Solo due anni di matrimonio: confermato comunque l’assegno divorzile all’ex moglie

Respinte le obiezioni mosse dall’uomo. Egli dovrà versare 150 euro mensili alla ex coniuge. Irrilevante la breve durata del vincolo matrimoniale. Decisiva, invece, la precaria condizione economica della donna.

Matrimonio breve. Il legame tra la coppia ha retto solo ventiquattro mesi. Tale dato, però, nonostante l’opinione dell’uomo, non è sufficiente per negare alla ex moglie l’assegno divorzile. Soprattutto quando, come in questo caso, sono evidenti le precarie condizioni, fisiche ed economiche, della donna Cassazione, ordinanza numero 4797, sezione sesta civile, depositata oggi . Assegno. Rottura definitiva tra moglie e marito. A certificarla sono i giudici del Tribunale, ufficializzando la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Resta da affrontare, però, il nodo economico. E su questo fronte viene ritenuta legittima la richiesta della donna a lei l’ ex marito dovrà versare l’ assegno divorzile , seppur a cifre contenute. In primo grado si parla di 200 euro mensili , poi ridotti a 150 euro mensili in secondo grado. Taglio giustificato dai giudici d’Appello con due considerazioni primo, la breve durata del matrimonio , cioè due anni secondo, i maggiori oneri cui l’uomo deve fare fronte per il mantenimento della nuova famiglia di fatto che ha costituito con un’altra donna . Rapporti di forza. Obiettivo dell’uomo, però, col ricorso in Cassazione, è mettere in discussione il diritto riconosciuto all’ ex moglie. Riflettori puntati, in particolare, sulle condizioni economiche e sulla durata temporale del vincolo matrimoniale. Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, innanzitutto, così come valutato in Appello, è illogico sostenere, come fatto dall’uomo, che la breve durata del matrimonio possa costituire ragione sufficiente per escludere la debenza dell’assegno divorzile . Per quanto concerne invece i rapporti di forza a livello economico tra i coniugi, emerge, in maniera chiara, la posizione di debolezza della donna. Ella ha visto peggiorare il proprio tenore di vita rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio inequivocabile la modestia della pensione di invalidità da lei percepita , e pari ad appena 275 euro mensili , a fronte dello stipendio dell’ ex marito, stipendio che, peraltro, aveva rappresentato l’unica fonte di sostentamento della famiglia durante la vita matrimoniale .

Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 11 marzo 2016, n. 4797 Presidente Ragonesi – Relatore Cristiano E' stata depositata la seguente relazione 1 La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 7.1.2014, ha parzialmente accolto l'appello proposto da A.B. contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 12.8.2000 con S.T., aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere a quest'ultima un assegno divorzile di € 200,00. La corte territoriale, rilevato che la T. risulta affetta da disturbo bipolare, a prevalente componente depressiva, che la rende assolutamente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, ha ribadito il diritto della signora, che percepisce unicamente una pensione di invalidità di € 275,00 mensili, alla corresponsione dell'assegno divorzile, ma ha ridotto la misura dell'assegno ad € 150 mensili in ragione sia della breve durata del matrimonio circa due anni sia dei maggiori oneri cui il B. deve far fronte per il mantenimento della nuova famiglia di fatto che ha costituito con un'altra donna. 2 A.B. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui S.T. ha resistito con controricorso. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 5, 6° co., della 1. n. 898/70. Sostiene che per poter riconoscere l'assegno divorzile sarebbe stata necessaria una verifica comparativa tra l'attuale situazione reddituale e patrimoniale della richiedente e quella sussistente all'epoca della cessazione della convivenza, che non sarebbe stata effettuata dalla corte del merito. 2.2. Col secondo motivo il B., denunciando ulteriore violazione dell'art. 5, 6° co., della 1. n. 898/70 oltre che vizio di motivazione, deduce che la breve durata del matrimonio costituiva ragione sufficiente ad escludere la debenza dell'assegno divorzile. 3 Entrambe le censure appaiono inammissibili. 3.1 Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che non risulta che la questione dell'omessa indagine circa il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio sia stata devoluta alla cognizione del giudice d'appello, dinanzi al quale il ricorrente si è limitato a lamentare che l'assegno fosse stato riconosciuto sulla scorta di certificazioni mediche tardivamente prodotte dalla T., inidonee, peraltro, ad incidere sugli accertamenti già compiuti dal giudice della separazione, che aveva respinto la domanda della ex moglie di corresponsione di un assegno di mantenimento. Può aggiungersi, ad abundantiam, che il peggioramento del tenore di vita della T. rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio emergeva dalla mera considerazione della modestia della pensione di invalidità percepita dalla signora, di appena € 275 mensili, rispetto allo stipendio fisso percepito dal ricorrente costituente l'unica fonte di sostentamento della famiglia durante la breve durata della vita matrimoniale e non necessitava, pertanto, di uno specifico accertamento. 3.2 La seconda ragione di doglianza appare invece volta unicamente ad ottenere una diversa valutazione nel merito di una circostanza che la corte d'appello ha attentamente vagliato, traendone un convincimento diverso da quello preteso dal ricorrente. Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contraddette dal B. nella memoria depositata, cui sono stati inammissibilmente allegati nuovi documenti, dei quali non si può tener conto, e che, per un verso, non contiene neppure un accenno ai rilievi svolti dalla relatrice in ordine alla mancata devoluzione al giudice d'appello della questione concernente il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e, per l'altro, si limita a prospettare la mera ingiustizia della decisione ed a pretendere una nuova valutazione nel merito delle circostanze sulle quali essa si fonda. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati. Ai sensi dell'ari. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.