Cassazione e Corte di Giustizia fanno il punto su obbligazione alimentare e responsabilità genitoriale

Se un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione riguardante lo scioglimento del rapporto coniugale, tra genitori di un figlio minorenne, ed un altro magistrato, di diverso Stato membro, viene chiamato a decidere in relazione ad un’azione di responsabilità genitoriale riguardante il minore stesso, la domanda relativa all’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo ha natura accessoria rispetto all’azione concernente la responsabilità genitoriale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2276/2016, depositata il 5 febbraio. Il caso. In sede di separazione giudiziale, l’attore chiedeva l’affidamento condiviso dei figli minori, offrendo un contributo mensile alla moglie, convenuta, per il loro mantenimento. La consorte chiedeva la corresponsione, anche a proprio favore, di un mantenimento ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione al regime di affidamento ed alla collocazione dei figli, in virtù del fatto che il nucleo familiare aveva sempre risieduto a Londra. La convenuta rilevava come dovesse essere riconosciuta la giurisdizione del magistrato inglese, in ossequio al Regolamento CE 2201/2003. Il presidente del Tribunale adito riconosceva la giurisdizione del giudice inglese con riferimento alle domande relative alla responsabilità genitoriale sui minori, essendo l’Inghilterra il loro Stato di residenza. L’attore proponeva ricorso per regolamento preventivo, a sostegno della giurisdizione del magistrato italiano. Con ordinanza del febbraio 2014, la Corte di Cassazione chiedeva alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione dei Regolamenti 2201/2003 e 4/2009. La domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria rispetto all’azione concernente la responsabilità genitoriale. La Corte di Giustizia Europea, con ordinanza emessa nel luglio del 2015, con riferimento all’interpretazione dell’art. 3, lett. c e d , del Regolamento n. 4/2009 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nell’ambito delle obbligazioni alimentari ha precisato che , ove un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione riguardante la separazione o lo scioglimento del rapporto coniugale, tra genitori di un figlio minorenne, ed un altro magistrato, di diverso Stato membro, sia chiamato a decidere in relazione ad un’azione di responsabilità genitoriale riguardante il minore stesso, la domanda relativa all’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo ha natura accessoria rispetto all’azione concernente la responsabilità genitoriale. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice inglese sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento dei minori.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 26 gennaio – 5 febbraio 2016, n. 2276 Presidente Rordorf – Relatore Nappi Svolgimento del processo E.A. ha chiesto la separazione giudi ziale dalla moglie A.P., con affidamento condiviso dei figli minori, offrendo un contributo mensile di Euro 4.000 per il loro mantenimento. Costituitasi in giudizio, A.P. ha chiesto il mantenimento anche per sé e ha eccepito il di fetto di giurisdizione del giudice italiano per quanto attiene il regime di affidamento, colloca zione, frequentazione e contributo al mantenimento dei minori , dovendo riconoscersi la giurisdizione del giudice inglese ai sensi del Reg. CE 2201/2003, dal momento che i coniugi hanno sempre vissuto a Londra, dove pure sono nati e risiedono i figli mi nori . Nell'assumere i provvedimenti provvisori, il presi dente del tribunale adito, indiscussa la giurisdi zione del giudice italiano sulla domanda di separa zione personale, ha riconosciuto invece la giuri sdizione del giudice inglese sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sui minori, cui è accessoria la domanda di regolazione del loro man tenimento, essendo l'Inghilterra lo Stato in cui essi abitualmente risiedono. A sostegno della giurisdizione del giudice italia no, E.A. ha proposto ricorso per rego lamento preventivo, affidato a un solo motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso A.P Con ordinanza del 25 febbraio 2014 questa corte ha chiesto alla Corte di Giustizia della Unione Euro pea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle que stioni di interpretazione dei Regolamenti 2201/2003 e 4/2009 rilevanti ai fini della determinazione della giurisdizione. Con ordinanza del 16 luglio 2015 la Corte di giu stizia ha così deciso l'articolo 3, lettere c e d , del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, al la legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un'azione relati va alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità geni toriale riguardante detto figlio, una domanda rela tiva a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoria le, ai sensi dell'articolo 3, lettera d , di tale regolamento . In conformità alle conclusioni già rassegnate dal Procuratore generale, si deve dunque concludere di chiarando la giurisdizione del Regno Unito sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori. Tale domanda risulta infatti accessoria alla controversia relativa alla responsabilità genitoriale, anziché alla controver sia relativa alla separazione giudiziale dei coniu gi. Le spese possono essere compensate in considerazio ne della oggettiva incertezza della questione. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice del Regno Unito sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori del le parti. Compensa le spese.