Dichiarazione dei redditi smentita dal tenore di vita: mantenimento monstre per il figlio

Confermato l’assegno di 2mila euro mensili a carico dell’uomo. Decisiva la inattendibilità della sua dichiarazione dei redditi, che fa a pugni con tenore di vita, disponibilità patrimoniali e finanziarie, e attività imprenditoriale svolta.

Nessuna via di fuga per il padre. Confermato il corposo mantenimento per il figlio, convivente con la madre l’uomo dovrà firmare ogni mese un assegno di 2mila euro. Il ragazzo ha diritto a mantenere un tenore di vita congruo alla forza economica dei genitori. E su questo fronte le disponibilità del padre sono sicuramente più ampie rispetto a quanto emerge dalla sua dichiarazione dei redditi Cass., ordinanza n. 3684/2016, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Assegno. Unica, piccola vittoria in Appello per l’uomo lì viene ridotto a 2mila euro mensili l’ assegno di mantenimento in favore del figlio. Cifra dimezzata rispetto a quanto deciso in Tribunale, dove era stato previsto addirittura un versamento di 4mila euro mensili . Ma l’obbligo del padre non può essere ulteriormente messo in discussione, sanciscono ora i giudici della Cassazione. Rilevante, innanzitutto, la inattendibilità della dichiarazione dei redditi del padre, inattendibilità poggiata su tenore di vita, consistenze patrimoniali e finanziarie e attività imprenditoriale svolta. Di conseguenza, poiché è necessario parametrare il contributo al mantenimento del figlio alle capacità economiche reali del genitore, vanno riconfermati i 2mila euro al mese decisi in Appello. Cifra, questa, che consente di garantire al ragazzo un tenore di vita congruo alle potenzialità economiche dei genitori .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 novembre 2015 – 24 febbraio 2016, n. 3684 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Rilevato che l. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 862/12, ha accolto il ricorso di S.P. diretto a ottenere l'imposizione ad A.G. di un assegno mensile di mantenimento del figlio E. G. che ha determinato in 4.000 euro mensili. 2. La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 575/13 ha ridotto l'assegno a 2.000 euro mensili accogliendo parzialmente l'appello del G 3. Ricorre per cassazione il G. affidandosi a otto motivi di impugnazione. 4. Si difende con controricorso S.P. e propone ricorso incidentale basato su due motivi. Ritenuto che 5. Il ricorso principale è infondato. La Corte di appello ha chiarito correttamente le ragioni per cui ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 148 c.c. al fine di ottenere una liquidazione interinale e immediatamente esecutiva, a fronte della determinazione unilaterale e della corresponsione irregolare del contributo al mantenimento del figlio da parte del G.,e al fine di instaurare un giudizio a cognizione piena che fissasse l'ammontare dovuto dal G. con efficacia di giudicato. La considerazione come non attendibile della dichiarazione dei redditi del G. si basa sul raffronto con il tenore di vita, con le consistenze patrimoniali e finanziarie accertate nel corso del giudizio nonché con l'attività svolta dall'odierno ricorrente. E' pertanto palesemente infondata la censura di omesso esame del reddito documentato in giudizio così come palesemente infondata risulta la censura relativa alla pretesa omissione della motivazione sul punto. Altrettanto infondate sono le censure di nullità della sentenza per mancanza di motivazione quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da imporre al genitore non convivente, quantificazione che trova la sua giustificazione nella sentenza della Corte distrettuale, con esplicito riferimento all'esigenza di parametrare il contributo al mantenimento del figlio alle capacità economiche del genitore, in modo da garantire al figlio un tenore di vita che sia congruo alle potenzialità economiche dei genitori. La censura relativa al preteso vizio di ultrapetizione è anche essa infondata perché la determinazione del contributo deve essere valutata nel suo complessa& gt costituito dalla somma da versare mensilmente e dall'obbligo di sostenere le spese straordinarie in una misura che spetta al giudice di determinare avuto riguardo anche all'ammontare del contributo in misura fissa. Infine la censura di omessa motivazione quanto alle spese è inammissibile dovendo il giudice attenersi al criterio della soccombenza, seguito pienamente in primo grado. mentre l'accoglimento parziale dell'appello ha giustificato la compensazione in relazione al complessivo esito del giudizio di merito e cioè l'accoglimento della richiesta della P. di quantificare il contributo al mantenimento del figlio da parte del G. in misura superiore a quanto da lui irregolarmente corrisposto sino alla proposizione del giudizio. 6. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile in quanto attiene a valutazioni di merito circa l'avvenuta riduzione dell'assegno rispetto alle quali la Corte di appello ha fornito già una adeguata motivazione. 7. Per ciò che concerne il secondo motivo del ricorso incidentale va chiarito che la previsione dell'obbligo di sostenere le spese straordinarie viene riferita nella motivazione della Corte di appello alle spese mediche e di istruzione ma, come la dizione del dispositivo chiarisce, tale indicazione ha un carattere esemplificativo essendo la decisione riferibile alle spese straordinarie in generale. 8. Va pertanto rigettato il ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale mentre il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto con correzione della motivazione secondo quanto chiarito al punto precedente. 9. Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate per metà in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione.Il ricorrente principale va condannato al pagamento della metà residua. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa per metà le spese del giudizio di cassazione e pone a carico del ricorrente principale la quota residua delle spese processuali, liquidate per l'intero in 5.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano emesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.