso l’azione di riduzione era fondata stante la violazione della quota di legittima imposta dal nostro Ordinamento. Vendita di un bene in comunione legale da parte di un coniuge. A dire della S.C., bene ha fatto la Corte d’Appello a non considerare simulata la vendita del bene immobile stante la prova del pagamento del prezzo pattuito che non poteva considerarsi irrisorio. A nulla rileva l’assenza del consenso del coniuge in comunione in quanto, ai sensi dell’art. 184 c.c., tale circostanza non rende inefficace il contratto di vendita nei confronti dei terzi ne nei confronti della comunione. Il negozio può solamente essere annullato dal coniuge estromesso nel breve termine prescrizionale decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto o, in via subordinata, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione. Onere della parte di indicare, precisamente, i motivi del ricorso. La Corte, nelle motivazioni della sentenza, ha avuto modo di ribadire che il ricorrente ha l’onere di precisare specificamente i motivi del ricorso non essendo sufficiente la riproposizione delle doglianze formulate in appello. D’altronde il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio, pertanto, qualora la sentenza di merito sia ben motivata, alla Corte è precluso di esaminare nel merito la controversia.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 gennaio – 17 marzo 2016, n. 5326 Presidente Mazzacane – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. A.R. , Silvia e Umberto, figli nati dal primo matrimonio contratto tra A.A. e Al.Gi. , deceduta il 20/7/1968, proponevano azione di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo redatto il 13/11/1983 da A.A. deceduto il omissis chiedendo la divisione dei beni ereditari nei confronti della seconda moglie del de cuius, Al.Do. , e del figlio di secondo letto A.D. , ai quali A.A. con il testamento del 1983 aveva devoluto tutti i suoi beni un appartamento ed un magazzino siti in omissis con attribuzione del diritto di usufrutto su entrambi i beni immobili alla moglie Al. e della nuda proprietà al figlio D A sostegno della domanda di riduzione gli attori deducevano a che il padre A. aveva disposto con il testamento anche della quota del 50% degli immobili appartenente, invece, alla prima moglie nonché loro madre, Al.Gi. , deceduta il omissis , quota che per successione legittima andava attribuita per metà al marito A.A. e la restante metà ai quattro figli R. , S. , U. e G. , deceduta il , la cui quota, pari ad un ottavo, essendo deceduta senza figli ed avendo il marito rinunciato ala sua eredità, andava a suo volta, attribuita per metà al padre e per l’altra metà ai quattro fratelli tre bilaterali ed uno unilaterale, D. b che il padre, avendo devoluto l’intero patrimonio relitto ad Al.Do. e al loro figlio Davide, aveva leso la loro quota di riserva. I convenuti, costituendosi in giudizio, pur non opponendosi all’attribuzione delle quote spettanti per legge a tutti gli eredi di A.A. , fermo restando l’attribuzione della quota disponibile pari a 1/4 ad A.D. , chiedevano che nella formazione della massa ereditaria da dividere si tenesse conto non solo del relictum , ma anche del donatum . Chiedevano, infatti, la collazione per imputazione dell’appartamento di omissis , previo accertamento della simulazione della compravendita per notaio Goffredo del 16/12/1975 dell’immobile de quo, in realtà donato, alla figlia A.R. , nonché del prezzo incassato da A.S. , U. e G. per la vendita di altro appartamento del testatore sito in omissis atto per notaio De Luca del 12/4/1976 . Con la sentenza parziale 848/05 il Tribunale di Cosenza a rigettava la domanda riconvenzionale di simulazione b dichiarava soggetta a collazione la somma di L. 7.000.000 incassata dai germani A.S. ed U. il 12/4/1976 a fronte della vendita dell’appartamento di omissis , posto che il de cuius era titolare della quota del 50% dell’immobile venduto per L. 21.000.000. Con sentenza del 15/12/2006 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima spettanti agli attori determinava il valore della massa ereditaria magazzino ed appartamento in omissis determinava le quote spettanti agli attori sull’eredità paterna e procedeva alla divisione dei suddetti beni immobili magazzino agli attori ed appartamento ai convenuti , determinando i dovuti conguagli e le dovute imputazioni Con separati atti d’appello, successivamente riuniti, Al.Do. e A.D. impugnavano sia la sentenza parziale che la sentenza definitiva. Con sentenza dep. il 21 febbraio 2011 la Corte di appello di Catanzaro rigettava le impugnazioni. I Giudici escludevano che la compravendita del 1975 dissimulasse una donazione, posto che non erano emersi elementi probatori da cui potesse desumersi la persistenza dell’intento simulatorio di cui al precedente atto di vendita del 1970, essendo nel frattempo mutate le condizioni familiari dell’A. , che si era sposato in seconde nozze e aveva avuto un figlio il che era confermato dalla mancanza di controdichiarazione e dalla restituzione degli originali di quelle rese nel 1970 - il prezzo era stato effettimavemnte versato a mezzi di assegni circolari e non poteva considerarsi irrisorio - era risultata la riscossione, a titolo di donazione indiretta, della somma relativa alla quota di metà spettante al de cuius del prezzo di altro immobile sito in via OMISSIS venduto il 12-4-1976 pari a lire 21.000.000, non assumendo rilevanza la prodotta controdichirazione priva di data - correttamente erano state determinate le quote spettanti e l’attribuzione degli immobili con relativi conguagli. 2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Al.Do. e A.D. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Si sono costituiti rilasciando procura al difensore per la discussione alla pubblica udienza S. , A.U. P.P. e A.R. . Motivi della decisione 1.1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove non aveva tenuto conto delle volontà espressamente dichiarata dal testatore il quale aveva inteso distribuire l’intero patrimonio, avendo attribuito ai figli S. , G. e U. il ricavato della vendita dell’appartamento sito in via omissis pari a lire 35.000.000 mentre a R. aveva donato l’appartamento di cinque vani sito in via , come era risultata dal fittizio atto di compravendita del 1970, di guisa che i predetti avrebbero dovuto conferire alla massa ereditaria quanto già ricevuto erroneamente non si era tenuto conto di quanto dichiarato nella convenzione del 16-12-1975 sul carattere simulato della vendita del 1970 nell’atto di vendita avrebbe dovuto intervenire il coniuge di R. , da presumersi in regime di comunione dei beni secondo il regime patrimoniale della famiglia. La Corte non aveva considerato che la successione riguardava anche l’asse relitto dalla prima moglie, per cui si sarebbe dovuto procedere prima alla formazione della massa ereditaria di Al.Gi 1.2. Il motivo è infondato. La sentenza ha escluso che la compravendita del 1975 fosse fittizia ovvero che dissimulasse una donazione, avendo con motivazione immune da vizi logici o giuridici indicato le ragioni in base alle quali l’originario intento simulatorio manifestato con la vendita del 1970 era poi venuto meno in effetti ha accertato la corresponsione del prezzo a mezzo assegni circolari. Qui è appena il caso di ricordare che ai sensi dell’art. 184 cod. civ., che ha la finalità di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale - il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell’art. 184 comma 1 cod. civ., ed è solamente esposto all’azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l’esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione Cass. 12923/2012 n. 14093/2010 16177/2001 . I Giudici hanno inoltre considerato l’importo effettivamente incassato a titolo di prezzo ricavato dalla vendita del 1976, avendo escluso che potesse avere rilevanza la prodotta controdichiarazione, che era risultata priva di sottoscrizione. Quindi, nel procedere alla ricostruzione dell’asse relitto, hanno tenuto conto di quella che era risultata la quota spettante alla prima moglie del de cuius. Pertanto, la sentenza - proceduto alla determinazione dell’asse ereditario - ha accolto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, avendo accertato la lesione della quota di legittima, e quindi operato la divisione dei beni. Orbene, il motivo si risolve in una soggettiva ricostruzione della fattispecie concreta senza che siano neppure contestate specificamente le argomentazioni al riguardo formulate dalla sentenza impugnata. 2.1. Il secondo motivo lamenta che, nel procedere all’attribuzione dei beni indivisibili - mai richiesta - la sentenza era incorsa in ultrapetizione che i Giudici avrebbero dovuto tenere conto della collazione delle donazioni che andavano a integrare il patrimonio relitto quindi, si sarebbe dovuto stimare la quota riservata per legge alla seconda moglie, dovendo tenersi conto del concorso fra successione legittima e testamentaria, concorso che non è escluso dall’attribuzione di un legato. 2.2. Il motivo è infondato. a La sentenza ha spiegato che i legittimari pretermessi avevano avanzato domanda di vendita all’incanto soltanto nell’ipotesi in cui i beni fossero stati ritenuti indivisibili, escludendo la denunciata violazione dell’art. 720 cod. civ. tali argomentazioni non sono state specificamente censurate dai ricorrenti che si limitano a riproporre le doglianze formulate con l’appello e motivatamente disattese b per quel che riguarda i beni che si assumono donati, e come tali da fare rientrare nell’asse ereditario, sono da ribadire quanto detto a proposito delle identiche censure fatte valere con il primo motivo e qui ripetute c la quota spettante alla seconda moglie è stata determinata evidentemente con riferimento al patrimonio ereditario, quale è stato ricostruito. Il ricorso va rigettato. Le spese relative alla presente fase seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.