Il matrimonio dura poco? L’assegno divorzile deve essere ugualmente corrisposto

In materia di divorzio, la durata del rapporto coniugale rileva ai fini della determinazione della misura dell’assegno divorzile, previsto dall’art. 5 della l. n. 898/1970, ma non influisce sul riconoscimento dello stesso, dal momento che la finalità dell’assegno divorzile è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2343/2016, depositata il 5 febbraio scorso. Il caso. All’esito di un procedimento di divorzio, il Tribunale di Modena rigettava la richiesta di assegno divorzile della moglie a carico del coniuge, in considerazione della breve durata tre mesi del matrimonio. La donna proponeva appello, rilevando come il rapporto coniugale si fosse interrotto a causa del comportamento dell’ ex coniuge e come, in seguito all’intervenuta separazione consensuale, fosse stata prevista, a suo favore, la corresponsione di un assegno mensile indicizzato di mantenimento. La Corte territoriale, però, confermava la statuizione del giudice di prime cure, dando rilievo alla brevità della convivenza tra le parti. L’ ex moglie ricorreva per cassazione, lamentando violazione dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970 assegno divorzile . L’assegno divorzile ha lo scopo di tutelare il coniuge economicamente svantaggiato. La Suprema Corte ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui, in relazione al diritto all’assegno divorzile, l’accertamento deve essere posto in essere in due distinte fasi in un primo momento, infatti, il giudice deve verificare l’esistenza del diritto in astratto, valutando l’eventuale inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente rispetto al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello sperimentato in costanza di matrimonio. Successivamente, hanno precisato gli Ermellini, è compito del magistrato determinare, in concreto, l’ammontare dell’assegno, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e dell’apporto personale ed economico che ciascun coniuge ha conferito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune. Il Collegio ha chiarito che, in materia di divorzio, la durata del rapporto coniugale rileva ai fini della determinazione della misura dell’assegno divorzile, previsto dall’art. 5 della l. n. 898/1970, ma non influisce sul riconoscimento dello stesso, dal momento che la finalità dell’assegno divorzile è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 novembre 2015 – 5 febbraio 2016, n. 2343 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che l. Il Tribunale di Modena, con sentenza definitiva n. 480/2013, emessa nel giudizio di divorzio fra E.G. e A.C., ha rigettato la richiesta di. assegno divorzile della G. in relazione alla brevissima durata tre mesi del matrimonio. 2. Ha proposto appello la G. rilevando che il matrimonio era durato 15 mesi ed era fallito a causa del comportamento del C., che si era legato sentimentalmente con altra donna, dalla quale aveva avuto un figlio, nato nove mesi dopo la separazione, che era stata regolata consensualmente, con l'attribuzione in suo favore di un assegno mensile indicizzato di mantenimento di 593 euro. Ha inoltre rilevato l' appellante che il C. dispone di un reddito elevatissimo oltre 18.000 euro mensili rispetto al suo 1.300 euro mensili cosicché la separazione e il divorzio hanno inciso negativamente sul proprio tenore di vita rispetto a quello fruito nel corso del sia pur breve matrimonio. 3. La Corte di appello di Bologna con sentenza n. 159/14 ha confermato la decisione di primo grado rilevando che seppure non fulminea come erroneamente affermato dal Tribunale di Modena la convivenza fu comunque brevissima per effetto della immediata constatazione dell'impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subìto la separazione nelle sostanze dell'altro. 4. Ricorre per cassazione E.G. deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ritenuto che 5. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte di appello non ha reso una decisione conforme ai principi giurisprudenziali in materia di assegno divorzile. Questa Corte ha anche di recente Cass. civ., sezione I, n. 11870 del 9 giugno 2015 ribadito che l'accertamento del diritto all' assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto deil'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e dei contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché deal reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Così come può ritenersi costante l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento del 'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole Cass. civ. sezione 1 n. 7295 del 22 marzo 2013 e sezione VI-1 n. 6164 del 26 marzo 2015 . 6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso. La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.